Data: 14/09/2014 10:10:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia AlbertazziConsiglio di Stato, sezione quinta, sentenza n. 4028 del 30 Luglio 2014. La legge 7 Agosto 1990, n. 241 (legge sul procedimento amministrativo) all'art. 22 prevede che, ai fini di correttamente esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, il privato interessato deve dimostrare di essere titolare di un interesse personale, concreto e attuale. L'interessato deve cioè dimostrare che sussiste un collegamento diretto tra la propria posizione e il documento per il quale si richiede l'accesso.

Nel caso di specie ricorre avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale una società esercente attività imprenditoriale specifica (nella specie, trasporto passeggeri e gestione di servizi elicotteristici privati) la quale aveva richiesto al soggetto competente, società gestrice di area pubblica – che aveva proceduto ad assegnazione, in assenza di procedura concorrenziale, del servizio di gestione di ad altra impresa – di poter prendere visione del contratto pluriennale di affidamento in gestione del servizio, nonché degli atti e dei documenti ad esso allegati. Opposto il rifiuto all'accesso, l'impresa interessata aveva proposto ricorso al TAR, il quale tuttavia aveva rigettato la domanda per carenza dei requisiti specifici di interesse, previsti dalla legge. Secondo il giudice di primo grado il ricorrente si sarebbe limitato ad affermare in via generica le proprie ragioni, richiamando semplicemente la normativa di settore e sottolineando di esercitare attività imprenditoriale specifica.

Il Consiglio di Stato, dopo aver ricordato come “l'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, richiedendosi per l'accesso un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” e che, parallelamente, “non sono ammissibili solo le istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato all'operato delle pubbliche amministrazioni, essendo tale controllo estraneo alle finalità perseguite attraverso l'istituto di cui trattasi”, giunge a una soluzione diametralmente opposta. Al contrario di quanto sostenuto dal TAR, secondo il giudice d'appello tale collegamento sarebbe dimostrato dalla presenza di un interesse concorrenziale specifico, svolgendo il richiedente attività d'impresa nello stesso campo dell'azienda stipulante, idoneo a giustificare la necessità dell'appellante di entrare in possesso della documentazione richiesta al fine di poter promuovere azione giurisdizionale in apposita sede (non solo in quella amministrativa, ma anche in sede civilistica). I presupposti d'azione possono essere verificati soltanto entrando in possesso della documentazione oggetto di richiesta d'accesso. Tanto è bastato per giungere alla logica conclusione che, in assenza di tale documentazione, il diritto di difesa dell'appellante ne sarebbe risultato fortemente penalizzato.

Infine, soggetto passivo della richiesta d'accesso deve sicuramente essere considerato soggetto alla normativa di cui in oggetto, essendo nella specie concessionario dell'area appartenente all'Autodromo di Monza, così come da convenzione stipulata con i Comuni proprietari, tenuta quindi alla gestione del servizio elicotteristico. La sua attività è dunque chiaramente qualificabile come di pubblico interesse, “rendendosi così sottoponibile alla disciplina dell'accesso anche i soggetti di diritto privato, limitatamente alla predetta attività di pubblico interesse ex art. 22, comma 1, lett. e), legge 241/1990”. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso e riforma la sentenza di primo grado.


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