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Data: 14/10/2014 23:30:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 20949 del 3 Ottobre 2014. Al di là della soluzione fornita dalla Cassazione, il caso di specie offre spunto per ripercorrere in maniera sintetica ma precisa l'intero iter di valutazione che il giudice del lavoro deve effettuare per risolvere la problematica del corretto inquadramento funzionale di un dipendente. In questo caso, infatti, il ricorrente lamenta mancato riconoscimento di qualifica dirigenziale, pur avendo di fatto svolto mansioni attinenti tale figura professionale. Il giudice del merito, nel valutare l'effettivo inquadramento vantato dal dipendente ricorrente – a prescindere da quanto formalmente pattuito in sede contrattuale – deve seguire un preciso iter logico giuridico, per il quale ciascuna fase va completata prima di passare alla successiva: prima di tutto, occorre accertare quali siano di fatto le attività lavorative concretamente svolte; secondariamente, occorre individuare i rispettivi gradi e qualifiche, previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, relativamente a quelle attività specifiche; infine, si passerà al confronto tra i risultati dell'indagine di fatto rispetto all'inquadramento normativo previsto per quella determinata mansione. Tale ultima operazione, di raffronto e inquadramento normativo, è comunque riservata al giudizio discrezionale del giudice del merito, pertanto insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. Nel caso in oggetto, la Suprema corte ha ritenuto che “le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano un'opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole e che, pur non escludendo la possibilità di altre scelte interpretative anch'esse ragionevoli, è espressione di una potestà propria del giudice del merito che non può essere sindacata nel suo esercizio”. Non è detto che vi sia soluzione univoca alla questione; ma, nei limiti del principio di ragionevolezza e della motivazione chiara, logica e precisa, il giudizio del giudice del merito è insindacabile. |
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