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Data: 16/09/2014 11:00:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 19161 del 10 Settembre 2014. E' legittimo che il cliente chieda il rimborso del solo software, preinstallato sul computer che ha acquistato, senza riconsegnare al venditore anche l'hardware? Il prodotto venduto è unico o si configurano rapporti giuridici distinti? Nella sentenza in commento, di cui si analizzeranno brevemente i punti salienti, la Suprema corte si pronuncia coniugando, interpretando e adattando i principi generali del contratto alle nuove tecnologie.
Se il venditore, nota casa produttrice di hardware, contesta la circostanza che il compratore si sarebbe rifiutato, ai fini della sostituzione del computer, di riconsegnarlo per l'intero, il compratore rivendica il proprio diritto al trattenimento dell'hardware – motivo principale che lo ha mosso all'acquisto – chiedendo di riconsegnare il solo software, preinstallato. La soluzione della questione dipende dall'interpretazione delle clausole contrattuali contenute nella licenza d'uso del software, dalle quali, secondo il venditore, risulterebbe che tale software sarebbe utilizzabile solo contestualmente all'hardware sul quale risulta installato. Tale interpretazione non convince per niente la Corte la quale, al contrario, giunge a soluzione diametralmente opposta. Per la Cassazione infatti hardware e software sono due prodotti distinti, dunque suscettibili di trattazione separata, ciascuno dei quali dà origine a rapporti contrattuali autonomi e distinti. Rapporti in ogni caso venuti in essere, all'atto dell'acquisto, non tanto tra cliente e casa madre produttrice del software, quanto entrambi nei confronti del venditore dell'hardware, il quale ha a sua volta stipulato a monte contratto d'uso ai fini della preinstallazione del software sui propri computers.
Date queste premesse interpretative, sarebbe quindi illogico presumere che il cliente finale non possa utilizzare il computer acquistato se non con quel determinato software, essendogli irragionevolmente preclusa la possibilità di installare altro software in licenza d'uso o a licenza libera. Data altresì la circostanza che la volontà d'acquisto è nata principalmente ai fini d'acquisto non tanto del software, quanto di quel determinato hardware. “Il collegamento contrattuale non dà luogo a un autonomo e nuovo contratto, essendo invece un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato a un unico regolamento di reciproci interessi”; “l'acquisto del computer non implica l'obbligo di accettare il sistema operativo, pena lo scioglimento della vendita e l'azzeramento dell'intera operazione; e qualora l'utente esprima, all'avvio del computer, una manifestazione negativa di volontà, l'effetto del mancato consenso si ripercuote unicamente sul contratto nel cui ambito quella dichiarazione di volontà è stata suscitata: vale a dire la licenza d'uso”. La richiesta di rimborso del software si pone quindi non tanto come “esercizio di recesso parziale”, quanto come vero e proprio diritto esercitato su contratto connesso ma autonomo. Ciò che non si è perfezionato è soltanto il contratto relativo alla licenza d'uso del software. |
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