Data: 08/09/2014 16:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 18678 del 4 Settembre 2014. Quando � legittimo licenziare un dipendente per assenza reiterata causata da malattia? A tutela del lavoratore esiste nell'ordinamento il limite del c.d. periodo di comporto, al di sotto del quale, previa idonea giustificazione medica (ove richiesto dalla legge), il lavoratore non pu� essere destinatario di licenziamento per giustificato motivo. �Tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilit�), � soggetta alle regole dettate dall'art. 2110 cod. civ.�. Tale periodo � predeterminato per legge, fissato dalla contrattazione collettiva o dagli usi, o ancora, in assenza di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa. Il mero superamento di questo limite, tuttavia, � di per s� condizione sufficiente a giustificare il recesso del datore di lavoro, �nel senso che non � necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo n� della sopravvenuta impossibilit� della prestazione lavorativa, n� della correlata impossibilit� di adibire il lavoratore a mansioni diverse�.

Nel caso di specie ricorre il lavoratore licenziato, licenziamento intervenuto per continue assenze �a macchia di leopardo�, malattie brevi e reiterate, concentrate prevalentemente in periodi a stretto contatto con ferie, altre festivit� e giorni di riposo del lavoratore. Tanto che tali assenze, nel complesso, hanno dato causato l'insufficienza della prestazione lavorativa in termini di efficienza e di raggiungimento degli obiettivi aziendali, nonch� pregiudizievole per la stessa organizzazione d'impresa. La Suprema corte, nel rigettare il ricorso, ha pronunciato il principio di diritto secondo il quale �in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice � che non pu�, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libert� di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. - il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi e indiziari, l'effettivit� delle ragioni che giustificano l'operazione di riassetto�. E' quindi legittimo il licenziamento irrogato al lavoratore per evidente violazione della diligente collaborazione per causa dovuta allo stesso dipendente.  

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