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Data: 16/09/2014 14:00:00 - Autore: Marina Crisafi
Presto insieme ai
resort di lusso, ai ristoranti tipici e alle creme superabbronzanti,
pubblicizzati a caratteri cubitali sulle
fiancate degli autobus in giro per le città italiane ci saranno anche gli studi legali. Lo ha deciso il Consiglio Nazionale Forense, con parere n.
12 del 16 marzo 2014 pubblicato nei giorni scorsi sul sito, in risposta a
un quesito posto dal Consiglio dell'ordine di Ancona. Nulla vieta,
infatti, secondo il CNF, che i legali si facciano pubblicità sui mezzi pubblici,
ivi compresi gli autobus: né la legge professionale (n. 247/2012), né il codice
deontologico stabiliscono limitazioni in tal senso. Ma, attenzione,
se è vero che la pubblicità è consentita
dal codice deontologico “con
qualunque mezzo, anche informatico”, e ribadita dalla nuova legge
professionale (art. 10, 2° comma), l'informazione deve concentrarsi “sulla propria attività professionale,
sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni
e titoli scientifici e professionali posseduti” (art. 10, 1° comma), nonché
“fare riferimento alla natura e ai limiti
dell'obbligazione professionale” (art. 10, comma 3). Le informazioni
devono essere, inoltre, “trasparenti,
veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti,
equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive” (art. 10, 2é comma). No, dunque, a studi legali immersi in improbabili
scenari esotici, circondati da spiagge bianche e
mare cristallino, oppure a team di sorridenti e impeccabili professionisti al
servizio degli utenti se ciò non corrisponde alla realtà, o ancora a slogan eccessivi per rafforzare l'efficacia e la
visibilità del messaggio.
Sì, invece, alla semplice “indicazione del logo e dei
recapiti dello studio professionale” che, magari in pochi guarderanno, ma che, per il CNF, costituisce
“indubbiamente contenuto lecito dell'informativa”.
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