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Data: 03/09/2014 16:20:00 - Autore: Marina Crisafi “Chi perde paga” è uno dei leitmotiv di questi giorni inerenti uno dei cardini fondamentali della riforma della giustizia. Tra le misure introdotte nello schema di decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri il 29 agosto scorso (Vedi: RIFORMA della GIUSTIZIA CIVILE (Consiglio dei Ministri 29.8.2014) - Tutte le novità: schema sul DECRETO LEGGE Renzi-Orlando - Avv. Paolo Storani), nell'ambito del pacchetto di riforme che dovranno “rivoluzionare” il sistema giustizia e, in primis, il processo civile, c'è, infatti, il rafforzamento della previsione che chi soccombe nel giudizio è tenuto a rimborsare le spese del processo, limitando notevolmente i casi di compensazione. Nulla di nuovo, in ordine al principio di procedura, notoriamente previsto dall'art. 91 c.p.c., secondo il quale le spese seguono la soccombenza. La novità riguarda, invece, il regime della compensazione delle spese che, spesso, nella prassi, nonostante le modifiche restrittive introdotte negli ultimi anni all'art. 92 c.p.c., e da ultimo con la l. n. 69/2009, vanifica il principio della soccombenza, rappresentando un danno per la parte vittoriosa e un incentivo alle liti, attraverso il largo uso del potere discrezionale di compensare le spese processuali. Proprio al fine di fare da deterrente alle cause temerarie e spingere verso una maggiore funzionalità del processo civile di cognizione (con l'auspicata riduzione dei flussi in entrata), risponde la modifica dell'art. 92, 2° comma, c.p.c., introdotta nello schema di decreto legge in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La disposizione che si applicherà ai “procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo” all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto” sostituisce, infatti, il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. eliminando le “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione” che hanno giustificato sino ad oggi il largo ricorso alla compensazione, intera o parziale, delle spese tra le parti, prevedendola solo nelle ipotesi di "soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza". |
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