Data: 30/08/2014 08:40:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Erano partiti per una vacanza in Camerun e al ritorno, pur presentandosi con discreto anticipo al check-in per prendere il volo di rientro Roma-Catania, era stato negato loro l'imbarco per mancanza di posti a sedere sull'aereo, subendo uno dei classici casi di "overbooking", cio� la "sovraprenotazione" dei voli aerei attuata da alcune compagnie, consistente nella vendita di una quantit� di biglietti maggiore rispetto ai posti disponibili, basata sulla probabilit� che una parte delle prenotazioni non vada a buon fine (ad esempio, per mancata presentazione al check-in) e scaricando sui passeggeri il rischio che se tutti si presentano all'imbarco non ci sia pi� posto, al fine di realizzare maggiori guadagni.

Ma stavolta la disdicevole prassi non � rimasta impunita.

Infatti, considerato che a seguito di numerose proteste (anche da parte di altri 18 passeggeri che avevano subito lo stesso negato imbarco), la coppia di turisti catanesi � stata "riprotetta" solo due ore dopo, imbarcandosi sul volo per la destinazione desiderata, il giudice ha ritenuto che la societ� convenuta non avesse adempiuto compiutamente all'obbligazione assunta con la vendita del biglietto, condannandola al risarcimento del danno.

Overbooking: niente prescrizione, solo decadenza

Rigettando l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 2951 c.c. formulata dalla compagnia aerea, il giudice di pace di Catania, Maria Stella Martoni (con sentenza n. 1651 del 3 giugno scorso), ha riconosciuto agli attori, in base all'art. 7 del regolamento comunitario n. 261 dell'11.2.2004, il diritto alla compensazione pecuniaria (pari a 500,00 euro) ai due turisti per il ritardo aereo da overbooking, essendo l'azione soggetta solo alla decadenza biennale e non alla prescrizione annuale o semestrale.

Con i d. lgs. n. 96/2005 e 151/2006, "la normativa nazionale art. 941 (norme applicabili) e art. 949-ter (prescrizione) del Codice della navigazione � ha affermato infatti il giudice catanese - si � uniformata a quella internazionale portata dalla convenzione di Montreal, dichiarando l'applicabilit� della decadenza biennale prevista dall'art. 35 della Convenzione anche ai trasporti nazionali e precisando inoltre che i diritti nascenti dal contratto di trasporto non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione".

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