Data: 01/10/2014 09:00:00 - Autore: Avv. Francesca Pietropaolo

di Francesca Pietropaolo

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Le disposizioni in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, introdotte dal D.L. 83/2012 (Decreto Sviluppo 2012) che ha modificato la legge 24 marzo 2001, n. 89 sull'equa riparazione, si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione e non hanno efficacia retroattiva né natura di norma di interpretazione autentica.

Nella sentenza del 22 settembre (Cass. 19897/2014) gli ermellini evidenziano che nel caso di specie il ricorso in questione è stato depositato in un momento antecedente a tale data, e nessuna delle nuove disposizioni può essere applicata e non può  applicarsi il principio secondo cui l'indennizzo per irragionevole durata delle procedure fallimentari, non potendo superare il valore della causa, debba essere liquidato nella minor somma astrattamente riconosciuta come spettante e quella in concreto ammessa al passivo della procedura.

Il Ministero della Giustizia dovrà così provvedere al pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata di una procedura di fallimento.

La Corte nel suo provvedimento ricorda che solo con adeguata motivazione e nei casi di procedimenti di notevole complessità, appare giustificabile una dilazione dei tempi processuali che, in linea di principio, non deve comunque superare i 5 anni (elevabili a 7 nei casi di maggiore comlessità, v. Cass. 8648/2012). 

In tutti i casi, la liquidazione sarà satisfattiva del danno subito e non indebitamente lucrativa.

Francesca Pietropaolo - pietropaolofrancesca@gmail.com
Abogado Ilustre Colegio Sant feliu de Llobregat
Avvocato Ordine degli Avvocati di Roma Sez. Speciale D.lgs 96/2001

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