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Data: 13/09/2014 12:00:00 - Autore: Laura Tirloni Di Laura Tirloni - Pur essendo ormai una realtà sociale pacificamente affermata e riconosciuta anche nel nostro Paese, la famiglia di fatto (o convivenza more uxorio) non gode delle stesse tutele rispetto a quella fondata sul matrimonio. Anzi, salvo qualche progressivo riconoscimento da parte di una legislazione frammentaria e grazie all'intervento interpretativo della giurisprudenza, ma non ci sono a tutt'oggi previsioni normative nell'ordinamento italiano che riconoscano e tutelino i diritti dei partner di fatto, né che impongano a questi gli stessi obblighi che la legge prevede per le coppie sposate. Ciò significa che, anche in presenza di un'unione stabile, duratura e solidale (e, perciò in grado di assumere rilevanza dal punto di vista giuridico), i legami instaurati tra conviventi rimangono vincolanti solo sul piano morale e affettivo, rimessi quindi alla spontanea osservanza reciproca, fino alla cessazione del rapporto, che avviene ad nutum, ossia senza necessità d'intervento dell'autorità giudiziaria. Di conseguenza, dal punto di vista patrimoniale, l'assistenza materiale e morale che i partner si prestano, concorrendo spontaneamente al sostenimento degli oneri e delle spese della vita familiare, rientra tra le obbligazioni naturali, per cui, in caso di cessazione (consensuale o meno) della convivenza, non può essere avanzata alcuna pretesa. Gli unici obblighi esistenti nel caso di genitori conviventi (non uniti dal matrimonio), infatti, riguardano i figli, che devono essere accuditi, mantenuti, educati ed istruiti così come i figli legittimi, godendo ex lege degli stessi riconoscimenti e diritti (cfr. l. n. 219/2012). Tra i conviventi, al contrario, non esistono obblighi legati alla coabitazione, al reciproco mantenimento, alla fedeltà, alla rispettiva assistenza morale e materiale (soprattutto in caso di malattia) e, in assenza di un testamento, non esistono neppure diritti di successione e i rapporti patrimoniali risultano rigidamente separati persino oltre la morte (per maggiori dettagli si veda la guida: Famiglia di fatto: posizione giuridica e rapporti patrimoniali).
In questi casi, la coppia che convive stabilmente, può tuttavia "tutelarsi" stipulando un contratto, volto a regolare alcuni aspetti di natura patrimoniale della vita in comune, ossia a definire le regole di convivenza ed eventualmente le conseguenze patrimoniali, in caso di interruzione del rapporto. Ogni accordo o convenzione (redatto con l'ausilio di un legale o direttamente tra le parti) per essere fonte di obbligazioni, deve essere redatto per iscritto nella forma di una scrittura privata o di un atto pubblico stipulato da un notaio.
Sulla scia delle esperienze già ampiamente collaudate negli altri Paesi europei (come ad esempio, i c.d. "contrats de ménage" in Francia, i "cohabitation contracts" in Inghilterra, ecc.), anche in Italia è stata lanciata di recente dal Consiglio Nazionale del Notariato, l'iniziativa dei "contratti" o "patti di convivenza", finalizzati a dotare le coppie di fatto, etero e omosessuali, di uno strumento attraverso il quale poter tutelare almeno gli aspetti patrimoniali della convivenza.
In particolare, con i contratti stipulabili presso gli studi notarili, potranno regolamentarsi, in qualsiasi momento del rapporto (sia prima che durante la convivenza): - la partecipazione di ciascun partner alle spese comuni o all'attività lavorativa domestica; - l'assegnazione anche futura (in caso di cessazione della relazione) dei beni acquistati nel corso della convivenza; - l'uso della casa residenziale comune (sulla base delle diverse ipotesi, a seconda che la casa sia di proprietà comune, esclusiva, ecc.);
- la definizione dei rapporti patrimoniali reciproci in caso di interruzione della convivenza In sostanza, tutte le regole dell'assetto patrimoniale dell'unione di fatto, definita secondo le specifiche esigenze dei partner.
Potranno, allo stesso modo, essere disciplinati alcuni limitati aspetti legati ai rapporti personali, come la designazione di uno dei partner, quale amministratore di sostegno, in caso di malattia fisica o psichica dell'altro, nonché la regolamentazione dei rapporti patrimoniali in relazione al mantenimento, all'educazione e all'istruzione dei figli naturali, in proporzione alle rispettive sostanze, fermo restando che l'obbligo incombe per legge su entrambi i genitori e che qualsiasi clausola o accordo è suscettibile di modifica o revoca in base all'interesse primario della prole. Non potranno, invece, inserirsi disposizioni riguardanti i rapporti di successione (considerato il vigente divieto dei patti successori), i quali potranno disciplinarsi, disponendo dei propri beni, attraverso l'inserimento di apposite clausole a favore del partner nel testamento.
Una volta redatto, il contratto stabilisce degli obblighi giuridici che coinvolgono le parti che lo hanno sottoscritto (come qualsiasi altro contratto) la cui violazione consente di rivolgersi al giudice per ottenere un provvedimento affinchè questi vengano rispettati.
Allo stesso modo, il contratto può essere sciolto con il consenso di entrambi i partner o per le cause dettate dalla legge per i contratti in generale (risoluzione per inadempimento, per sopravvenuta impossibilità, ecc.), oppure per recesso, la cui facoltà, sulla base di eventuali clausole inserite, potrà esercitarsi liberamente o essere subordinata a specifici eventi, in modo gratuito o previo pagamento di una caparra penitenziale.
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