|
Data: 16/09/2014 10:10:00 - Autore: Marina Crisafi Qual è l'orario di arrivo effettivo di un volo? Quello in cui le ruote dell'aereo toccano la pista? Quello in cui l'aeromobile raggiunge la posizione di parcheggio e aziona i freni o il momento in cui vengono aperti i portelloni? A sfatare ogni dubbio ci ha pensato la Corte di Giustizia Europea nei giorni scorsi (sentenza 4 settembre 2014, causa C-452/13), risolvendo una questione pregiudiziale che, lungi dall'essere banale, rileva al fine di stabilire il tempo esatto del ritardo aereo per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento CE n. 261/2004. Ripercorrendo il contesto normativo, la Corte non ha dubbi, la nozione di “orario di arrivo”, utilizzata per determinare l'entità del ritardo subito dai passeggeri di un volo, ai fini della maturazione del diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del regolamento n. 261/2004, “corrisponde al momento in cui si apre almeno uno dei portelloni dell'aeromobile, posto che, in tale momento, i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo”. Durante il volo, infatti, ha osservato la Corte di Giustizia, “i passeggeri sono confinati in uno spazio chiuso, dove sono soggetti alle istruzioni e al controllo del vettore aereo e dove, per motivi tecnici e di sicurezza, le loro possibilità di comunicazione con il mondo esterno sono considerevolmente limitate”, non potendo, quindi, occuparsi “in modo continuato dei loro affari personali, familiari, sociali o professionali”, attività che possono riprendere solo una volta terminato il viaggio. Siffatti disagi sono inevitabili, ha spiegato la Corte, fintanto che il volo non eccede la durata prevista; quando invece ciò accade, tale tempo trascorso nelle suddette condizioni è da ritenersi “tempo perso”. E poiché la situazione dei passeggeri “non cambia sostanzialmente né quando le ruote del loro aeromobile toccano la pista di atterraggio dell'aeroporto di destinazione, né quando tale aeromobile raggiunge la posizione di parcheggio e sono azionati i freni di stazionamento, né quando sono posizionati i freni a ceppi, dato che i passeggeri continuano ad essere soggetti, nello spazio in cui si trovano, a diverse costrizioni”, ne risulta che l'”orario di arrivo effettivo”, secondo l'interpretazione da applicarsi uniformemente in tutta l'Unione Europea è quello in cui gli stessi sono autorizzati a lasciare il velivolo, ovvero quando, aperti i portelloni, essi possono riprendere le loro attività abituali senza dover subire più costrizioni. |
|