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Data: 25/09/2014 18:00:00 - Autore: Marina Crisafi In tema di sinistro stradale, una volta accertata la colpa esclusiva di uno dei conducenti nella causazione dell'evento dannoso, l'altro è liberato dalla presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c. e non è tenuto a provare di aver fatto il possibile per evitare il danno. A stabilire questo principio è il giudice di pace di Cittanova Marche, Giuseppe Fedeli, con sentenza del 10 aprile 2014 (causa n. 545/2010 R.G.), accogliendo la richiesta di risarcimento danni per il sinistro stradale occorso ad un automobilista nei confronti di una compagnia assicuratrice. Riportandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. da ultimo Cass. n. 12976/2012), il giudice di pace maceratese ha richiamato il principio di diritto secondo il quale "la condotta dell'automobilista che abbia cagionato un sinistro stradale è meritevole di censura a prescindere dall'altrui condotta, seppur connotata da colpa, laddove l'automobilista abbia mancato di rispettare la precedenza (disciplinata ex art. 145 CdS) nei confronti di altro/i automobilista/i coinvolto/i nel sinistro". Per cui, nel caso di scontro fra veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054 cpv c.c. “opera soltanto quando non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta di ciascun conducente abbia contribuito a cagionare l'evento dannoso: ne deriva che, se è accertata la colpa esclusiva di uno dei conducenti nella causazione dell'evento dannoso, l'altro è liberato dalla presunzione di responsabilità e non è tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 6696/1986; n. 29883/2008)”. I principi suddetti ben si attagliano al caso di specie, in cui, secondo il giudice di pace, l'ascrizione della responsabilità del sinistro all'attore era stata formulata solo genericamente da parte della compagnia assicurativa avversaria, la quale contestava unicamente il quantum debeatur del risarcimento, senza nulla eccepire in ordine all'an e ad un eventuale concorso di colpa del proprio assicurato, provvedendo altresì all'integrale risarcimento per il danno alla vettura di parte attrice. Se ciò evidenzia un'ammissione “implicita ed inequivoca delle pretese avanzate dagli attori”, a favore di tale divisamento milita, secondo il giudice, anche il contenuto della dichiarazione sottoscritta dal conducente del veicolo antagonista, “solidissimo presidio probatorio” nel quale lo stesso riconosceva “expressis verbis di aver omesso di concedere la precedenza al veicolo di proprietà dell'attore” – equivalendo perciò - ad una piena assunzione di responsabilità in capo al medesimo nella causalità dell'occorso”. |
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