Data: 04/09/2014 21:05:00 - Autore: Marina Crisafi

Al pari del lastrico solare anche per le terrazze a livello, attribuite in uso esclusivo, tutti i condomini devono concorrere al pagamento delle spese necessarie per la riparazione o la ricostruzione, in ragione dell'utilit� che gli altri alloggi sottostanti possono trarre dalla terrazza stessa. 

A precisarlo � la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 18164 del 25 agosto 2014, � tornata ad occuparsi della ripartizione delle spese in materia condominiale, ribadendo principi gi� affermati dalla costante giurisprudenza (tra cui Cass. n. 3672/1997) e rigettando il ricorso di un condomino condannato in appello a partecipare al risarcimento dei danni e alle spese per i lavori da eseguire ai sensi dell'art. 1126 c.c., a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal soprastante terrazzo a livello di pertinenza e propriet� esclusiva del condomino convenuto. 

Condividendo le statuizioni della Corte d'Appello, i giudici di legittimit� hanno chiarito, che, poich� il lastrico solare dell'edificio, e dunque la terrazza a livello allo stesso equiparata, �svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in propriet� superficiaria o se � attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo�. Cos� come, degli eventuali danni cagionati agli appartamenti sottostanti (come, nel caso di specie, per le infiltrazioni d'acqua), a causa della cattiva manutenzione, �rispondono tutti gli obbligati, inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 c.c.�. 

N�, pu� rilevare, secondo la Cassazione, ai fini della ripartizione delle spese, il fatto che gli eventuali danni possano essere stati provocati �da difetti in ipotesi ricollegabili alle caratteristiche costruttive�. 

Infatti, l'obbligo dei condomini cui il lastrico solare serve di copertura di concorrere nella ripartizione delle spese, trova fondamento, ha affermato la Suprema Corte, �non gi� nel diritto di propriet� del lastrico medesimo, ma nel principio in base al quale i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell'utilitas che la cosa da riparare o da ricostruire � destinata a dare ai singoli appartamenti sottostanti�.



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