Data: 24/09/2014 14:44:00 - Autore: Cristina Bassignana

A cura dell'avv. Cristina Bassignana - www.avvocatobassignana.it

 

Cassazione Civile, sezione VI, Ordinanza 07.02 � 07.04.2014 n. 8111

 

Si sa che la difesa d'ufficio � particolarmente delicata e che l'iscrizione nelle relative liste comporta il rispetto di doveri ben noti agli avvocati. Pur tuttavia pare diventare sempre pi� difficile esercitare la professione forense, se non per passione, e farsi liquidare le parcelle  soprattutto quando si � difensore d'ufficio di un cittadino straniero irreperibile di fatto.


In realt� gli strumenti per farsi pagare dall'Erario ci sono e non � detto che serva necessariamente esperire un tentativo di recupero dal cliente dato che � possibile documentare l'irreperibilit�.


Nel caso preso in esame dalla Cassazione un avvocato, dopo difeso un cittadino extracomunitario in un processo penale, si � visto respingere la richiesta di liquidazione del proprio compenso

Il collega, per il Giudice di Pace, non ha dimostrato l'inutile esperimento delle procedure per il recupero del credito essendosi limitato a chiedere l'informativa sulla domiciliazione del proprio assistito solo nel territorio italiano e non anche in Egitto, paese di provenienza dell'imputato.


Anche l'opposizione del Collega � stata rigettata. A parere del giudicante, quando i dati anagrafici del cittadino straniero sono conosciuti con certezza, la sua dichiarazione di essere senza fissa dimora non integra quella irreperibilit� formale richiesta dalla legge che consente di ottenere la liquidazione del compenso a carico dell'Erario senza dover dimostrare l'inutile esperimento delle procedure per il recupero del credito.


La Cassazione si � espressa sul ricorso dell'avvocato affermando di non condividere l'orientamento del Giudice di Pace che subordina la liquidazione del compenso del difensore d'ufficio di un imputato irreperibile al decreto di irreperibilit� e, quindi, ad un provvedimento formale. 


La Corte spiega che l'art. 117 del DPR 115/2002 non distingue tra soggetto dichiarato irreperibile nel corso del procedimento con provvedimento formale e soggetto che diventa irreperibile successivamente; inoltre, dal combinato disposto degli artt. 116 e 117 del medesimo DPR, si comprende chiaramente che  quando il debitore non � rintracciabile allora � irreperibile e, pertanto, in questo caso non si pu� chiedere al difensore di provare di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero del credito.


Nonostante tale premessa, la Corte ha per� aggiunto che "la condizione di irreperibilit� in senso sostanziale e di fatto non coincide con la circostanza che lo straniero sia senza fissa dimora in Italia e quindi resta a carico del difensore d'ufficio che chieda la liquidazione del suo compenso per la difesa dell'imputato straniero i cui dati anagrafici sono conosciuti con sicurezza, l'onere di provare che questo sia irreperibile anche nello Stato di provenienza e che sia impedito il recupero del credito all'estero�.


In sintesi, il difensore d'ufficio di imputato straniero, le cui generalit� siano conosciute con certezza ma che non sia rintracciabile in Italia, dovr� cercarlo anche nel suo paese di provenienza e, in caso di esito positivo della ricerca, dovr� procedere per il recupero del proprio compenso� all'estero. Solo in caso di esito negativo, l'onorario sar� a carico dell'erario.


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