Data: 02/09/2014 10:00:00 - Autore: Mara M.

Il dispositivo - cioè a dire la parte della sentenza che contiene la decisione in senso stretto - non può essere in alcun modo equiparato ad una sentenza "completa"che si perfeziona invece con la redazione delle motivazioni

È quanto chiarisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 36378/2014, annullando una sentenza di primo grado priva di motivazioni, che condannava un uomo per detenzione di stupefacenti. 

La sentenza impugnata con ricorso immediato per cassazione (ex art. 569, comma 1 c.p.c.) era in realtà rimasta un mero "dispositivo", poiché il Giudice che l'aveva pronunciata era deceduto nelle more della redazione delle stesse motivazioni. 

Pertanto - a giudizio della Corte - era impossibilitata ad acquistare l'efficacia di "cosa giudicata" e ad essere eseguita. Il provvedimento in questione è stato dunque annullato con rinvio degli atti del relativo procedimento al Tribunale competente.

Art. 544 Codice di Procedura Penale
Redazione della sentenza.

1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.

2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia (1).

3. Quando la stesura della motivazioneè particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.

3bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza.

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