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Data: 30/08/2014 19:29:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani di Paolo M. Storani - (QUARTA PARTE) Mentre sto lavorando all'allestimento di un commento a prima lettura dell'imponente articolato diffuso dal Ministro della Giustizia On. Andrea Orlando, ho ricevuto dalla sollecitudine e dalla cortesia del Dott. Giuseppe BUFFONE del Tribunale di Milano (adibito anche alla struttura territoriale decentrata del Distretto ambrosiano) lo schema di decreto legge non ancora ufficiale; pertanto, va anticipato ai visitatori di LIA Law In Action che il provvedimento potrebbe contenere errori od omissioni. Il testo del decreto legge recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia civile non è ancora in vigore perché non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In estrema sintesi, viene introdotta una traslatio iudicii dalla sede giudiziale a quella arbitrale su istanza congiunta delle parti, purché la causa non abbia ad oggetto diritti disponibili. La lite viene trasferita dal giudice al Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale affinché disponga in ordine agli incombenti di designazione dell'arbitro o del collegio arbitrale cui verrà demandata la definizione della controversia mediante lodo che fungerà da sentenza. Viene introdotta una procedura di negoziazione assistita da un avvocato mediante la quale le parti litiganti compongono la lite amichevolmente con la stipula di una convenzione, con l'assistenza, pertanto di propri difensori. Attenzione: l'espletamento della procedura di negoziazione costituisce condizione di procedibilità per alcune materie. Separazioni consensuali e divorzi su domanda congiunta: nell'assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, i coniugi possono separarsi o divorziare mediante procedura di negoziazione curata presso un avvocato. I coniugi possono anche concludere accordi di separazione o di divorzio avanti ad un Ufficiale dello stato civile. Sono state introdotte misure per rendere più incisivo il processo esecutivo, anche a mezzo di ricerche con modalità telematica dei beni da assoggettare a pignoramento, con relativi compensi per gli Ufficiali Giudiziari. Un'avvertenza: quando nel provvedimento si parla di tramutamenti ci si riferisce alla mobilità dei magistrati, correlata al grande problema della scopertura pressoché perenne degli Uffici Giudiziari, che condiziona pesantemente la richiesta di giustizia dei cittadini. Mi ricollego ovviamente al Capo 6 intitolato Misure per il miglioramento dell'organizzazione giudiziaria. Un vivo ringraziamento al caro Dr. Giuseppe Buffone. |
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