Data: 10/09/2014 17:00:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi

 Avv. Francesco Pandolfi

cassazionista

   I rapporti informativi

 

La funzione del rapporto informativo è quella di delineare la complessiva personalità dell'appartenente all'amministrazione; esso vale ad evidenziare abilità, competenze ed attitudini che il dipendente possieda o abbia sviluppato, inoltre a riconoscere l'impegno nell'assolvimento del servizio cui è addetto o preposto nonché a far luce sugli aspetti che possano risultare lacunosi o inadeguati affinché tali rilievi non positivi consentano al dipendente di sviluppare le competenze nelle quali sia risultato manchevole.

All'interno di tale confine valutativo, i rapporti informativi debbono essere redatti seguendo specifici parametri di giudizio, ciascuno dei quali si esplica in una pluralità di elementi ( di giudizio ) analiticamente individuati.

L'attribuzione di un coefficiente numerico deve quindi essere condotta con attenzione e il giudizio complessivo deve essere sorretto da motivazione ( salvo casi specifici ) che alla luce del dettato normativo, possa rendere note le circostanze di fatto e l'iter logico che hanno indotto l'organo competente a formulare un dato giudizio.

Una puntuale motivazione sussiste soprattutto quando l'organo valutatore ritenga di dover modificare in peggio la propria precedente determinazione; l'obbligo di motivazione assume connotati particolari in quanto il giudizio complessivo, pur potendo essere manifestato in modo sintetico, deve comunque mostrare le ragioni che integrino e chiariscano la valenza del punteggio assegnato alle diverse aggettivazioni.

Queste descrivono i singoli elementi sinteticamente elencati nelle parti della scheda che, in modo più analitico, afferiscono alle qualità professionali, morali e culturali del dipendente.

E' dato fondamentale che il ricorso a formule generiche o di stile è senza dubbio illegittimo; come è incoerente che il valutatore ponga in contraddizione elementi vari che concorrono alla formulazione del giudizio generale.

Non risponde a logica argomentativa poi il peculiare metro valutativo in base al quale situazioni dannose per il servizio siano da considerarsi di per se negative ai fini del rapporto; in effetti ciò che va ricercato nella tecnica di redazione del documento informativo è l'oggettività procedimentale nell'iter di formazione dello stesso.

In altri termini: il percorso istruttorio deve essere ampio e contemplare la raccolta di apprezzamenti espressi da coloro che possono validamente contribuire a formulare un giudizio sulle qualità professionali, intellettuali e culturali del dipendente.

Stante un principio giurisprudenziale generale in forza del quale ai rapporti informativi del personale statale si applica la regola della non obbligatorietà della motivazione discorsiva, essendo i coefficienti numerici già di per se stessi congiuntamente espressivi del giudizio formulato ( T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. II, 7.10.2009, n. 1588; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7067/2004) e che tali principi “valgono quando l'oscillazione dei coefficienti si mantenga entro limiti contenuti” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 15.6.2004, n. 4016; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 30.3.2005, n. 2206 ) precisandosi ancora che “solo allorquando si verifica una consistente caduta del punteggio i principi di coerenza dell'azione amministrativa e di garanzia dei singoli impongono che della stessa sia data adeguata motivazione” (T.A.R. Liguria, Sez. I, 16.5.2005, n. 3787 ), l'eventuale ricorrente ha l'onere di offrire elementi di giudizio idonei a fornire il principio di prova di una macroscopica irragionevolezza o della carenza di presupposti, non potendo limitarsi a rilevare contraddittorietà dell'impugnato giudizio con le valutazioni espresse dagli organi inferiori e dall'altro, evitando di rilevare la generica inadeguatezza del voto rispetto alle qualità, incarichi attribuiti e impegno profuso.

In tema di rapporti informativi, il Tar Torino ( sent. n° 136/12 ) stigmatizza che se l'oscillazione del punteggio si mantiene entro limiti contenuti, non sussiste l'obbligo in capo all'Amministrazione di una motivazione discorsiva.

In generale quindi, questo stato di cose impone al pubblico dipendente ricorrente una particolare attenzione nella redazione del ricorso, presupponendosi l'esistenza di validi motivi per l'impugnativa ( irragionevolezza evidente nel contenuto del rapporto o manifesta carenza di presupposti ) e non bastando rilevare la contraddittorietà del giudizio rispetto alle valutazioni espresse dagli organi inferiori.

 

  

Avv. Francesco Pandolfi

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