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Data: 04/09/2014 09:00:00 - Autore: Marina Crisafi Incalzano le polemiche a seguito della recente pronuncia della Cassazione che ha visto finire sotto la scure dei giudici di piazza Cavour il nuovo art. 416-ter c.p., concernente lo “scambio elettorale politico-mafioso” recentemente riformato dalla l. n. 62/2014, con l'annullamento della sentenza di appello di condanna di un ex politico siciliano accusato di avere stretto un accordo elettorale con esponenti di un clan mafioso in occasione delle elezioni dell'aprile 2008. Secondo la Suprema Corte, si legge, infatti, nella sentenza n. 36382 depositata il 28 agosto scorso, ai sensi della novellata disposizione, “le modalità di procacciamento dei voti debbono costituire oggetto del patto di scambio politico-mafioso, in funzione dell'esigenza che il candidato possa contare sul concreto dispiegamento del potere di intimidazione proprio del sodalizio mafioso e che quest'ultimo si impegni a farvi ricorso, ove necessario”. Il che si traduce in un regime maggiormente favorevole per l'imputato, perché se è vero che la novella ha esteso l'ambito di applicazione del reato, prevedendo anche “altre utilità” oltre al denaro quale controprestazione per il procacciamento dei voti, è altrettanto vero che introducendo la locuzione “procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis”, ovvero secondo le “modalità mafiose”, ha di fatto ristretto la fattispecie. Infatti, ha sottolineato la Cassazione, con la riforma è stato introdotto “un nuovo elemento costitutivo nella fattispecie incriminatrice, tale da rendere, per confronto con la previgente versione, penalmente irrilevanti condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico-mafiose che non abbiano espressamente contemplato tali concrete modalità di procacciamento dei voti”. Conseguentemente, ai fini della sussistenza del reato è da dimostrare la “piena rappresentazione e volizione da parte dell'imputato di aver concluso uno scambio politico-elettorale implicante l'impiego da parte del sodalizio mafioso della sua forza di intimidazione e costrizione della volontà degli elettori”. Al fine di suffragare le tesi in motivazione, gli Ermellini hanno ripercorso anche la relazione parlamentare alla proposta di legge, nella quale si evidenziava proprio come “l'ulteriore (diabolica) necessità di provare l'utilizzo del metodo mafioso, che non attiene alla struttura del reato, riconducibile ai delitti di pericolo ovvero a consumazione anticipata, rischia di vanificare la portata applicativa della disposizione”. Sennonché, per i giudici, il testo approvato, che sanzionava l'accettazione del procacciamento dei voti con le modalità previste dal terzo comma dell'art.416-bis, non è stato più modificato ed è diventato legge. È chiara, dunque, per la S.C., la rilevanza del richiamo ai lavori parlamentari, poiché dimostra che la locuzione definitivamente inserita nella nuova fattispecie penale, “ha costituito oggetto di specifica ponderazione”, e il suo mantenimento è stato “ritenuto funzionale all'esigenza di punire non il semplice accordo politico-elettorale, bensì quell'accordo avente ad oggetto l'impegno del gruppo malavitoso ad attivarsi nei confronti del corpo elettorale con le modalità intimidatorie tipicamente connesse al suo modo di agire”. Pertanto, alla luce di tali modifiche, la sesta sezione penale della Cassazione ha disposto l'annullamento con rinvio della sentenza portata alla sua attenzione, sancendo la necessità di un nuovo processo di appello per l'ex politico siciliano, affinchè la corte territoriale possa rivalutare la fattispecie in base allo ius superveniens “onde stabilire se è ancora possibile sussumere la condotta contestata nell'ambito del nuovo art. 416-ter c.p. o se invece debba ricondursi ad altra figura di reato”. |
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