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Data: 12/09/2014 14:00:00 - Autore: Marina Crisafi In tema di testamento olografo, non vi è una norma che prescriva l'esatta apposizione della data, per cui la stessa può essere inserita in ogni parte della scheda testamentaria e, anzi, se segue la sottoscrizione indica il momento cronologico esatto in cui il testamento è stato definitivamente ultimato e sottoscritto. Con questo principio la Corte di Cassazione (sentenza n. 18644 del 3 settembre 2014) è tornata ad occuparsi di disposizioni testamentarie, in una vicenda inerente l'impugnazione da parte dell'unico erede legittimo di un testamento olografo con il quale il de cuius aveva assegnato ad una donna, dallo stesso ospitata nella sua abitazione, l'usufrutto sul predetto immobile. Il tribunale annullava in primo grado il testamento impugnato e la Corte d'Appello confermava la decisione. La donna ricorreva, pertanto, in Cassazione, denunciando violazione degli artt. 602 e 606 c.c. da parte della sentenza impugnata, per aver ritenuto che nel testamento olografo la data debba essere apposta sempre dopo la sottoscrizione del testatore, tranne allorché non vi sia sufficiente spazio sulla scheda testamentaria. La S.C. le dà ragione. Premettendo che ai sensi dell'art. 602 c.c., nel testamento olografo “la data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno” e che la “prova della non verità” è ammessa soltanto “quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento", la Corte ha precisato che la norma “non prevede che la data debba essere apposta in una parte specifica dei testamento (al contrario della sottoscrizione, che deve essere posta alla fine delle disposizioni)”. Dall'interpretazione sistematica della disciplina codicistica, infatti, secondo la Cassazione, la funzione attribuita alla data dall'ordinamento è quella di “indicare il momento di manifestazione della volontà dei testatore; essa non rientra nelle disposizioni di ultima volontà come prevista dall'art. 587 c.c., che si configura come la manifestazione di una volontà definitiva dell'autore nel senso che essa sia compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata e sia diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte”. Per cui, non facendo parte delle disposizioni, la data “non deve necessariamente precedere la sottoscrizione (come invece espressamente previsto per le disposizioni dall'art. 602 secondo comma c.c.), ed anzi, se segue la sottoscrizione (come nella fattispecie), indica il momento cronologico preciso in cui la scheda testamentaria è stata definitivamente ultimata e sottoscritta”.
Conseguentemente, ha ribadito la S.C. accogliendo il ricorso e cassando la sentenza con rinvio, “la data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda, non prescrivendo la legge che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà”. |
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