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Data: 17/09/2014 12:20:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli A cura dell'Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com Di questa autrice vedi la fan page Diritto & Photo dedicata all'associazione tra l'informazione giuridica e l'arte pittorica e fotografica. Immagine di copertina: opera d'arte di Roberto Proietti- Este- Padova- Anche Equitalia dovrebbe sapere che la fretta è sempre cattiva consigliera. E prima di emettere una cartella esattoriale dovrebbe prestare più attenzione alle regole procedurali. In una vicenda affrontata dal Tribunale di Catanzaro, un automobilista aveva proposto opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità di cartella esattoriale emessa da Equitalia. Il difensore dell'opponente, la collega Concetta Nunnari, aveva contestato la legittimità della cartella perché Equitalia non aveva notificato la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro che aveva respinto la precedente opposizione alla sanzione amministrativa. Eccepiva inoltre l'illegittimità di alcune somme portate in cartella e la mancata notifica dell'avviso bonario richiesto a pena di nullità ex art 6, co 5 L.212 del 2000. Il giudice nell'affrontare la questione ha ricordato innanzitutto una sentenza della Cassazione, la n. 16997 del 26.07.2006, secondo cui è possibile: "ricorrere all'opposizione agli atti esecutivi nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora." Il giudicante faceva poi notare che nel caso di sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada, se il verbale di contestazione non viene impugnato ne' davanti al Giudice di Pace ne' davanti al Prefetto acquista efficacia di titolo esecutivo legittimando la notifica di una successiva cartella esattoriale. Ma se, come nel caso in esame, la sanzione amministrativa (da cui è derivata la cartella esattoriale) e' stata oggetto di un giudizio di impugnazione conclusosi con sentenza di rigetto, è necessario innanzitutto procedere alla notifica di tale sentenza. Sta di fatto che prima di notificare la cartella esattoriale non si è provveduto a notificare al contribuente la sentenza del Giudice di Pace e sulla base di questa unica considerazione, il giudice ha accolto l'opposizione dichiarando l'illegittimità della cartella esattoriale ritenendo invece superflua la valutazione degli altri elementi di censura sollevati dalla parte istante. Ringrazio la collega Concetta Nunnari del foro di Catanzaro per avermi segnalato questa sentenza relativa ad un caso da lei affrontato. In allegato il testo della sentenza.
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