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Data: 07/10/2014 11:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani di Paolo M. Storani - Abbiamo il piacere di pubblicare un inedito provvedimento reso dal Tribunale di Genova, Sez. IV Civile, in materia di eredità giacente. La vicenda: il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, dichiarava giacente l'eredità relitta dalla Sig.ra Tizia sulla scorta del ricorso depositato dalla Banca Alfa. La ricorrente assumeva di essere creditrice della Beta S.n.c. di Caio e Tizia in forza di sentenza del Tribunale per l'importo di circa 30.000 euro e che, non avendo ottenuto soddisfazione del proprio credito, aveva dovuto iscrivere ipoteca giudiziale sui beni di proprietà della socia Signora Tizia , la quale, successivamente decedeva lasciando a succederle il figlio ( e socio) Caio. La Banca, sul presupposto di versare in ipotesi di erede non in possesso dei beni, promuoveva quindi actio interrogatoria innanzi al Tribunale all'esito della quale, e nonostante la costituzione del Signor Caio (al mero scopo di ottenere più tempo), nel termine assegnato dal Giudice, il chiamato restava inerte con (apparente) conseguente perdita della predetta qualità. La Curatela, mediante ricerche, poteva appurare che la de cuius si era unita in matrimonio al Signor Sempronio e che alla data del decesso essa conviveva con il marito e con il figlio Caio, i quali mantenevano anche successivamente l'unità del nucleo familiare. Relativamente alla Beta S.n.c., la visura storica ne attestava lo stato attivo ed il permanere delle cariche sociali, quanto al (figlio) Signor Caio nel ruolo di socio amministratore, quanto alla (madre) Signora Tizia nel ruolo di socia. Le considerazioni svolte dal Curatore: un primo ed utile elemento è certamente dato dalla convivenza, alla data del decesso, dei Signori Caio e Sempronio con la de cuius, rispettivamente moglie e madre. Di qui la considerazione che essi si trovavano, alla data di apertura della successione, nella condizione di chiamati nel possesso dei beni. L'eredità relitta dalla Signora Tizia, in assenza di formale rinuncia nel termine del trimestre dall'apertura della successione, si è pertanto loro devoluta come per legge e per effetto del possesso dei beni ereditari e ciò in data anteriore sia all'actio interrogatoria promossa dalla Banca, che all'apertura della giacenza. Il dato dirimente della avvenuta devoluzione, tuttavia, è offerto dallo stato attivo della S.n.c., nella quale la Signora Tizia è a tutt'oggi indicata socia. A mente, infatti, dell'art. 2284 c.c., in caso di morte di uno dei soci, i soci superstiti devono liquidare la quota agli eredi, salvo sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano. La norma esclude, in prima battuta, che gli eredi acquistino, automaticamente e per il solo effetto della successione, la posizione del de cuius, all'interno della società, riservando tale effetto alla duplice condizione della volontà dei soci superstiti di continuare la società con gli eredi e del consenso di questi ultimi alla continuazione. Qualora gli eredi non acconsentano alla continuazione della società con i soci superstiti, a questi ultimi è data facoltà di optare fra la liquidazione della quota del socio premorto agli eredi e la continuazione della società fra essi superstiti oppure lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione della società. Quanto alla disciplina della liquidazione, il rimando è all'art. 2289 c.c. ("Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Salvo quanto è disposto nell'art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto"). Nonostante l'insoddisfazione del proprio credito ereditario, gli eredi rimangono comunque responsabili nei confronti dei terzi per le obbligazioni sociali sorte sino alla data della morte del de cuius, ex art. 2290 c.c.. Tale responsabilità sussiste esclusivamente verso i terzi e non anche verso i soci, rispetto ai quali gli eredi del socio premorto avranno diritto all'azione di regresso, qualora fossero chiamati a rispondere per le obbligazioni sociali da parte dei creditori. Per evitare, quindi, di rispondere anche per obbligazioni successive alla data di scioglimento del rapporto sociale, gli eredi dovranno dare tempestiva comunicazione dell'avvenuto scioglimento del rapporto sociale ai terzi con tutti i mezzi idonei, pena l'inopponibilità. Nel caso della S.n.c, la notizia dovrà essere data mediante iscrizione del registro delle imprese. Nella fattispecie in esame, pertanto, dove fra l'altro nella persona del Sig. Caio si incentrano sia la qualità di socio amministratore sia la qualità di erede pro quota con il padre Sig. Sempronio, all'inerzia formale degli interessati non possono che derivare, nel concreto, le conseguenze di legge. In altri termini, il comportamento degli eredi della Signora Tizia, al pari di quello del socio superstite (ed amministratore) Beta S.n.c,, è stato indice non più modificabile vuoi di comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare, sotto il profilo successorio, vuoi di prosecuzione della continuazione della società, sotto il profilo societario. Considerazioni tutte accolte dal Giudice delle Successioni il quale, con il richiamato decreto, ha disposto la chiusura della giacenza. Quello che segue è il testo integrale del provvedimento del Giudice Monocratico, Dott. Alberto Haupt.
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE
Il Giudice Monocratico Visti gli atti del procedimento relativo all'eredità giacente di ... Vista la relazione del Curatore Avv. Laura Provenzali, Rilevato che la de cuius in vita era socia insieme al figlio ... della società ... di ... & C. S.n.c.; che la quota di sua spettanza non è stata liquidata agli eredi, X ed Y, e che successivamente allo scioglimento del rapporto sociale relativamente al socio deceduto, la società è continuata con gli eredi. Ritenuto che tale condotta presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che, pertanto, il curatore dell'eredità è cessato dalle sue funzioni (artt. 476 e 532 cod. civ.). Ritenuto che la relazione finale del curatore meriti approvazione. Il compenso al Curatore può essere liquidato nella misura residua del deposito anticipat dal creditore istante di € 1.500,00, da esso dedotte le spese di procedura prenotate a debito; somma residua, comprensiva di accessori di legge, che appare equa e commisurata all'attività svolta; autorizzando il Curatore al pagamento previo svincolo del libretto di deposito giudiziario acceso dal creditore istante
P.Q.M.
dichiara chiusa la procedura. Dispone che del presente decreto venga data comunicazione al creditore istante e agli eredi ... Genova, 16 settembre 2014 Il Giudice Monocratico Dott. Alberto HAUPT
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