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Data: 15/04/2004 - Autore: Cristina Matricardi La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 4247/2004) ha stabilito che l'assenza a una visita di controllo domiciliare da parte di un lavoratore, "può dirsi giustificata solo dalla sussistenza di un motivo molto serio, concretantesi nella insuperabile necessità di effettuare un determinato adempimento in orario ricompreso nella fasce orarie di reperibilità". I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che per integrare un giustificato motivo di assenza all'obbligo della visita domiciliare a domicilio "è necessario laddove il lavoratore alleghi di essersi dovuto allontanare dal proprio domicilio per recarsi dal medico curante per una visita ambulatoriale, che il lavoratore dimostri sia la necessità di tale visita medica, sia la assoluta impossibilità di rispettare le fasce orarie di reperibilità" e cioè, in altri termini che, è necessario che "il lavoratore provi che la sua assenza è stata determinata da situazioni tali da comportare adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità" La Corte ha infine precisato che "l'onere di fornire tale prova, ovviamente, è a carico del lavoratore il quale ne alleghi, a propria giustificazione, a ricorrenza". |
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