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Data: 28/09/2014 09:30:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi Cassazionista diffamazione militare aggravata, diritto di critica. Una bellissima sentenza della Corte di Cassazione sezione 1 penale ( la n. 36045 del 20.08.2014 ), ove il militare viene ritenuto non colpevole perché trattasi di fatto non punibile ai sensi dell'articolo 51 c.p. in relazione alla diffamazione nei confronti dello (OMISSIS) e perche' il fatto non costituisce reato in relazione alla diffamazione nei confronti del (OMISSIS). In fatto, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte militare di appello in data 14 marzo 2012, con cui era stata confermata la condanna, condizionalmente sospesa, di (OMISSIS) -militare in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di xxx -per il reato di diffamazione militare aggravata, ridotta la pena a quattro mesi di reclusione militare e confermata la decisione del primo giudice quanto alle restanti conseguenze di legge nonche' alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, (OMISSIS), Comandante all'epoca dei fatti di quel Nucleo. Al (OMISSIS) era stato contestato, in riferimento all'articolo 47 c.p.m.p., comma 1, n. 2 e articolo 227 c.p.m.p., commi 1, 2 e 3, di avere pubblicato in data (OMISSIS), mediante uno pseudonimo, sul forum del sito Internet (OMISSIS) un messaggio contenente giudizi ed affermazioni non veritieri offensivi della reputazione della Guardia di Finanza, del Comandante Provinciale di (OMISSIS) Col. (OMISSIS), del Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di (OMISSIS) Magg. (OMISSIS) e segnatamente affermando "il Nucleo di P. T. di (OMISSIS) e' ormai giunto al collasso: gli ufficiali che lo dirigono, su input del Comandante Provinciale ... Esercitano con continuita' e sistematicita' un'azione vessatoria nei confronti del personale ... parlo dell'atteggiamento violento e persecutorio attuato da parte di questi ufficiali della (OMISSIS)". La Corte di merito, nel precedente giudizio d'appello aveva ritenuto non indispensabile la rinnovazione dibattimentale chiesta dall'appellante con riguardo al tema della veridicita' dei fatti narrati nel post, assumendo che non era stata contestata l'aggravante dell'attribuzione di fatti determinati e che le espressioni utilizzate non potevano comunque ritenersi compatibili con il diritto di critica, giacche' il post non faceva riferimento solo ad un atteggiamento prevaricatorio degli ufficiali, bensi' a concetti piu' gravi (vessazione, violenza e persecuzione), addirittura aggiungendo un paragone con la (OMISSIS), sicche' era in ogni caso ampiamente superato il limite della continenza. I motivi di ricorso articolati al proposito venivano ritenuti
fondati dalla Cassazione, che osservava: La questione della veridicita' dei fatti narrati deve essere diversamente valutata: per quanto compreso, il messaggio completo conteneva l'indicazione di fatti specifici, cosicche' - benche' (evidentemente per un errore materiale) l'intero contenuto del messaggio non sia stato inserito nell'imputazione - la valutazione delle espressioni menzionate nel capo di imputazione non puo' prescindere dal resto del messaggio; in altre parole, se, ad esempio, il messaggio conteneva l'indicazione specifica di episodi di vessazione, risulta illogica una valutazione astratta come quella operata dalla Corte, secondo cui l'uso della parola "vessazione" e' diffamatoria in ogni caso. Questo vale anche per il riferimento alla "(OMISSIS)": espressione certamente forte, ma che potrebbe assumere una diversa valenza nel caso fossero provate condotte come quelle menzionate nella missiva del brigadiere (OMISSIS), che riferisce di impiego indebito di un militare disabile da parte degli ufficiali (OMISSIS) e (OMISSIS). La rilevanza della questione riguarda sia la valutazione del rispetto del criterio di continenza, dovendosi riconoscere anche ai militari della Guardia di Finanza il diritto costituzionale di critica che, peraltro, deve essere esercitato secondo i limiti generali elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, sia - nel caso il giudice ritenesse non rispettato il limite della continenza - la valutazione complessiva della responsabilita' dell'imputato e, quindi, della determinazione della pena: ad esempio, potrebbe non risultare piu' aderente al fatto e alla personalita' dell'imputato la valutazione sull'intensita' del dolo operata dalla Corte per negare la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti ritenute. La sentenza impugnata veniva dunque annullata con riferimento alla mancata riapertura dell'istruzione dibattimentale, limitatamente alla questione della veridicita' dei fatti narrati nel messaggio, nonche' alla valutazione della natura diffamatoria del messaggio. La Corte di appello militare, quale giudice del rinvio, disponeva la riapertura dell'istruzione dibattimentale; acquisiva in originale la lettera a firma di (OMISSIS) e i documenti prodotti dall'imputato, concernenti la documentazione medica e la determinazione del comandante generale della Guardia di Finanza relativa alla parziale inidoneita' del militare(OMISSIS) nonche' gli ordini servizio allo stesso relativi; procedeva all'audizione dei testi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). All'esito, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputato dal reato contestato limitatamente alle frasi esercitano con continuita' e sistematicita' un'azione vessatoria, atteggiamento violento e persecutorio, per l'ingrato compito di (OMISSIS), riferite al maggiore (OMISSIS), con la formula "perche' il fatto non costituisce reato"; riconosceva all'imputato le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti; confermava per il resto la sentenza di condanna del Tribunale ma diminuiva la pena a mesi due di reclusione militare e riduceva il risarcimento del danno liquidato in favore della parte civile (OMISSIS) alla misura complessiva di euro 500. A ragione, premesso che la diffamazione contestata si componeva in realta' di due condotte in concorso formale, l'una ai danni dello (OMISSIS), l'altra del (OMISSIS), rilevava che solo per la prima poteva ritenersi dimostrata la veridicita' dei fatti riportati. Da quanto accertato emergeva difatti che effettivamente erano stati effettuati dallo (OMISSIS) i fatti riferiti nel post, di cui avevano dato conferma i testimoni, consistenti: nei continui e ripetuti controlli a sorpresa; nell'utilizzo a tal fine di personale distolto dai compiti di servizio; nelle ispezioni personalmente effettuate per verificare che nessuno consumasse un qualche alimento durante il servizio (anche annusando l'aria e controllando i cestini getta carte); nel frazionamento dei servizi esterni per impedire la fruizione di buoni pasti; infine (ma soprattutto) nella destinazione e nell'impiego del militare (OMISSIS) a servizi esterni dai quali era esonerato per grave invalidita' e che risultavano incompatibili con le sue condizioni di salute. Tali condotte potevano fondatamente qualificarsi ingiustificate e vessatorie, in quanto oppressive, moleste e finanche persecutorie, oltre che violente (almeno dal punto di vista morale) e lesive della dignita' morale del sottoposto con riferimento all'impiego del (OMISSIS) in servizi non consoni alla sua condizione di invalido per ragioni di servizio. Adeguata alla ricostruzione dei controlli demandati dallo (OMISSIS) ai sottoufficiali, poteva ritenersi inoltre la frase che richiamava l'ingrato compito di (OMISSIS). Non altrettanto, ad avviso della Corte di merito, poteva dirsi per le frasi (OMISSIS), stato di terrore e angherie, usate nel messaggio, che trascendevano la realta' e la continenza e si risolvevano in (pura) denigrazione della persona. Con riferimento al (OMISSIS), invece, non poteva per nessun aspetto parlarsi di esercizio del diritto di critica, giacche' non risultava affatto provato che le condotte trasbordanti le esigenze di disciplina e di servizio fossero state da lui poste in essere. I militari (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano riferito che dei comportamenti dello (OMISSIS) era stato messo a conoscenza anche il comandante provinciale (OMISSIS), ma questo non significava che lo stesso avesse posto in essere quel tipo di condotte o che le avesse anche solo in parte giustificate. E non v'era prova che (OMISSIS) non avesse in qualche modo cercato di ostacolare l'atteggiamento dello (OMISSIS) (sul punto non erano state rivolte domande al (OMISSIS) e quelle poste allo (OMISSIS) non erano state ammesse). Ha proposto ricorso il (OMISSIS), personalmente, chiedendo l'annullamento della sentenza di condanna. Con il primo motivo denunzia violazione della legge processuale mancanza, contraddittorieta' - anche esterna, rispetto agli atti acquisiti - e manifesta illogicita' della motivazione con riferimento alla esclusione della verita' dei fatti e all'esercizio del diritto di critica in relazione alle accuse mosse al comandante (OMISSIS). Tutti testi (non i soli (OMISSIS) e (OMISSIS) come aveva
riconosciuto la stessa sentenza impugnata, ma anche, espressamente, (OMISSIS) e
(OMISSIS), come emergeva dai verbali allegati) avevano concordemente riferito
che l'appuntato (OMISSIS) veniva adibito a servizi esterni sia dallo (OMISSIS)
sia dal (OMISSIS), e dagli stessi ordini di servizio prodotti, citati a pag. 22
della sentenza impugnata (e allegati al ricorso), emergeva il coinvolgimento
del (OMISSIS), che aveva personalmente sottoscritto la maggior parte di detti
ordini di servizio. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge sostanziale e processuale onche' mancanza e vizi della motivazione, con riferimento alla ritenuta valenza diffamatoria delle espressioni (OMISSIS), stato di terrore, spirale di angherie. La stessa Cassazione, nella sentenza di annullamento, aveva evidenziato che la prima espressione poteva assumere valenza non diffamatoria ove fossero risultati veri gli episodi denunciati. L'esclusione della scriminante del diritto di critica con riferimento a dette espressioni cozzava d'altro canto con il riconoscimento che i comportamenti posti in essere dal comandante erano violenti, vessatori e persecutori, dunque anche contrari alla legge, specie ove riferiti a quanto concerneva l'atteggiamento adottato nei confronti del (OMISSIS). Ingiustificatamente s'era omesso di considerare quindi: da un lato che vessazioni e angherie sono, nell'uso corrente, sinonimi; dall'altro che la stessa sentenza riconosceva che tutti i militari pativano con ansia i controlli ricordati, esisteva un generalizzato malcontento, erano stati manifestati sdegno e paura. Ciò premesso, osserva il Collegio che il ricorso appare, nei termini che verranno precisati, fondato. Va brevemente ricordato che lo scritto pubblicato tramite internet dall'imputato era composto da una parte in cui si riferivano determinati comportamenti dei comandanti, territoriale e provinciale, del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Lecce, da altra in cui si commentavano e definivano in termini aspramente negativi e decisamente, dal punto di vista oggettivo, offensivi, tali comportamenti. I giudici del merito, nelle precedenti fasi, avevano ritenuto che l'obiettiva gravita' e la pesantezza di tali definizioni e commenti, ritenuti di per se' eccedenti la continenza, rendevano superfluo l'accertamento sulla verita' dei fatti cui dette critiche si riferivano. La sentenza di annullamento con rinvio, facendo applicazione dei consolidati principi in tema di diritto alla libera manifestazione del pensiero, in genere, e di diritto di denunzia e di critica in particolare, ha imposto ai giudici del merito di verificare la verita' dei fatti narrati, cosi' spazzando via ogni dubbio sulla astratta possibilita' di ritenere scriminabili le critiche, anche esasperate, formulate nel post alla luce degli eventuali esiti di tale accertamento. Disposta l'audizione dei testimoni richiesti dalla difesa dell'imputato, e acquisiti i documenti che questo aveva chiesto di produrre, la Corte di appello ha ritenuto che quanto alle condotte poste materialmente in essere dallo (OMISSIS), lo scritto dell'imputato dicesse, dal punto di vista obiettivo, la verita'. In particolare ha rilevato che lo stesso era l'autore di particolari modalita' esplicative del proprio comando ... non ortodosse ne' ... giustificate da reali ragioni oggettive; che pretendeva fossero effettuati controlli del personale in servizio anche piu' volte al giorno, in modo seriale e ripetitivo, giungendo persino alla verifica, con una sorta di schedatura, delle momentanee assenze per l'uso dei servizi igienici e del consumo di cibo da asporto; che ad assumere l'ingrata veste di controllori erano costretti gli stessi militari in forza al nucleo; che il personale viveva in modo ansiogeno tali metodi esasperati di presunta disciplina; che il malcontento era generale; che l'appuntato (OMISSIS), affetto da grave invalidita' e formalmente esonerato dai servizi esterni, era stato effettivamente comandato e impiegato in servizi esterni gravosi, durati sino a nove ore consecutive, senza alcuna necessita' legata a carenze di organico; che tutti i militari sentiti avevano riferito con sdegno gli episodi relativi al collega. In altri termini, secondo la sentenza impugnata: era risultato sicuramente vero che il maggiore (OMISSIS) stesse esercitando con continuita' e sistematicita' una azione vessatoria nei confronti del personale, effettuando sullo stesso un controllo in modo stabile e ininterrotto attraverso condotte oppressive, moleste, finanche persecutorie. E l'utilizzazione a turno di colleghi per i controlli giornalieri era evidentemente indicativo della volonta' di creare dissapori. Del pari, secondo la Corte di appello, corrispondeva al vero che lo (OMISSIS) tenesse comportamenti violenti e persecutori, essendo senza dubbio da qualificare comportamento violento e persecutorio (quantomeno dal punto di vista morale) il fatto di adibire a turni esterni di servizio, anche notturni e prolungati ... un militare affetto da grave invalidita' riconosciuta come dipendente da causa di servizio ... che lo costringeva ad utilizzare i servizi igienici con frequenza di gran lunga superiore alla normalita'; sicche' quella posta in essere era senza dubbio condotta violenta ... lesiva della dignita' morale del lavoratore e persecutoria, perche' realizzata non una sola volta ma in ben diciassette episodi, tutti ingiustificati perche' il militare ... poteva essere sostituito. Su questa base, con riferimento alla diffamazione del maggiore (OMISSIS), la sentenza impugnata ha ritenuto giustificate alcune delle espressioni usate (esercitano con continuita' e sistematicita' un'azione vessatoria, atteggiamento violento e persecutorio, per l'ingrato compito di (OMISSIS)), assolvendo per esse l'imputato, ma non altre, quali (OMISSIS), stato di terrore, angherie, ritenendole eccedenti la continenza e attacchi non consentiti alla persona. Cosi' facendo e' tuttavia incorsa in un duplice errore. In primo luogo ha male interpretato la giurisprudenza di questa Corte che, richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale ed europea, considera in ogni caso non consentito dal diritto di critica reso legittimo dalla funzione pubblica esercitata dal soggetto criticato e dall'interesse pubblico della notizia, l'attacco "alla persona": da intendersi pero' quale offesa rivolta, senza ragione, alla sfera privata, non coinvolta dall'ambito di pubblica rilevanza della notizia, mediante l'utilizzo di non pertinenti argumenta ad hominem (tra moltissime: Sez. 5, n. 3477 del 8/02/2000, Rv. 215577; Sez. 5 n. 38448 del 26/10/2001, Rv. 219998; Sez. 5, sent. n. 10135 del 12/03/2002, Rv. 221684; Sez. 5, n. 13264 del 2005; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Rv. 249239). Nel caso in esame, invece, nessuno degli epiteti o delle frasi ritenute offensive si rivolge alle persone offese in quanto uomini, e cioe' al loro privato, tutte concernendo la funzione svolta e il criticato loro modo d'intendere la disciplina militare e la potesta' di comando (in senso analogo, v. Sez. 5, n. 29433 del 16/05/2007, Mancuso, Rv. 236839). In secondo luogo ha sostanzialmente ridotto la facolta' di critica alla esposizione dei fatti e alla loro puntuale, esatta illustrazione e definizione. A differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione (di un giudizio valutativo). E' vero che essa presuppone in ogni caso un fatto che e' assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, e' diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non puo' pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso". La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioe', normalmente, un contenuto di veridicita' limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non puo' pretendersi che si esaurisca in essi. In altri termini, come rimarca la giurisprudenza CEDU la liberta' di esprimere giudizi critici, cioe' "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (Corte EdU, sent. del 27.10.2005 caso Wirtshafts-Trend Zeitschriften-Verlags Gmbh c. Austria rie. n 58547/00, nonche' sent. del 29.11.2005, caso Rodrigues c. Portogallo, ric. n 75088/01), ma al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, e' sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perche', se la materialita' dei fatti puo' essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EdU, sent. del 1.7.1997 caso Oberschlick c/Austria par. 33). Nella zona tra cio' che e' sicuramente "fatto", la sua rappresentazione connotata da aspetti valutativi, la valutazione, infine, spiccatamente critica, si colloca quindi della continenza, che concerne un aspetto sostanziale e un profilo formale. La continenza sostanziale, o "materiale", attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all'interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denunzia. La continenza sostanziale ha dunque riguardo alla quantita' e alla selezione dell'informazione in funzione del tipo di resoconto e dell'utilita'/bisogno sociale ad esso. L'aspetto non viene pero' in considerazione nel caso in esame, in cui neppure i giudici del merito hanno mai dubitato, e non puo' in astratto dubitarsi, che esisteva non solo un diritto, ma addirittura un dovere militare, e civico, alla denunzia di comportamenti contrari ad una amministrazione della disciplina militare in senso compatibile con l'assetto democratico dell'apparato statuale e con i principi costituzionali che regolano l'ordinamento delle Forze armate (articolo 53 Cost). La continenza formale attiene invece al modo con cui il racconto
sul fatto e' reso o il giudizio critico esternato, e cioe' alla qualita' della
manifestazione. E per lo piu' riguarda, come nel caso in esame, proprio il
giudizio critico, poco spazi di "originalita'" descrittiva
consentendo di regola i fatti. Essa postula dunque una forma espositiva
proporzionata, "corretta" in quanto non ingiustificatamente
sovrabbondante al fine del concetto da esprimere. E cio' tanto piu' ove dette opinioni veementi siano rivolte a soggetti che detengono o rappresentano un potere pubblico. Nel caso in esame, pertanto, termini ed espressione quali
"angherie", "(OMISSIS)", "stato di terrore",
usati in senso non storico - letterale ma come figurato, evocative di gestioni
esasperate e odiosamente antidemocratiche del potere poliziesco, costituiscono
certamente esagerazioni, volte a scuotere, urtare e inquietare i destinatari.
Ma, accompagnate come sono dall'illustrazione di adeguata base fattuale che
consente di intenderle nel loro giusto valore di espediente retorico, non
possono considerarsi estranee al diritto di critica. Per tali ragioni, con riferimento a tutti gli aspetti della diffamazione contestata ai danni del maggiore (OMISSIS), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perche' l'imputato ha agito nell'ambito del diritto di denunzia e del diritto di critica ed e' percio' scriminato ai sensi dell'articolo 51 c.p. e dall'art. 21 Cost. Per quanto concerne la diffamazione ai danni del comandante (OMISSIS), la Corte di appello si e' risolta invece a confermare la condanna del ricorrente sul rilievo che non risultava provato che le condotte trasbordanti le esigenze di disciplina e di servizio fossero state anche da lui (materialmente) poste in essere e che, seppure i militari ascoltati (in parte motiva si fa riferimento ai testi (OMISSIS) e (OMISSIS), ma nella parte in fatto si da atto che gli altri militari avevano reso dichiarazioni in tutto coincidenti) avevano riferito che dei comportamenti dello (OMISSIS) era stato messo a conoscenza anche il comandante provinciale (OMISSIS), cio' non bastava a dimostrare che quel tipo di condotte fossero riferibili anche al (OMISSIS) o che il (OMISSIS) le avesse, anche solo in parte, giustificate. Cosi' argomentando, tuttavia, effettivamente la sentenza impugnata omette di fare riferimento alcuno agli ordini di servizio che, pure, riferisce versati in atti e che, relativi all'assegnazione del (OMISSIS) a servizi esterni e firmati da (OMISSIS), sono allegati in copia al ricorso, ma che questa Corte non puo' direttamente apprezzare quantomeno perche' la mera controfirma ad opera del comandante del nucleo provinciale andrebbe valutata assieme agli altri elementi acquisiti per trarne la sua sicura consapevolezza in ordine alla situazione personale del comandato e all'illegittimita', percio', dell'ordine direttamente impartito. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge pero', in relazione alla posizione del (OMISSIS) e ai fini della valutazione della diffamazione nei suoi confronti, altra piu' decisiva omissione. La Corte di appello, difatti, ha escluso che in sede giudiziale fosse stata raggiunta la certezza della verita' dei fatti addebitati nello scritto dell'imputato al (OMISSIS), ricordando persino che alcune domande rivolte a tal fine al teste non erano state ammesse in primo grado. Ma non si e' in alcun modo posta il problema della configurabilita' putativa, alla luce di quanto emerso, dell'esimente. Dalla mancanza di certezza in ordine alla falsita' (non verita') della notizia (anche ove dovesse risolversi nel mero dubbio del giudicante), va tenuto infatti distinto il problema della acquisita opposta certezza dell'agente: anche ove fosse appurato che la notizia non puo' ritenersi vera (e' falsa), se risulta pero' che l'agente l'ha diffusa nella ragionevole e giustificabile convinzione che lo fosse, il fatto (anche a stare alla radicata elaborazione giurisprudenziale secondo cui, per quanto promani dal diritto alla liberta' di manifestazione del "proprio pensiero", e' connaturale al diritto di cronaca evocabile per il tramite dell'articolo 51 c.p. la necessita' di "obiettiva" verita' della notizia) non e' punibile, perche' nulla consente di escludere che la regola dettata dall'articolo 59 c.p., comma 4 trovi interamente applicazione con riferimento all'esercizio del diritto in esame (tra molte, Sez. 5, n. 15643 del 11/03/2005, Scalfari, Rv. 232134). Nel caso in esame non puo' dunque non riconoscersi immediata evidenza e rilevanza decisiva: da un lato, alla obiettiva esistenza di ordini di servizio a firma (OMISSIS) e alla circostanza che i testi hanno confermato che il (OMISSIS) era stato informato del comportamento del maggiore (OMISSIS), anche nei confronti del (OMISSIS); dall'altro, al fatto che il (OMISSIS) era sovraordinato allo (OMISSIS) e che la regola che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico, e la possibilita' concreta, di impedire equivale a cagionarlo, vale a maggior ragione per i preposti a funzioni di comando e garanzia. Deve in conclusione convenirsi che il (OMISSIS), come ogni agente di polizia giudiziaria e ogni militare aduso a tale regola, ha attribuito al comandante provinciale una corresponsabilita' della quale, perlomeno putativamente, era ragionevolmente e giustificabilmente convinto. Annulla quindi senza rinvio la sentenza impugnata perche' trattasi di fatto non punibile ai sensi dell'articolo 51 c.p. in relazione alla diffamazione nei confronti dello (OMISSIS) e perche' il fatto non costituisce reato in relazione alla diffamazione nei confronti del (OMISSIS).
Avv. Francesco Pandolfi 328 6090 590 skype: francesco.pandolfi8 francesco.pandolfi66@gmail.com |
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