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Data: 14/10/2014 16:00:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi - Cassazionista
Il Tar Lazio Roma, Sezione 1 bis, con la sentenza n. 744/2014, chiarisce che spetta il rimborso delle spese ai Militari inviati in Missione in Belgio, i quali hanno trasportato mobili e masserizie senza l'utilizzo delle Ferrovie dello Stato. Con il ricorso, notificato il 23 settembre 2005 e depositato il successivo 19 ottobre, gli interessati, in qualita' di ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate inviati in missione in Belgio, presso il Comando Supremo delle Potenze Alleate in Europa per un periodo di tre anni circa, hanno chiesto l'accertamento del diritto al rimborso delle spese debitamente documentate per il trasporto di mobili e masserizie, avvenuto in concreto senza l'utilizzo della Ferrovia dello Stato, previo annullamento degli atti meglio specificati in epigrafe e con la condanna dell'Amministrazione della Difesa al pagamento delle somme spettanti e degli interessi legali e della svalutazione monetaria da computarsi sin dal momento delle singole domande di rimborso. Al riguardo, i medesimi hanno prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l'eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici. Si e' costituito in giudizio con atto formale il Ministero della Difesa. Con ordinanza n. 3xxxx del 1xxxx la Sezione ha ritenuto necessario dover acquisire la necessaria documentazione a chiarimento, in particolare la circolare n. Bxxxx ed il conseguente eventuale giudizio di congruita' formulato dalla stessa amministrazione; l'istruttoria e' stata, altresi', orientata anche alla luce della recente sentenza del C. d. S. sez IV n. 2159/12 secondo la quale in materia di rimborso delle spese di trasporto, anche alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 1808 del D. lgs n.66/2010, il dipendente viene onerato della sola comprova che il mezzo da lui utilizzato e' in effetti il piu' economico, senza necessita' di riferirsi a tariffe di fatto non piu' vigenti (quelle di Ferrovia dello Stato). La causa e' stata posta in decisione. In esecuzione della predetta ordinanza collegiale istruttoria il Ministero della Difesa ha depositato in giudizio solo le fatture allegate alle richieste di rimborso delle spese di spedizione all'estero e la citata circolare del 1988. La questione va accolta essendo piu' aderente alla situazione dei fatti l'interpretazione della normativa di riferimento trasfusa nella successiva circolare del 2004, laddove, per trasporti eseguiti su percorsi non serviti da Ferrovie dello Stato, prevede una tariffa chilometrica ed a quintale pari ad Euro 0,16 per un quantitativo di peso non superiore a q.li 40 e sempre che le spese fatturate siano superiori all'importo spettante applicando la diversa e superiore tariffa. L'amministrazione in sede di liquidazione delle somme spettanti a tale titolo, cosi' come comunicato negli ultimi mesi del 2004, ha invece applicato la tariffa inferiore pari ad Euro 0,0656. Nei limiti della differenza con la somma da liquidarsi con la tariffa di Euro 0,16 a chilometro, la domanda dei ricorrenti va accolta essendo fondata, oltre che assorbente e prevalente, la seconda doglianza. Al riguardo giustamente la difesa di parte ricorrente assume che, seppur libera di interpretare la locuzione "percorsi non serviti da ferrovia" contenuta nell'art. 19 comma 4 L. n.836/73, la stessa amministrazione resistente non avrebbe potuto disattendere la Direttiva DGPM/IV/12/3101/10/A.3 del 13.1.2004 in cui aveva inequivocabilmente chiarito che qualora la societa' di trasporto non effettuasse il servizio di mobili e di masserizie o lo effettuasse unicamente "a carro completo", l'indennita' chilometrica da liquidare era quella prevista per i tratti non serviti da ferrovia. Tale interpretazione risulta per tabulas anche nella successiva direttiva riepilogativa del 21 luglio 2004. L'erroneita' dell'operato della p.a. lo si evince dalle citate comunicazioni dell'avvenuta liquidazione della pratica di rimborso delle spese sostenute per il trasporto di mobilio e masserizie dalle parti interessate, in cui il richiamo per l'esatto ammontare dei rimborsi spettanti e' dato soltanto alla circolare BL/17429/A.9.10 dell'11 ottobre 1988. Quest'ultima, pero', non era pienamente in linea con le fattispecie evocate dagli ufficiali e sottufficiali inviati in missione all'estero nel corso dell'anno 2003, in essa infatti, anche e soprattutto per una dato temporale (gia' a partire dall'anno 1997 Tr. S.P.A. ha sospeso il servizio di trasporto delle piccole partite a livello nazione ed internazionale) il trasporto delle masserizie era per regola effettuato per ferrovia e solo a scelta dell'interessato poteva essere effettuato da un vettore privato. Tale opzione, a parita' di condizioni e modalita', come gia' rilevato, nel tempo successivo all'ultima circolare citata e' venuta meno; anzi il vettore prescelto dalla p.a. (Ferrovie dello Stato, prima, e Tr., poi) aveva espressamente rinunciato ad espletare il servizio ritenendolo ragionevolmente non piu' remunerativo. La scelta come facolta' del militare interessato e' stata eliminata a causa del cambiamento del mercato dei servizi di trasporto merci a cui senz'altro doveva adeguarsi la disciplina di settore, data anche dalle interpretazioni delle vigenti disposizioni di legge che in concreto non avevano una formulazione cosi' stringente da impedire un successivo adattamento alle diverse condizioni di mercato. Anzi, si puo' ritenere che il dato desumibile dalle circolari adottate nell'anno 2004 dimostra che un'interpretazione logico funzionale della normativa di riferimento avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione della difesa a prendere atto, in sede di liquidazione dei rimborsi in questione ed a circolari gia' emanate, quantomeno della applicazione della diversa e piu' consistente tariffa prevista per i percorsi non piu' serviti da ferrovia, gia' quantificata dalla circolare del 1988 in Euro 0,16 per i trasporti non effettuati per ferrovia, ma con vettore privato. Tali considerazioni trovano conferma anche nel precedente giurisprudenziale, in parte applicabile alla fattispecie in esame, dato dalla sentenza del Consiglio di Stato sez IV n.2159/12, in cui il giudice di secondo grado cosi' si esprime sull'evoluzione interpretativa della normativa di riferimento: "Va innanzitutto denotato che il quadro normativo rilevante per la fattispecie e' costituito, innanzitutto, dal combinato disposto degli artt. 1 e 9 L. n.642/61 in forza del quale "il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso Delegazioni o Rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce", per quanto qui segnatamente interessa, "il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e piu' economici del bagaglio, fino ad un massimo di chilogrammi trecento per gli ufficiali, centocinquanta per i sottufficiali e cento per i militari di truppa". Nel susseguentemente emanato art. 19 sesto comma L. n.836/73, puntualmente citato nella stessa sentenza impugnata, testualmente si dispone - come detto innanzi - che "il dipendente statale trasferito d'autorita' puo' anche servirsi, per il trasporto dei mobili e delle masserizie, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia, fermo restando che il rimborso va effettuato sulla base della tariffa ferroviaria d'uso". Va evidenziato, a questo punto, che la prassi dell'Amministrazione della Difesa non ha reputato "speciale" la disciplina contenuta nell'anzidetta L. 642 del 1961, ancorche' specificatamente deputata a sovvenire alle esigenze del personale di tutte le Forze Armate, e ha pertanto considerato applicabile comunque al personale militare, in quanto "dipendente statale" l'ora riferito art. 19, sesto comma, della L. 836 del 1973, il quale peraltro non contempla di per se' il limite di peso di trecento chilogrammi riferito al bagaglio personale, ma contempla comunque il trasporto di tutti i mobili e di tutte le masserizie del personale militare trasferito. Segnatamente su tale disciplina, peraltro, ha pure dispiegato effetto l'art. 8 comma 2 L. n.417/78, nel quale a sua volta si dispone che "il dipendente statale trasferito di autorita', per il trasporto di mobili e masserizie puo' servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennita' chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potra' comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata". Risulta ben evidente che tale ultima disposizione di legge innova la precedente, e va ragionevolmente applicata in luogo dello ius vetus, implicitamente abrogato nella misura in cui esso risulti incompatibile con quello precedente, a' sensi del generale principio enunciato dall'art. 15 disp. prel. c.c. Risulta, pertanto, irrefutabilmente acquisita all'ordinamento vigente la norma per cui il dipendente trasferito d'autorita' puo' servirsi per la spedizione dei propri mobili e masserizie, se debitamente autorizzato, di mezzi diversi dalla ferrovia con un conseguente rimborso delle relative spese che non potra' comunque eccedere la spesa effettivamente sostenuta e documentata dal medesimo interessato. Risulta altrettanto acquisita all'ordinamento "vivente", quale risultato ermeneutico del combinato disposto tra ius novum e ius vetus, che dall'autorizzazione a servirsi di un mezzo diverso da quello ferroviario, se rilasciata nelle ipotesi di oggettiva mancanza del servizio stesso, consegue - per l'appunto - l'obbligo per l'Amministrazione a rimborsare le spese sostenute dal dipendente in misura anche eccedente rispetto al criterio "sulla base della tariffa ferroviaria d'uso" enunciato dall'art. 19, sesto comma, della L. 836 del 1973, fermo restando che il mezzo utilizzato sia quello comunque "usuale" per tali necessita' "e piu' economico" (cfr. art. 9 della L. 642 del 1961 cit.), nel mentre se l'autorizzazione e' rilasciata nell'assodata circostanza che sussiste comunque la possibilita' di servirsi nella specie anche del mezzo di trasporto ferroviario, il medesimo criterio di rimborso "sulla base della tariffa ferroviaria d'uso" dovra' essere inderogabilmente applicato. Chiarito cio', il punto fondamentale della controversia risiede pertanto nello stabilire se la testuale precisazione scritta rilasciata agli attuali appellanti da Tr. S.p.a. - Di.Ca. - Direzione Mercati B.U. Internazionale - secondo la quale "Tr. non effettua piu' il trasporto di piccole partite in campo internazionale" si configura, o meno, quale idoneo presupposto per poter escludere che nella specie non sussisteva la possibilita' per gli appellanti medesimi di utilizzare per le loro necessita' di spedizione il mezzo ferroviario, con la conseguente sussistenza del loro titolo a ottenere il rimborso delle spese sostenute in applicazione dell'indennita' chilometrica di Lire 310/Euro 0,1600 e non gia' di Lire 127/Euro 0,0656. La questione va risolta in senso favorevole agli appellanti. Va innanzitutto precisato che, a' sensi dell'allora vigente d.p.r. n. 197/61 recante Revisione delle condizioni per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato, all'epoca dei fatti di causa le tipologie di spedizione di merci ivi contemplare erano le seguenti: 1) spedizione a bagaglio, riguardanti oggetti di uso personale del viaggiatore (cfr. ivi, art. 11 e ss.); 2) spedizione di "piccole partite" o "collettame" di merce in quanto elencate nell'apposita "Nomenclatura" annessa alla tariffa, con carico e scarico da effettuarsi a cura delle stesse Ferrovie dello Stato e consegna e riconsegna nei luoghi indicati dalle Ferrovie medesime (cfr. ibidem, artt. 17 e 18); 3) spedizione di merce "a carro" ordinato e utilizzato dallo speditore, con versamento alle Ferrovie dello Stato di idonea cauzione per il carro assegnato e carico e scarico del carro medesimo a cura e responsabilita' dello speditore nei luoghi e negli orari indicati dalle stesse Ferrovie dello Stato (cfr. ibidem, art. 19 e ss.). La dichiarazione di Tr. - Di.Ca. rilasciata agli attuali appellanti e' prodotta in copia quale doc. 8 dell'appellato Ministero della Difesa. Dalla sua lettura consta che la spedizione delle "piccole partite" o "collettame" non era piu' espletata per l'estero dalle Ferrovie dello Stato, nel frattempo divenuta Tr. - Di.Ca. S.p.a., la quale espletava invece la sola spedizione "a carro" mediante l'utilizzo di carri merci di portata di 22 tonnellate. Tale modalita' di spedizione richiedeva comunque, a quel tempo, l'esistenza di un carico minimo da trasportare pari ad almeno 10 tonnellate o che, comunque, doveva essere tassato con tariffa adeguata a tale peso. In dipendenza di cio', quindi, risulta con ogni evidenza che l'offerta di Tr. - Di.Ca. non risultava conferente con l'interesse degli attuali appellanti, i quali, oltre ad un sensibile aumento dell'importo da pagare in dipendenza della circostanza che ciascuno di loro era con cio' costretto a pagare una tariffa comunque rapportata a 10 tonnellate di merce (ossia in ogni caso ben superiore al peso dei mobili e delle masserizie da trasportare, obbligatoriamente pari a' sensi del predetto art. 8, comma 2, della L. 417 del 1978 a 40 quintali per i mobili e le masserizie e a 1 quintale a persona per il bagaglio), dovevano comunque farsi carico delle ulteriori spese di trasporto e di carico delle proprie cose sino alla stazione ferroviaria indicata da Tr.. In tale contesto, pertanto, gli appellanti e, in buona definitiva, la stessa Amministrazione della Difesa), hanno scontato la mutata strategia commerciale del vettore ferroviario pubblico (tale rimasto anche dopo la sua c.d. "privatizzazione" attuata in forza della deliberazione C.I.P.E. del 12 agosto 1992 - adottata a sua volta a' sensi dell'art. 18 D.L. n.333/92, convertito in L. 8 agosto 1992 n. 359 - mediante la sua trasformazione in diverse societa', tra le quali, per l'appunto, la Di.Ca. S.p.a., comunque con capitale totalitariamente di proprieta' dello Stato), il quale ha preferito adibire i propri servizi a beneficio dell'impresa ripetutamente utilizzatrice di uno o piu' carri ferroviari e che dispone di logistica propria o fruibile presso strutture logistiche intermodali condivisibili, come ad esempio gli interporti, piuttosto che rivolgere ancora la propria offerta alla clientela diffusa e costituita dalle persone fisiche o dai gruppi familiari che intuitivamente devono soddisfare esigenze ben piu' modeste e sporadiche". Per le ragioni sopra indicate il ricorso va accolto ed accertato il diritto dei ricorrenti a percepire, quantomeno (essendo mancante un giudizio di congruita', sopperito comunque dall'applicazione della diversa e piu' confacente tariffa) la differenza tra quanto percepito a seguito della eseguita liquidazione e quanto sarebbe spettato se fosse stata applicata la tariffa pari ad Euro 0,16 per ciascun chilometro per non oltre 40 quintali, secondo quanto stabilito nelle circolari del 2004, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a corrispondere alle parti istanti le eventuali differenze economiche, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria da computarsi sulla sorte capitale dalla domanda di liquidazione sino al soddisfo, atteso che il credito vantato ha natura indennitaria (quindi di valore e non di valuta) volta a sollevare il dipendente dall'onere delle spese sostenute. Avv. Francesco Pandolfi 328 6090 590 skype: francesco.pandolfi8 francesco.pandolfi66@gmail.com
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