ART. 1 Ambito di applicazione: aderenti
all'USARCI, all'API ed alla CONFAPI più
ristretto
Art. 2 Definizione delle modifiche unilaterali
del contratto di rilevante entità: riduzioni superiori al 20% del valore delle provvigioni di competenza
dell'agente nell'anno civile precedente la variazione…
La più alta soglia ai fini della qualificazione
della variazione come rilevante consentiva al preponente di ricorrere più
frequentemente alle modifiche unilaterali, specie di media entità che
potevano essere effettuate con comunicazione scritta all'agente, da darsi
almeno due mesi prima, senza che l'agente potesse opporvisi.
Manca una definizione positiva di variazione di
media entità, desumibile solo implicitamente da quelle di lieve e rilevante
entità e compresa tra il 5 ed il 20%.
Qualora l'agente o rappresentante comunichi,
entro 30 giorni, di non accettare le variazioni
che modifichino sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la
comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del
rapporto di agenzia o di rappresentanza ad iniziativa della casa mandante.
Solo la variazione di rilevante entità non
accettata dall'agente conferiva alla comunicazione del preponente valenza di
preavviso per la cessazione del rapporto ad iniziativa della casa mandante.
“L'insieme delle variazioni di lieve entità
apportate in un periodo di 12 mesi antecedenti
l'ultima variazione, sarà da considerarsi come un'unica variazione…”.
A 12 mesi di distanza, la preponente poteva
esercitare il potere di modifica unilaterale senza che tali variazioni
fossero considerate espressione di un unico piano modificativo e senza che,
quindi, potessero essere sommate. Art. 3 Documenti – Campionario
Nel caso di affidamento del campionario, sarà
altresì previsto che il valore dello stesso potrà essere addebitato
all'agente in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento.
Tale disciplina prestava il fianco a possibili
scenari di contenzioso sull'individuazione dell'addebitabilità del
danneggiamento del campionario dovuto alla normale usura da utilizzo o ad
altri motivi.
Art. 5 L'agente deve adempiere l'incarico
affidatogli in conformità delle istruzioni impartite dalla ditta e fornire le
informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli,
nonché ogni altra informazione utile al preponente per valutare la
convenienza dei singoli affari.
Art. 5, comma 6: In assenza nel contratto
individuale di espressa previsione del termine di cui sopra, le proposte
d'ordine si intenderanno accettate, ai soli fini del diritto alla
provvigione, se non rifiutate dal preponente entro
60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse.
Art. 6, comma 3. Provvigioni.
Nel caso in cui sia affidato all'agente
l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa, …, dovrà essere
stabilita una provvigione separata, in relazione agli affari per i quali
sussista l'obbligo della riscossione.
La natura provvigionale di tale ulteriore
compenso esponeva tale attività allo stesso rischio del mancato conseguimento
di un risultato, collegato alla promozione degli affari. L'agente, in questo
modo, veniva compensato per tale ulteriore attività solo in caso di buon fine
della riscossione.
Art. 6, comma 5. Provvigioni.
Nel caso in cui sia affidato all'agente
l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché
sia specificato nel contratto individuale, dovrà esser stabilito uno
specifico compenso aggiuntivo, in forma non
provvigionale.
Art. 6, ult. comma. Provvigioni
Qualora, nell'arco di 4
mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune delle trattative
vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come
sopra regolato.
Art. 7, comma 3. Liquidazione delle provvigioni.
Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento
delle somme dovute di oltre 15 giorni, rispetto ai termini di cui al
precedente comma, sarà tenuta a versare su tali
somme, per tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso
ufficiale di riferimento.
Art. 7, comma 4, Liquidazione delle provvigioni.
Se per consuetudine la ditta non spedisce le
fatture tramite l'agente, essa deve almeno alla fine di ogni mese fornire
all'agente le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti.
Art. 9 Termini di preavviso
Ove la parte recedente, in qualsiasi momento,
intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà
corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a
titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni e degli
altri corrispettivi maturati nell'anno solare
precedente (1 gennaio-31 dicembre).
Il riferimento all'anno solare precedente e la
parentesi 1 gennaio – 31 dicembre rivelano una contraddizione in termini,
atteso che l'arco temporale descritto è proprio dell'anno civile, non già di
quello solare.
Art. 9 Termini di preavviso.
Qualora il rapporto abbia avuto una durata
inferiore a 12 mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media
mensile delle provvigioni liquidate durante
il rapporto stesso.
L'importo sostitutivo del preavviso va computato
su tutte le somme corrisposte in
dipendenza del contratto di agenzia, anche se a titolo d rimborso o concorso
spese.
Art. 10 Indennità di risoluzione del rapporto
Tale indennità è composta da due emolumenti:
(precisazione: nella
realtà trattasi di tre emolumenti se si considera che l'indennità suppletiva
di clientela si suddivide nelle lettere A e B).
1) Indennità di risoluzione del rapporto,
calcolata sul maturato in base a scaglioni differenti a seconda della
tipologia di agente, mono o pluri-mandatario, riconosciuta sempre,
indipendentemente dalla causa di cessazione del rapporto, tranne che per i
casi di ritenzione indebita di somme di spettanza del preponente;
- concorrenza sleale o violazione del vincolo di
esclusiva.
2.A) Indennità suppletiva di clientela,
collegata all'incremento della clientela e /o del fatturato, da corrispondersi in aggiunta al FIRR,
secondo un criterio di calcolo predeterminato.
2.B) Sempre a titolo di indennità suppletiva
di clientela, viene riconosciuto all'agente un ulteriore importo, a
condizione che, alla cessazione del contratto, egli abbia apportato nuovi
clienti al preponente e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i
clienti esistenti, in modo da procurare al preponente anche dopo la
cessazione del contratto sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali
clienti.
Essa non è dovuta se il contratto si scioglie per
un fatto imputabile all'agente, tali non considerandosi le dimissioni dovute
ad invalidità permanente e totale o successive al conseguimento della
pensione di vecchiaia (ENASARCO) sempre che tali eventi si verifichino dopo
che il rapporto sia durato almeno un anno.
Come già anticipato, tale sottocategoria
dell'indennità suppletiva di clientela altro non è che un'indennità
meritocratica che solo formalmente non compare come emolumento autonomo.
La disposizione in questione ritiene sufficiente,
quale presupposto per l'erogazione di tale indennità, l'apporto di nuova
clientela, senza qualificare questo apporto come sensibile, riservando tale
dizione solo allo sviluppo del giro di affari.
Art. 11 Determinazione dell'indennità
meritocratica.
Per individuare il valore reale dell'incremento
della clientela e/o del fatturato da parte dell'agente, sarà preso in
considerazione il volume complessivo dei guadagni provvigionali e di ogni
altro compenso percepito dall'agente.
Il valore dell'incremento annuo finale, sul quale
si applicano le aliquote di cui al capo II, lett. B), si determina in base
alla differenza tra i guadagni complessivi risultanti dalle ultime quattro
liquidazioni trimestrali e quelli risultanti dala prime quattro liquidazioni
trimestrali.
Il tasso reale dell'incremento annuo finale, in
rapporto al quale si individua l'aliquota applicabile, si determina
commisurando percentualmente all'importo rivalutato delle prime quattro
liquidazioni trimestrali il valore differenziale calcolato nei seguenti
termini:
-
1% sul valore annuo dell'incremento delle
provvigioni;
-
2% sul valore annuo dell'incremento, se il
tasso di incremento risulti superiore al 100%;
-
3% sul valore annuo dell'incremento, se il
tasso di incremento risulti superiore al 200%;
-
4% sul valore annuo dell'incremento, se il
tasso di incremento risulti superiore al 200%;
-
5% sul valore annuo dell'incremento, se il
tasso di incremento risulti superiore al 250%;
-
6% sul valore annuo dell'incremento, se il
tasso di incremento risulti superiore al 300%;
-
7% sul valore annuo dell'incremento, se il
tasso di incremento risulti superiore al350%
Tale meccanismo di
calcolo non consente di provare il requisito dei sostanziali vantaggi di cui
gode la preponente dopo la cessazione del rapporto di agenzia.
Art. 12 Malattia ed infortunio.
In caso di malattia o infortunio dell'agente che
gli impedisca di svolgere il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia, a
richiesta della ditta preponente o dell'agente interessato, resterà sospeso
ad ogni effetto per la durata massima di 6 mesi nell'anno
solare dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio.
La dizione anno
solare era usata impropriamente, per essa intendendosi il periodo di 365
giorni compreso tra un qualsiasi giorno dell'anno e che termina nel
corrispondente giorno dell'anno successivo.
In caso di ricovero ospedaliero per malattia,
infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare,
successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio, che abbia comportato l'applicazione di ingessatura,
è prevista la corresponsione di una diaria
giornaliera di € 13,00 dal primo giorno di degenza e fino ad un massimo di 60
giorni per l'anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale per la
copertura assicurativa per la diaria stessa.
Art. 13 Gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio dell'agente, il
rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell'agente medesima, per un periodo di 8 mesi.
Art. 14 Patto di non concorrenza post-
contrattuale.
Con riferimento all'art. 1751 bis c.c. e fermo
restando quanto ivi stabilito, a fronte del patto di non concorrenza
postcontrattuale l'agente, operante in forma individuale o di società di
persone o di società di capitali con un unico socio, avrà diritto ad una
specifica indennità.
In caso di dimissioni dell'agente, non motivate
da inadempimento del preponente né da
pensionamento di vecchiaia (Enasarco) né da grave inabilità, che non consenta
più lo svolgimento dell'attività, la misura dell'indennità è ridotta del 70%
limitatamente al caso dell'agente plurimandatario ed in relazione ad un
mandato che non rappresenti più del 25% dei suoi introiti.
Art. 15 Trattamento Previdenza
Il trattamento di previdenza in favore degli
agenti, i cui rapporti sono regolati dal presente accordo, viene attuato
mediante il versamento, da parte delle ditte, di
un contributo del 5,75% sulle provvigioni liquidate all'agente e da un
pari contributo a carico dell'agente, che verrà trattenuto dalle ditte
all'atto di liquidazione delle provvigioni stesse.
Nei casi di agenti S.p.a. o S.r.l. per cui non
opera il trattamento previdenziale di cui all'art. 15, le ditte mandanti sono tenute al versamento di un
contributo del 2% su tutte le provvigioni corrisposte, allo scopo di
finanziare un Fondo di assistenza in favore degli agenti.
Art. 16 Iscrizione Enasarco
Anche gli importi maturati annualmente per
l'indennità di risoluzione del rapporto verranno accantonati presso
l'ENASARCO con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 23, a
condizione che l'istituto si impegni a riconoscere alle aziende un interesse del 4% annuo sulle somme accantonate
nonché a rivalutare i conti individuali degli agenti.
Art. 19 Procedure di conciliazione ed arbitrato
La vecchia normativa
individuava nell'arbitrato in particolare lo strumento per antonomasia di definizione
delle controversie tra agente e preponente alternativo a quello contenzioso
giurisdizionale.
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Art. 1 Ambito di applicazione: aderenti
alle Associazioni Sindacali contraenti, alla Confindustria ed alla
Confcooperativa: più ampio sia latu agente che latu preponente
Chiarimento a verbale art. 1 Aggiunta del
comma 2: La proposta, l'accettazione, la loro
revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una delle parti (agenti di
commercio e case mandanti) si reputano conosciute nel momento in cui giungono
al'indirizzo comunicato o a quello della sede legale del destinatario, se
questi non prova di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di averne
notizia.
Trattasi di una aggiunta opportuna, ancorché
tautologica, atteso che proposta, accettazione e revoca hanno natura
giuridica di negozi unilaterali recettizi, che producono effetti solo quando
entrano “nella sfera di conoscenza”
del destinatario.
Art. 2 Definizione delle modifiche unilaterali
del contratto di rilevante entità: riduzioni superiori al 15% del valore delle provvigioni di competenza
dell'agente nell'anno civile precedente la variazione.
Abbassata la soglia di qualificazione della
rilevanza della variazione unilaterale. Ciò significa che l'agente potrà
usufruire del preavviso scritto non inferiore a quello previsto per la
risoluzione del rapporto anche per le variazioni comprese tra 16 ed il 20%
che, nel regime precedente, erano ricomprese nell'alveo della variazione di
media entità.
Definite le variazione di media entità: “le riduzioni che incidano oltre il 5% e fino al 15%
delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile
precedente la variazione.
Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro il termine perentorio di 30 giorni, di non
accettare le variazioni di media e rilevante
entità, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la
cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa
mandante.
Elementi
nuovi:
1) chiarita la natura perentoria del termine
di 30 giorni entro cui l'agente ha l'onere di comunicare al preponente
l'eventuale non accettazione della modifica unilaterale.
2) La normativa è sensibilmente più favorevole
all'agente, nella parte in cui equipara gli effetti delle variazioni di
media e di rilevante entità sicché anche per
le variazioni di media entità, la comunicazione del preponente costituirà
preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia ad iniziativa della casa
mandante.
“L'insieme delle variazioni di lieve entità
apportate in un periodo di 18 mesi
antecedenti l'ultima variazione, sarà da considerarsi come un'unica
variazione…”.
Cosa cambia in senso più favorevole all'agente:
con la nuova disciplina, anche le variazioni esercitate in un lasso di tempo
di un anno e mezzo l'uno dall'altra, potranno essere computate come unica
variazione e sommate tra loro.
Art. 3 Documenti – Campionario
Nel caso di affidamento del campionario, sarà
altresì previsto che il valore dello stesso potrà essere addebitato
all'agente o rappresentante in caso di mancata o parziale restituzione o di
danneggiamento non dovuto alla normale usura da
utilizzo.
Non è previsto l'addebito del campionario
all'agente o rappresentante per motivi diversi da quelli sopra indicati.
La nuova
disciplina riduce sensibilmente i casi di addebitabilità all'agente del
campionario.
Aggiunta all'art. 4
In caso di rinnovo dei rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di
attività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo
di prova solo nel primo rapporto.
La finalità di tale introduzione è quella di
garantire l'unicità del rapporto negoziale preponente – agente e di
disincentivare la prassi invalsa di inserire la clausola del periodo di prova
nei contratti a termine. La ratio del periodo di prova, infatti, è quella di
ponderare una la convenienza di una scelta che dovrà impegnare le parti a
tempo indeterminato o comunque per un lungo lasso temporale sicché è poco
comprensibile nell'ambito di rapporti a termine di breve durata.
Art. 5 L'agente deve adempiere l'incarico
affidatogli in conformità delle istruzioni impartite dalla ditta e fornire le
informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli,
nonché ogni altra informazione utile al preponente per valutare la
convenienza dei singoli affari. E' nullo ogni
patto contrario.
Viene introdotta una
ipotesi di nullità testuale a favore del preponente prima non prevista. Ciò
al fine di salvaguardare il coordinamento dell'attività dell'agente con
quella del preponente, quale limite all'autonomia dell'agente.
Art. 5, comma 6 In assenza nel contratto
individuale di espressa previsione del termine di cui sopra, le proposte
d'ordine si intenderanno accettate, ai soli fini del diritto alla
provvigione, se non rifiutate dal preponente entro
30 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse.
La norma, dimezzando il termine entro cui il
preponente, in assenza di espressa predeterminazione nel contratto
individuale di agenzia, accetta tacitamente la proposta d'ordine dell'agente,
prevede una disciplina più favorevole all'agente, ai fini della maturazione
del suo diritto alla provvigione.
Art. 6, comma 3. Provvigioni.
Nel caso in cui sia affidato all'agente
l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa, …, dovrà essere
stabilita una provvigione separata o un compenso
aggiuntivo in forma non provvigionale, in relazione agli affari per i
quali sussista l'obbligo della riscossione.
L'introduzione di una modalità di pagamento
alternativa a quella provvigionale per l'attività di riscossione per conto
della casa è particolarmente favorevole all'agente, perché consente alla
parti di stabilire un c.d. fisso, di natura non provvigionale ma retributiva,
fermo restando la natura accessoria di questa tipologia di compenso.
Art. 6,
comma 5. Provvigioni.
Nel caso in cui sia affidato all'agente
l'incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché
sia specificato nel contratto individuale, dovrà esser stabilita una
provvigione separata o uno specifico compenso
aggiuntivo, in forma non provvigionale.
L'aggiunta di una modalità di compenso di tipo
provvigionale alternativa a quella non provvigionale, favorisce il preponente
che intenderà subordinare l'ulteriore attività specifica svolta dall'agente
al conseguimento di un risultato e non secondo una logica retributiva.
Art. 6, ult. comma Provvigioni.
Qualora, nell'arco di 6
mesi dalla data di cessazione del rapporto, alcune delle trattative
vadano a buon fine, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come
sopra regolato.
La norma in questione, ampliando l'arco temporale
dalla chiusura del rapporto entro il quale far valere il diritto alla
provvigione, introduce un'innovazione più favorevole all'agente.
Art. 7, comma 3. Liquidazione delle provvigioni.
Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento
delle somme dovute di oltre 15 giorni, rispetto ai termini di cui al
precedente comma, si applica la disciplina
stabilita dal decreto legislativo n. 231/2002 così come modificata dal
decreto legislativo n. 192 del 9 novembre 2012.
L'applicazione della disciplina di interessi moratori
più elevati, propria dei ritardi nelle transazioni commerciali, secondo la
dottrina e la giurisprudenza prevalenti non trovava applicazione con
riferimento ai contratti di agenzia. Questa, pertanto, rappresenta
un'importante conquista per gli agenti.
Art. 7, comma 4. Liquidazione delle provvigioni.
Se per consuetudine la ditta non spedisce le
fatture tramite l'agente, essa deve almeno alla fine di ogni mese o trimestre, fornire all'agente le compie delle
fatture inviate direttamente ai clienti, o un
riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le fatture ed i
prodotti/servizi forniti alla clientela e l'aliquota provvigionale.
La norma in commento appare più al passo con i
tempi più recenti, dove gli estratti conto sono quasi sempre trimestrali ed
il preponente, più che inoltrare le singole fatture di vendita, trasmette
all'agente un prospetto riepilogativo.
Art. 9 Termini di preavviso
Ove la parte recedente, in qualsiasi momento,
intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà
corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a
titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni e degli
altri corrispettivi maturati nell'anno civile
precedente (1 gennaio-31 dicembre).
La disposizione in oggetto sostituisce la
precedente dizione solare che appariva inesatta a fronte della parentesi 1
gennaio – 31 dicembre, atteso che per anno civile si intende il periodo
compreso tra le due date sovra indicate; invece per anno solare si intende il
periodo di 365 giorni che decorre da un qualsiasi giorno dell'anno e termina
il corrispondente giorno dell'anno successivo.
Art. 9 Termini di preavviso.
Qualora il rapporto abbia avuto una durata
inferiore a 12 mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media
mensile delle provvigioni e degli altri
corrispettivi maturati durante il
rapporto stesso. L'importo sostitutivo del preavviso va computato su tutte le
somme maturate in dipendenza del contratto
di agenzia, anche se a titolo d rimborso o concorso spese.
La norma è chiaramente più favorevole all'agente
sotto due profili.
In primo luogo, nella base di calcolo
dell'indennità di mancato preavviso vengono ricomprese non solo le
provvigioni ma anche tutti gli altri corrispettivi maturati dall'agente,
anche diversi dalla provvigione. Sembra, tuttavia, che l'alveo applicativo
della dizione “altri corrispettivi
maturati” non ricomprenda anche i rimborsi spese eventualmente contemplati
nel contratto di agenzia.
In secondo luogo, si fa riferimento, si fa
riferimento ai compensi maturati
dall'agente e non a quelli liquidati, con la conseguenza che il diritto
all'indennità di mancato preavviso da parte dell'agente potrà essere azionato
anche in mancanza di liquidazione di importi provvigionali che l'agente abbia
comunque maturato.
Tuttavia, si precisa al proposito che la
giurisprudenza maggioritaria, in alcuna pronunce aveva già accolto
un'interpretazione estensiva della dizione “liquidate” nel senso di “maturate”.
Art. 10 Indennità di risoluzione del rapporto.
Tale indennità è composta da tre emolumenti.
L'indennità di
cessazione del rapporto, in tutti i suoi tre emolumenti, sarà computata su
tutte le somme, comunque denominate, non solo percepite dall'agente ma anche
per le quali, all'atto di cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al
pagamento in favore dell'agente. Inoltre, in caso di decesso dell'agente,
tale indennità sarà corrisposta agli eredi legittimi o testamentari (Precisazione
importante)
1) Indennità di risoluzione del rapporto:
nulla cambia rispetto al passato.
2) Indennità suppletiva di clientela.
Precisazione
importante: rispetto al passato riconosciuta all'agente anche in assenza di
incremento di clientela e/o giro di
affari.
Essa non è dovuta se il contratto si scioglie per
un fatto imputabile all'agente, tali non considerandosi le dimissioni dovute
ad invalidità permanente e totale; ad accertati
gravi inadempimenti del preponente; successive al conseguimento della pensione
di vecchiaia (ENASARCO) o vecchiaia anticipata
ENASARCO; successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anzianità
INPS sempre che tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia
durato almeno un anno.
La normativa in questione, ampliando i casi in
cui lo scioglimento del contratto, ancorché ad iniziativa dell'agente, non si
considera a questi imputabile, appare senza dubbio più favorevole all'agente.
3) Indennità
meritocratica
Collegata
all'incremento della clientela e/o del giro di affari.
Precisazione: in realtà, anche in passato
l'indennità meritocratica esisteva sotto la diversa denominazione di
indennità suppletiva di clientela Capo II, Lett. B, per cui in questa sede si
procederà ad un raffronto tra tale indennità e quella precedentemente
denominata indennità suppletiva di clientela.
Il primo presupposto per l'erogazione
dell'indennità meritocratica è il sensibile incremento della clientela e/o
giro di affari.
Rispetto al passato, non è più sufficiente il
mero apporto di nuova clientela, ma è necessario che tale incremento sia
sensibile.
Il secondo presupposto per l'erogazione, assolutamente
innovativo rispetto al passato, è che l'indennità meritocratica risulti
superiora alla somma delle indennità di risoluzione del rapporto e suppletiva
di clientela. Benché la norma possa apparire di primo acchito più sfavorevole
all'agente, appare sicuramente più in linea con la Direttiva CEE n. 86/653, che ha connotato l'indennità da
riconoscere all'agente in senso esclusivamente meritocratico.
Tuttavia, un altro criterio estremamente rigido
cui è subordinata l'erogazione di detta indennità meritocratica in caso
questa sia superiore alla somma della indennità di risoluzione del rapporto e
dell'indennità suppletiva di clientela è quello di riconoscere, in tal caso,
solo l'importo differenziale tra l'indennità meritocratica e la somma dell'indennità
suppletiva di clientela e dell'indennità di risoluzione del rapporto.
Da ultimo, una ulteriore restrizione sul piano
del quantum liquidabile a titolo di
indennità meritocratica è dato nella dichiarazione a verbale in calce
all'art. 10, nella parte in cui è stabilito che quando la somma degli importi
delle indennità di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela
risultino superiore alla media annuale delle provvigioni maturate negli
ultimi cinque anni di rapporto o nel minor periodo di durata del rapporto,
non viene liquidata, anche ove sussistente, l'indennità meritocratica.
Questi limiti, di fatto, rendono assai difficile
che possa trovare applicazione l'indennità meritocratica disciplinata dal
presente AEC, risultando più favorevole all'agente (previa dimostrazione
dell'apporto di nuova clientela o del sensibile incremento degli affari e dei
sostanziali vantaggi per il preponente anche dopo la cessazione del rapporto)
l'indennità meritocratica di cui all'art. 1751 c.c..
Art. 11 Determinazione dell'indennità
meritocratica.
Elementi nuovi
introdotti:
Periodo di
prognosi: determinato in base alla
tipologia di agente ed alla durata del rapporto, stimando così la durata del
rapporto nel corso del quale la ditta preponente continuerà a trarre vantaggi
dall'attività svolta dall'agente.
Tasso di
migrazione della clientela, determinato in base alla tipologia dell'agente (mono o
pluri-mandatario ed alla durata del rapporto contrattuale).
Il sistema di calcolo, per la verità complesso, è
semplificato da una tabella illustrativa.
Le nozioni di periodo di prognosi e tasso di
migrazione della clientela servono a facilitare la prova dei sostanziali
vantaggi di cui continua a beneficiare la preponente all'atto di cessazione
del rapporto. In passato, infatti, fornire tale prova era estremamente
difficile per l'agente, non avendo quest'ultimo dopo lo scioglimento del
rapporto più accesso ai dati contabili della preponente.
Norma transitoria n.
2 agli articoli 10,11.
Per i contratti di
agenzia in corso dalla data di sottoscrizione del presente accordo economico
collettivo e stipulati prima dell'1 gennaio 2014 continuerà ad essere
applicata fino alla data del 31 dicembre 2015 la disciplina prevista dagli
articoli 10 e 11 dell'AEC del 20 marzo 2002 annessi in appendice e, a
decorrere dal 1 gennaio 2016 verrà applicata la disciplina stabilita dagli
articoli 10 e 11 del presente aec a condizione che i citati contratti di
agenzia rimangano in vigore per almeno altri 5 trimestri dalla più sopra
citata data del 1° gennaio 2016. In assenza di tale condizione verrà soltanto
applicata la disciplina stabilita dall'art. 10 e 11 aec del 20 marzo 2002.
La ratio di tale disposizione transitoria in
questione è quella di tutelare l'affidamento
riposto sia dagli agenti che dai preponenti sulla regolamentazione dei loro
reciproci diritti e doveri secondo un modello predefinito.
Art. 12 Malattia ed infortunio.
In caso di malattia o infortunio dell'agente che
gli impedisca di svolgere il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia, a
richiesta della ditta preponente o dell'agente interessato, resterà sospeso
ad ogni effetto per la durata massima di 6 mesi nell'anno
civile dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio.
Per anno civile si
intende, come anzi detto, il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31
dicembre.
In caso di ricovero ospedaliero per malattia,
infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare,
successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio, si applicherà quanto disposto nella polizza stipulata
dall'ENASARCO.
La norma in
questione, eliminando il riferimento al ricovero per infortunio che abbia
comportato applicazione di ingessatura, amplia la portata applicativa della
polizza stipulata dall'ENASARCO per la casistica in questione.
Art. 13 Gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio dell'agente, il
rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell'agente medesima, per un periodo di 12 mesi.
La disposizione,
prolungando di 4 mesi il periodo di sospensione del rapporto di agenzia,
appare sicuramente più favorevole a venire incontro all'agente, tutelandolo
per un arco temporale maggiore.
La disposizione di
cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di adozione o
affidamento del minore. In tal caso entro il periodo di 12 mesi deve
rientrare la data di effettivo ingresso del minore in famiglia.
Questa introduzione
normativa mostra una maggiore sensibilità verso una nozione di famiglia più
al passo con i tempi.
Art. 14 Patto di non concorrenza post-
contrattuale.
Con riferimento all'art. 1751 bis c.c. e fermo
restando quanto ivi stabilito, a fronte del patto di non concorrenza
postcontrattuale l'agente, operante in forma individuale o di società di
persone o di società di capitali con un unico socio, avrà diritto ad una
specifica indennità di natura non provvigionale.
La norma in questione, chiarendo la natura non
provvigionale di tale peculiare indennità, introduce una modifica di non poco
conto, dal momento che il riconoscimento di tale ulteriore indennità non potrà
essere giustificato da logiche di risultati cui la provvigione notoriamente
si lega. Ciò significa che l'indennità per il patto di non concorrenza
post-contrattuale dovrà essere riconosciuta all'agente che sottoscriva un
patto di non concorrenza post-contrattuale per il solo fatto di avere onorato
il suddetto accordo accessorio ed indipendentemente da eventuali risultati
conseguiti dal preponente in termini di fatturato.
Tale introduzione, quindi, mira a restringere i
limiti alla libertà di iniziativa economica dell'agente, disincentivando
sostanzialmente la sottoscrizione di un patto che vincolerebbe l'agente a non
impegnarsi con preponenti operanti nella stessa zona e nello stesso ramo di
attività per un massimo di 2 anni dopo lo scioglimento del contratto di
agenzia.
Per rafforzare il suddetto principio è stato
anche introdotto il chiarimento a verbale in calce all'art. 14, secondo cui
“Le organizzazioni sindacali danno atto che la natura del compenso del patto
di non concorrenza previsto dall'art. 1751 bis del codice civile è
complementare per l'agente di commercio alla natura di indennità prevista
dall'art. 1751 c.c.
In caso di dimissioni dell'agente, non motivate
da inadempimento del preponente né da
pensionamento di vecchiaia o vecchiaia anticipata
Enasarco o da pensionamento di vecchiaia o di anzianità INPS né da
grave inabilità, che non consenta più lo svolgimento dell'attività, la misura
dell'indennità è ridotta del 70% limitatamente al caso dell'agente
plurimandatario ed in relazione ad un mandato che non rappresenti più del 25%
dei suoi introiti.
La norma in questione
amplia il novero della cause di giustificazione da riconoscersi all'agente
dimissionario, affinché non operino le riduzione ivi contemplate,
ricomprendendo tra esse anche le dimissione motivate da pensionamento di
vecchiaia anticipata Enasarco o da pensionamento di vecchiaia o di anzianità
INPS.
Art. 15 Trattamento Previdenza
Il trattamento di previdenza in favore degli
agenti, i cui rapporti sono regolati dal presente accordo, viene attuato
mediante il versamento, da parte delle ditte, di
un contributo sulle provvigioni maturate dall'agente e da un pari
contributo a carico dell'agente, che verrà trattenuto dalle ditte all'atto
della liquidazione delle provvigioni stesse.
Si segnala questa norma sia per la
sostituzione dell'aggettivo “liquidate” con la più opportuna dizione
“maturate”, con la conseguenza che il preponente è tenuto alla corresponsione
del contributo previdenziale indipendentemente dalla liquidazione delle provvigioni,
essendo a tal fine sufficiente la semplice maturazione del diritto,
coincidente con la conclusione dell'affare promosso dall'agente.
Inoltre, viene eliminato il riferimento al
contributo fisso del 5,75%.
Nei casi di agenti S.p.a. o S.r.l. per cui non
opera il trattamento previdenziale di cui all'art. 15, le ditte mandanti e gli agenti costituiti sotto forma di S.p.a. o S.r.l.
sono però tenuti al versamento di un contributo su tutte le provvigioni
corrisposte. Il citato contributo e la sua ripartizione tra ditte mandanti ed
agenti costituiti sotto forma di società di capitali, è determinata dall'art.
6 del vigente regolamento delle attività istituzionali dell'Enasarco.
Con la nuova normativa, anche gi agenti S.P.A. ed
S.R.L. saranno tenuti al versamento di un contributo previdenziale, la cui
determinazione è rimessa al Regolamento Enasarco e non è più in misura fissa
del 2%.
Art. 16 Iscrizione Enasarco
Anche gli importi maturati annualmente per
l'indennità di risoluzione del rapporto verranno accantonati presso
l'ENASARCO con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 25, a
condizione che l'istituto si impegni a riconoscere alle aziende un interesse annuo sulle somme accantonate pari, per
tutta la durata del periodo transitorio per attuare la piena gestione
separata del ramo FIRR, al tasso di rendimento annuo realizzato sul
patrimonio complessivo investito dall'Enasarco e, a partire dal primo anno
successivo a quella di realizzazione della totale gestione separata del ramo
FIRR, un tasso di interesse annuo pari al tasso di rendimento annuo
determinato dagli utli netti di gestione del ramo FIRR. Le modalità di
determinazione ed applicazione del tasso di rendimento sono stabilite
nell'Accordo di modifica del 20 dicembre 2007 della Convenzione FIRR del 1992
siglato tra l'Enasarco e le Parti Sociali. I conti individuali degli agenti
dovranno essere correlativamente rivalutati dall'ENASARCO.
Art. 19 Procedure di conciliazione.
Viene espunto il
riferimento all'arbitrato, al fine di
favorire al massimo tali procedure di conciliazione senza individuarne
modalità predefinite ma rimettendo alle parti la scelta di tipologie e mezzi.
Art. 20 Ente
bilaterale nazionale per settore degli agenti e rappresentanti di commercio.
Le parti stipulanti
il presente aec convengono di istituire una commissione paritetica incaricata
di formulare proposte di Statuto e di Regolamento, procedure, finanziamento e
criteri di funzionamento dell'Ente.
Le parti pertanto,
con l'approvazione formale dello statuto, convengono di istituire l'Ente
Bilaterale Nazionale per il settore degli agenti di commercio.
L'Ente Bilaterale ha
i seguenti scopi:
-
Incentivare e
promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare riguardo all'analisi
dei fabbisogni formativi;
-
Promuovere,
progettare e gestire, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di
formazione e riqualificazione professionale;
-
Istituire
l'osservatorio nazionale sulla professione agenti di commercio;
-
Altri compiti che
le parti sociali decideranno congiuntamente.
Le risultanze dei lavori della commissione saranno
sottoposte alla parti stipulanti per le determinazioni di competenza entro 6
mesi dalla firma del presente aec.
Si
tratta di una nuova norma di natura programmatica, il cui scopo è quello di
favorire una formazione professionale dell'agente ed una maggiore
consapevolezza dei propri diritti e doveri, al fine di valorizzarne il
carattere autonomo, ancorché coordinato, della sua attività.
Art. 21 Assistenza sanitaria integrativa.
Le parti stipulanti il presente aec convengono di
istituire una commissione per la costituzione di un fondo di assistenza
sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine, la citata commissione formulerà proposte
sulla possibilità di trasformare la polizza di assistenza sanitaria in un
fondo sanitario, fermo restando il meccanismo e le relative risorse
finanziarie utilizzate per la citata polizza.
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