Data: 18/09/2014 16:30:00 - Autore: Antonella Basso
Antonella Basso
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In questi giorni qualsiasi Collega si incontri, e con cui ci si ferma a parlare, ha inevitabilmente una domanda da fare sul PCT. È giusto che sia così, è una novità per tutti. A riguardo, si è anche interrogato il Tribunale di Padova: comparsa di costituzione inviata telematicamente si o comparsa di costituzione inviata in modo telematico no? Il Giudice patavino, Dr. Bertola, ha dato una risposta a questo quesito amletico, dal punto di vista del Tribunale di Padova, con ordinanza del 28 agosto - 1 settembre 2014.

Nella propria ordinanza, il Dr. Bertola fa presente che il procedimento, nel caso specifico, è stato iscritto al ruolo post 30 giugno 2014: va da sé, quindi, che si applichino le novità di cui al DL n. 90/14, convertito nella Legge n. 114/14, in cui si regola l'obbligo del deposito di alcuni atti processuali in via telematica.

Nello specifico, rileva il Giudicante, il D.L. n. 179/12, convertito nella L. 221/12, all'art. 16 bis disciplina gli atti da depositare in modo telematico, ovvero quelli endoprocedimentali. Tra essi, rimarca lo stesso, non sussiste alcun atto introduttivo del giudizio.

Rileva, dunque, il primo comma del citato art. 16 bis, secondo cui “a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito di atti processuali e documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.

Osserva, giustamente, il Giudice che l'articolo sopra citato “nulla prevede sugli atti introduttivi di attore e convenuto lasciando perciò un vuoto normativo nel processo civile telematico perché sancire l'obbligo dell'invio telematico di alcuni atti non significa vietare di utilizzare quel medesimo canale comunicativo anche per altri atti, significa solo statuire che alcuni atti, nei procedimenti iniziati dopo il 30.06.2014, devono essere inviati secondo particolari modalità tecniche che prima non esistevano”.

Lo stesso Giudicante afferma, altresì, che nel nostro ordinamento vige, se non disciplinato diversamente, il principio della libertà delle forme, con la conseguenza che “l'obbligo di utilizzare un certo strumento di trasmissione non può equivalere, nel silenzio della legge, a statuire il divieto di utilizzo di quel medesimo strumento per gli atti introduttivi, laddove invece per gli atti endoprocedimentali è addirittura obbligatorio”.

Il Dr. Bertola, successivamente, si sofferma sull'art. 35 DM n. 44/11. In esso si afferma che “l'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio”.

È lo stesso Giudicante, nella propria ordinanza, ad asserire che tale decreto autorizzativo è quel particolare atto con cui il Direttore della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) “in seguito alla sperimentazione ed all'analisi della dotazione informatica del Tribunale di Padova, ha decretato che questo ufficio giudiziario sia autorizzato a ricevere gli atti e solo quelli con valore legale, indicati in quell'atto autorizzativo”.

Decreto destinato al Tribunale di Padova e datato 3 giugno 2014. Questo prevede che i servizi telematici siano attivati solo ed esclusivamente per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., comparse conclusionali e memorie di replica, solo in ambito civile o di diritto del lavoro.

In conformità a quanto esposto, inoltre, il Giudice conferma di “ritenere non legittimo l'invio telematico della comparsa di costituzione poiché avvenuto mediante uno strumento di comunicazione privo di valore legale con conseguente declaratoria di inammissibilità della comparsa di costituzione per non essere questo specifico atto processuale ricompreso nel decreto di cui all'art. 35 pur se tecnicamente possibile”.

A sostenere tale conclusione, il Dr. Bertola pone alla base del proprio giudizio, oltre che il diniego  all'invio telematico in quanto -appunto- manca l'autorizzazione per il Tribunale di Padova, anche il fatto che se l'atto inviato in forma telematica non trova copertura normativa, esso va considerato alla stregua dell'atto di costituzione inviato a mezzo posta Raccomandata o PEC, essendo, questi ultimi, due mezzi di comunicazione.

Ci si deve, perciò, obbligatoriamente rifare all'assunto degli att. 166 e 167 c.p.c. che disciplinano la costituzione delle Parti in causa nell'ordinario giudizio di cognizione, e che prevedono, di conseguenza, il materiale deposito in cancelleria dell'atto di costituzione con annesso fascicolo documenti, senza alcuno specifico riferimento al Processo Civile Telematico.

Alla luce di quanto dallo stesso affermato nella propria ordinanza, il Giudice patavino ha ritenuto non regolarmente costituitasi parte resistente, con conseguente dichiarazione di contumacia della stessa.

Di tale avviso, altresì, risultano essere i Tribunali di Torino (ordinanza del 15.07.2014) e Pavia (ordinanza del 22.07.2014) i cui Giudicanti, a loro volta, hanno precedentemente dichiarato inammissibili due costituzioni in giudizio in cui parte attrice aveva inviato l'atto introduttivo del giudizio solo in modalità telematica, senza alcun deposito cartaceo.

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