Data: 15/04/2004 - Autore: Cristina Matricardi
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 4247/2004) ha stabilito che l'assenza a una visita di controllo domiciliare da parte di un lavoratore, "pu� dirsi giustificata solo dalla sussistenza di un motivo molto serio, concretantesi nella insuperabile necessit� di effettuare un determinato adempimento in orario ricompreso nella fasce orarie di reperibilit�". I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che per integrare un giustificato motivo di assenza all'obbligo della visita domiciliare a domicilio "� necessario laddove il lavoratore alleghi di essersi dovuto allontanare dal proprio domicilio per recarsi dal medico curante per una visita ambulatoriale, che il lavoratore dimostri sia la necessit� di tale visita medica, sia la assoluta impossibilit� di rispettare le fasce orarie di reperibilit�" e cio�, in altri termini che, � necessario che "il lavoratore provi che la sua assenza � stata determinata da situazioni tali da comportare adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilit�" La Corte ha infine precisato che "l'onere di fornire tale prova, ovviamente, � a carico del lavoratore il quale ne alleghi, a propria giustificazione, a ricorrenza".
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