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Data: 10/10/2014 21:48:00 - Autore: Marina Crisafi![]() Considerate le rilevanti novit� introdotte dal d.l. n. 132/2014 sulla negoziazione assistita da un legale in materia di separazione tra coniugi e divorzio, il Ministero dell'Interno ha emanato nei giorni scorsi, la circolare n. 16/2014 per fornire le prime indicazioni circa le modalit� di attuazione degli adempimenti a carico degli uffici pubblici competenti. Com'� noto, infatti, mentre la norma di cui all'art. 12 del d.l. n. 132/2014 che consente ai coniugi di dirsi addio (o di modificare le condizioni gi� fissate di separazione e divorzio) direttamente davanti all'ufficiale dello stato civile diventer� operativa il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la previsione contenuta all'art. 6 � invece gi� applicabile dal 13 settembre scorso (data di entrata in vigore del decreto). Secondo la suddetta previsione legislativa, una volta che i coniugi hanno concluso la �convenzione di negoziazione assistita� davanti al proprio legale (raggiungendo l'accordo consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio, ovvero di modifica delle condizioni di separazione e divorzio precedentemente stabilite), l'avvocato � tenuto a trasmettere entro il termine di 10 giorni (a pena di sanzione amministrativa pecuniaria variabile tra i 5mila e i 50mila euro) all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto copia autenticata dell'accordo, munito delle certificazioni previste nell'art. 5 del decreto e della certificazione sull'autografia delle sottoscrizioni apposte dalla coppia (v. guida �Separazioni e divorzi �lampo� con o senza avvocato: ecco come funziona�). Una volta effettuata la trasmissione, specifica la circolare del Ministero, il compito dell'avvocato pu� ritenersi terminato e gli adempimenti successivi competono all'ufficio dello stato civile, senza bisogno, di apposita istanza formulata da parte del difensore. Per quanto di diretto interesse dell'attivit� dell'ufficio dello stato civile, la circolare passa ad enucleare quindi le modifiche apportate dal d.l. n. 132/2014 alla normativa vigente in materia (artt. 49, 63 e 69 del d.p.r. n. 396/2000), per effetto delle quali, nell'elenco dei provvedimenti oggetto di annotazione negli atti di nascita e di matrimonio e di registrazione negli archivi dello stato civile, vanno aggiunti �gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra coniugi per la soluzione consensuale di separazione o divorzio (comma 5)�. In applicazione di tali modifiche, sar� l'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, a dover curare �l'esatta esecuzione degli adempimenti che discendono dal ricevimento dell'accordo, nei sensi della normativa illustrata�. Con riferimento alla competenza, ai fini della corretta individuazione dell'ufficiale di stato civile, la circolare spiega che il matrimonio �iscritto� � quello celebrato con il rito civile, la cui iscrizione � avvenuta nel comune di celebrazione, mentre quello �trascritto� � il matrimonio concordatario (o di altri culti religiosi) la cui trascrizione � avvenuta analogamente nel comune di celebrazione, ovvero il matrimonio celebrato all'estero ma trascritto nel comune di residenza o di iscrizione Aire. Quanto, infine, alla decorrenza degli accordi, precisa infine la circolare n. 16/2014 che, sulla base delle modifiche introdotte dal decreto all'art. 12 della l. n. 898/1970, la data dalla quale decorreranno gli effetti e che dovr� essere riportata nelle annotazioni e indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati, sar� quella �certificata� nella convenzione stessa. |
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