Data: 22/09/2014 13:00:00 - Autore: Dott. Angelo Lucarella

Dott. Angelo Lucarella - angelolucarella@gmail.com

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014 ha dichiarato che alcune delle norme inerenti alla elezione dei Deputati e dei Senatori della Repubblica, con l'attuale sistema elettorale c.d. "Porcellum", sono incostituzionali.

In particolare la Corte definisce illegittime alcune delle norme della legge n. 270/05 e precisamente gli artt. 4 co. 2, 59 e 83 co. 1, n.5, co. 2 del Testo Unico per la elezione alla Camera e gli artt. 14 co.1 e  17 co. 2,4 del Testo Unico per l'elezione al Senato. 

�' rilevante la sentenza nella parte in cui dichiara che l'assenza di preferenza circa il nominativo del candidato costituisce una modalit� di suffragio indiretto dei cittadini, la quale viola gli artt. 56,59 e 48 della Cost.

L'illegittimit� normativa consiste nel fatto che la Costituzione prevede vi sia mandato diretto tra rappresentati e rappresentanti e che il voto sia espresso nella segretezza e nella personalit� che costituzionalmente lo caratterizzano.

Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il "Porcellum" avrebbe consentito, vista la presenza delle liste bloccate senza preferenze,  una modalit� di suffragio indiretto che sottrae di fatto all'elettore  la facolt� di scegliere l'eletto, rendendo il voto non libero e non personale.

Il passo della sentenza parla chiaro: "alla totalit� dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno dell'indicazione personale dei cittadini, che ferisce  la logica della rappresentanza consegnata nella costituzione"

Sulla scorta di questa massima il dibattito costituzionale si � acceso e diversi tra i pi� autorevoli costituzionalisti italiani parlano di sentenza "legislativa" o sentenza "sostitutiva" od addirittura di sentenza "delegittimatoria" della politica. 

Dall'analisi emerge un dato certo: qualunque sia l'effetto socio-politico-giuridico che deriver� dalla sentenza in esame, si constata che non � il sistema proporzionale ad essere illegittimo, ma piuttosto l'esistenza di un assetto rappresentativo della politica che non vede pi� nella forma elettorale vigente la propria legittimazione  legislativa anche in ottica di governabilit�. Questo per�, come ben dice la sentenza in chiusura, non pu� pregiudicare la funzionalit� delle Camere vigenti poich� "Organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacit� di deliberare". 

In conclusione, la Corte Costituzionale, cercando di indirizzare il legislatore per il futuro, dice che sussistendo una impossibilit� reale di scelta del nominativo del candidato da parte del cittadino si viola il principio del mandato diretto di rappresentanza, il cui voto rappresenta altres� una violazione del principio fondamentale di eguaglianza, atteso tra l'altro il diverso premio di maggioranza tra le due Camere.

Quest'ultimo passaggio sul premio di maggioranza, differente per le due Camere, secondo la Corte "produce l'effetto che la maggioranza in seno all'assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che pu� finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell'insieme sostanzialmente omogenea". 

Tale ultima proposizione impone una riflessione: ci si chiede se una legge elettorale maggioritaria, con soglie di sbarramento pi� elevate, migliorerebbe la governabilit� dell'Italia (posto che il problema principale sia questo) o la peggiorerebbe dato che il nostro e' un paese dal radicamento politico-storico basato sul compromesso e dialogo di forze talvolta anche ideologicamente contrapposte e se avere in futuro un modello di governo dell'alternanza perfetta consentirebbe di risolvere la eterogeneit� interna dei governi.

Sembrerebbe a questo punto che, cos� come concluso da autorevoli costituzionalisti all'indomani della sentenza, il problema principale e propedeutico da affrontare e risolvere, in ottica di governabilit�, non sia la forma della legge elettorale, salvo la questione sulle preferenze, ma piuttosto la capacit� di legiferare della politica; quest'ultima inderogabilmente da rafforzare, prima che con una legge elettorale, con l'innalzamento probabilmente della qualit� dei rappresentati, la quale deve avere una pi� certa e serena legittimazione socio-elettorale.

Dott. Patr. Leg. Angelo Lucarella - angelolucarella@gmail.com


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