Data: 12/09/2014 19:50:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli
A cura dell'Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com
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Dopo una breve pausa estiva torno a scrivere su una sentenza di merito portando avanti, ormai da mesi, il mio progetto di far conoscere le sentenze di merito più "meritevoli"; questa volta voglio segnalare una sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che ha visto come  protagonisti del giudizio un cittadino ed Equitalia.
Il Gruppo Equitalia esercita la riscossione dei tributi sull'intero territorio nazionale, esclusa la Sicilia.
Il cittadino, quindi, tutte le volte che riceve una notifica da parte di Equitalia teme il peggio per il proprio portafoglio.
Ma attenzione non tutte le notifiche di Equitalia sono valide e sul punto c'è' stata una interessante pronuncia emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del G.O.T., Avv. Tiziana D'Ecclesia che, nell'udienza dell'11 marzo 2014, ha  precisato che: "la notifica della cartella eseguita direttamente da Equitalia senza l'intermediazione di un ufficiale della riscossione è inesistente, con conseguente perdita della potestà impositiva. Per cui la possibilità di notificare la cartella mediante invio di raccomandata, con avviso di ricevimento,va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o ad altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale.
Di contro devono ritenersi illegittime le notifiche postali eseguite direttamente dall'Agente della riscossione.
Va veniamo al caso in esame: un cittadino proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n...........notificata in data 14/05/2010 da Equitalia Marche S.p.A. – Agente della riscossione per la Provincia di Ascoli Piceno, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di €.10.772,05, afferenti importi iscritti a ruolo a seguito di notifica di ordinanze – ingiunzioni della Direzione Provinciale del Lavoro. 
Quindi, si costituivano in giudizio sia la Direzione Territoriale del Lavoro nonché la Equitalia Marche S.p.A.; esaminato il caso il giudicante accoglieva l'opposizione ritenendola fondata.
In buona sostanza il percorso argomentativo del G.O.T. ha seguito il solco di un orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui: " la notifica della cartella eseguita direttamente da Equitalia senza l'intermediazione di un ufficiale della riscossione è inesistente, con conseguente perdita della potestà impositiva. "
La ratio di ciò è individuabile nelle forme di notifica prescritte dall'art.60 del DPR n.600/73 richiamato dall'art.26 del DPR n.602/73, che deve essere rispettato in toto, anche nella prima parte in cui è specificato che la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati, mentre sono illegittime le notifiche per posta eseguite direttamente dall'Agente della riscossione.
Atteggiandosi in tal guisa Equitalia  ha commesso una grave violazione afferente atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino tutelata dalla Costituzione all'art.23.
Quindi in questo caso la nullità e' insanabile mentre una ipotesi di nullità sanabile e' quella a cui ha fatto riferimento una ordinanza della Suprema Corte,n.15948 del 26/05/2010, afferente esclusivamente alle conseguenze giuridiche della omessa redazione della relata di notifica finalizzata all'identificazione del soggetto ricevente.
In conclusione sono illegittime le notifiche postali eseguite direttamente dall'Agente della riscossione mentre la possibilità di notificare la cartella mediante invio di raccomandata, con avviso di ricevimento, va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o ad altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale.
Sulla scorta di queste considerazioni l'opposizione e' stata accolta  con dichiarazione di inesistenza della notifica della cartella esattoriale opposta; le spese tra le parti sono state compensate.


Qui di seguito il testo della sentenza:
N. ..………........... SENT.
​N. ........………..……... R.G.
​N. .............……………. CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il G.O.T., Avv. Tiziana D'Ecclesia, all'udienza dell'11 marzo 2014 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.......del ruolo generale affari contenziosi di lavoro dell'anno 2010 avente per oggetto "opposizione cartella esattoriale", promossa
DA..............elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno – Via ....... n.........presso e nello studio dell'Avv.......... che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente, come da procura a margine del ricorso;
opponente
CONTRO
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO  di Ascoli Piceno..................in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, presso la sede dell'Ufficio – via.........rappresentato e difeso come in atti;
opposto
e contro
Equitalia Marche S.p.A. – Agente della riscossione dei tributi per la Provincia di Ascoli Piceno, in persona dell'Amministratore delegato p.t., elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno .......... presso e nello studio dell'Avv. ..................dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ascoli Piceno, il ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n............notificata in data 14/05/2010 da Equitalia Marche S.p.A. – Agente della riscossione per la Provincia di Ascoli Piceno, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di €.10.772,05, afferenti importi iscritti a ruolo a seguito di notifica di ordinanze – ingiunzioni della Direzione Provinciale del Lavoro. Chiedeva, all'esito del giudizio, il favore delle spese.
Partecipava al giudizio la Direzione Territoriale del Lavoro nonché la Equitalia Marche S.p.A., resistendo entrambi con memoria e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In esito alla fase di trattazione, a seguito di discussione sulla eccezione preliminare sollevata dall'opponente di inesistenza/nullità della notifica della cartella de quo in quanto avvenuta a mezzo di soggetto diverso da quello abilitato, il giudice emetteva sentenza come da dispositivo, letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va, quindi, accolta.
Va, preliminarmente, osservato come la questione controversa sia se l'ausilio del servizio postale possa essere utilizzato direttamente dal concessionario o se, invece, ci si debba necessariamente servire della intermediazione di un ufficiale della riscossione.
All'uopo si evidenzia che, condividendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi in proposito, si ritiene che la notifica della cartella eseguita direttamente da Equitalia senza l'intermediazione di un ufficiale della riscossione è inesistente, con conseguente perdita della potestà impositiva. Per cui la possibilità di notificare la cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o ad altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale, mentre si ritengono illegittime le notifiche postali eseguite direttamente dall'Agente della riscossione.
E ciò ha come presupposto il rispetto delle forme di notifica prescritte dall'art.60 del DPR n.600/73 richiamato dall'art.26 del DPR n.602/73, il quale dovrà essere rispettato in toto, anche nella prima parte in cui è specificato che la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati, mentre sono illegittime le notifiche per posta eseguite direttamente dall'Agente della riscossione.
Quindi, l'Equitalia nel caso di specie ha violato il modello procedimentale compiutamente delineato dal legislatore, commettendo una grave violazione, vertendosi in tema di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino, tutelata dalla Costituzione all'art.23 anche in fase esecutiva, con conseguenze che i fatti storici hanno mostrato possano rivelarsi anche particolarmente tragiche.
Si precisa che con l'orientamento sopra espresso non si vuole disconoscere il principio di cui all'ordinanza della Suprema Corte n.15948 del 26/05/2010 afferente esclusivamente alle conseguenze giuridiche della omessa redazione della relata di notifica finalizzata all'identificazione del soggetto ricevente, la cui non identificabilità è causa di nullità sanabile ai sensi dell'art.156 cpc
Diversa, invece, è l'ipotesi in cui la notifica è stata eseguita da un soggetto non abilitato dalla legge: in questo caso, come il caso di specie, la notifica risulterà inesistente, potendo essere considerata mera comunicazione.
L'opposizione va, dunque, accolta, con dichiarazione di inesistenza della notifica della cartella esattoriale opposta.
In considerazione del conflitto giurisprudenziale, si rinvengono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE IN FUNZIONE DI GIUDICE MONOCRATICO
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
a) In accoglimento della proposta opposizione, dichiara inesistente la notifica della cartella di pagamento n..............opposta;
b) spese compensate tra le parti.
Ascoli Piceno, lì 11/03/2014
IL G.O.T.
                                         ​ (Avv. Tiziana D'Ecclesia)

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