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Data: 15/10/2014 19:30:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 21299 del 9 Ottobre 2014. I casi in cui il giudicato penale è vincolante nel giudizio civile sono tassativi. Lo ricorda la Corte di Cassazione nella sentenza in oggetto. In particolare, spiega la Corte, solo nel caso di sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento o in ogni caso se nel procedimento penale le prove sono state assunte in dibattimento o se tale verifica dibattimentale sia stata evitata per espressa scelta dell'imputato (ad esempio, nel caso dei riti speciali). In ogni altro caso, il giudice civile è tenuto a procedere all'accertamento dei fatti, accertamento che deve avvenire con criteri e strumenti diversi rispetto quelli a disposizione nell'ambito di un processo penale, essendo la ratio stessa del processo civile sostanzialmente diversa dall'ambito penalistico. Nel caso di specie il lavoratore ricorrente era stato licenziato dopo che, a seguito di accertamenti, l'ente locale aveva scoperto che lo stesso – al fine di essere assunto con procedura ex lege – aveva prodotto, in sede di assunzione, documentazione medica falsa attestante il suo stato patologico. In sede penale tuttavia egli aveva beneficiato di una sentenza di proscioglimento per avvenuta prescrizione del reato; ipotesi diversa da quelle sopra citate. La circostanza che la Corte civile territoriale, nel decidere in merito alla questione del reintegro del dipendente, non abbia proceduto ad autonoma istruttoria e conseguente contraddittorio è sufficiente, per la Suprema corte, ad integrare violazione di legge. Il giudice del merito ha errato nel recepire in toto, senza valutazione critica, le risultanze probatorie ottenute in sede penale, senza tuttavia nemmeno indicare le fonti di prova utilizzate nel formulare il proprio convincimento. In definitiva, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata sulla base del fatto che “al di fuori delle ipotesi di riti alternativi scelti dall'imputato, in nessun caso il giudice civile può avvalersi del materiale probatorio acquisito senza contraddittorio in sede penale (…) salvo che le parti non gliene facciano concorde richiesta”. |
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