Data: 09/10/2014 22:00:00 - Autore: A.V.
Neppure il medico può accampare scuse per evitare la multa se viene sorpreso alla guida mentre sta parlando cellulare. E a nulla rileva il fatto che abbia ricevuto una telefonata dal superiore che doveva ricevere urgenti informazioni su un paziente in fin di vita.
È quanto emerge da una sentenza della corte di cassazione (la numero 21266/2014) che ha convalidato la decisione dei giudici di merito di respingere l'opposizione a un verbale di contravvenzione ai sensi dell'articolo 204 bis del codice della strada.
La polizia municipale di Padova aveva contestato a una dottoressa, la violazione di cui all'articolo 173 cds commi 2 e 3 per aver usato il cellulare non munito di auricolare mentre era alla guida di un'autovettura.
Nella sua opposizione la dottoressa aveva invocato l'applicazione dell'esimente dello stato di necessità o dell'adempimento di un dovere. In particolare aveva sostenuto che in veste di specializzanda in medicina cardiovascolare aveva dovuto rispondere a una telefonata urgentissima del superiore che doveva avere informazioni su un paziente in pericolo di vita.
Il ricorso veniva rigettato in primo grado dal giudice di pace e, successivamente, dal tribunale investito del gravame.

Nella sentenza d'appello il Tribunale faceva notare che trattandosi di una chiamata in arrivo il medico non poteva conoscere le ragioni e i motivi d'urgenza della telefonata. Inoltre, se la dottoressa avesse saputo prima di dover ricevere una telefonata urgente avrebbe potuto predisporre l'uso dell'auricolare o un attivare un sistema di viva voce.
Anche la Cassazione ha respinto il ricorso facendo notare che il giudice di merito "nel ritenere insussistente la dedotta esimente riconducibile allo stato di necessità prospettato dalla ricorrente [...] ha adottato una motivazione assolutamente logica, asserendo che la opponente non poteva conoscere il contenuto delle richieste che le sarebbero pervenute dal suo superiore e che ove fosse stata a conoscenza della possibilità di ricevere telefonate relative a pazienti gravi, avrebbe dovuto predisporre le condizioni per rispondere con auricolare ovvero viva voce.

Il tribunale, conclude la Cassazione, si è attenuto a un indirizzo giurisprudenziale costante di questa corte in base al quale "l'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da 'stato di necessità' ovvero da 'adempimento del dovere' secondo la previsione della L. n. 689 del 1981, art. 4 postula, in applicazione degli artt. 54, 51 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'avere agito in esecuzione di un ordine non macroscopicamente illegittimo, nonché l'erronea persuasione di trovarsi in tali situazioni, persuasione provocata da circostanze oggettive". 

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