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Data: 11/09/2014 16:20:00 - Autore: Marina Crisafi Ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, non è necessario ripercorrere analiticamente tutti i criteri indicati dall'art. 5 della l. n. 898/1970, ben potendo il giudice considerare prevalente, di fronte ad un matrimonio di breve durata, il fattore tempo. È quanto emerge dall'ordinanza n. 18722 depositata il 4 settembre scorso, con la quale la Cassazione si è pronunciata sulla sentenza della Corte d'Appello di Roma che, all'esito di un procedimento di divorzio, fissava in 200 euro mensili l'assegno di mantenimento a favore dell'ex moglie, in virtù dell'inadeguatezza dei mezzi della stessa, comparati con quelli del marito e della breve durata (due anni) del vincolo coniugale. La donna ricorreva per Cassazione lamentando l'erronea valutazione dei criteri indicati dal sesto comma dell'art. 5 della l. n. 898/70, con particolare riferimento all'errata considerazione dei redditi propri e dell'assenza di valutazione comparativa dei medesimi elementi in capo all'ex marito, il quale, secondo la stessa godeva di un reddito 16 volte superiore e di un patrimonio ben più cospicuo rispetto alla sua modestissima condizione reddituale. Ma la S.C. non è dello stesso avviso e respinge il ricorso. Secondo gli Ermellini, infatti, la Corte d'Appello ha correttamente tenuto conto degli indici “reputati rilevanti tra quelli indicati nell'art. 5 comma sesto della l. n. 898 del 1970, non essendo tenuta a ripercorrerli analiticamente tutti. In particolare ha considerato prevalenti sugli altri il criterio della durata, molto breve, del matrimonio e sull'autonomo lungo percorso di vita vissuto da ciascuna delle parti prima del divorzio”. Le dedotte ragioni del “disfacimento della comunità familiare – ha continuato, infatti, la Corte - a fronte di una così lunga fase separativa sono state ritenute recessive ai fini della determinazione in concreto dell'assegno divorzile secondo una graduazione che, ove sostenuta da motivazione complessivamente esauriente ed adeguata (come nella specie) risulta incensurabile”. Sulla base dei predetti rilievi, pertanto, ha respinto il ricorso. |
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