Data: 15/10/2014 16:50:00 - Autore: L.V.

LUCA VACCARI - C.E.O. at A. F. & G. - Nel nostro articolo di oggi, vogliamo focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti che riguardano da vicino tutti i lavoratori interinali, anche in ragione della crisi economica, che ha spinto le amministrazioni pubbliche a ridurre il tempo di lavoro degli stessi dipendenti pubblici. 


In effetti, esistono diverse disposizioni di legge che riguardano da vicino il diritto alla disoccupazione ed altre prestazioni dello stato sociale: vediamo quindi quali sono le più significative.

 

La legge nr. 1/1994 del 20 giugno, ha per esempio delle precise disposizioni applicabili al caso dei dipendenti, così come indicate nell'articolo 205, e che esplicita al meglio nell'articolo 208, cpv. 1 e numero 3, le condizioni per considerare una persona disoccupata, e che in sostanza si possono riassumere in una riduzione del tempo di lavoro tra il 10 e il 70 percento rispetto al normale, con ricadute ovviamente medesime anche a livello di retribuzione del lavoratore.

 

In linea di conto, rientra anche la condizione che questa riduzione del tempo di lavoro avvenga comunque in modo temporaneo, e non già che subentri in forma di una revisione a tempo indeterminato del contratto che regola il rapporto di lavoro. Un ostacolo, tuttavia, alla chiara definizione di questi diritti di erogazione di contributi sociali – e non di poco conto – lo si trova a livello di statuto dei lavoratori, che a tale proposito nega l'estendibilità ai dipendenti pubblici.

 

Ancor prima di stabilire nel singolo caso se una persona abbia o meno diritto alla disoccupazione quando si trova nella condizione di essere un lavoratore interinale per l'amministrazione pubblica, è importante capire come i tribunali si siano pronunciati in questo senso. Da questo punto di vista, il Tribunal Supremo si è espresso con diverse sentenze stabilendo che si possa arrivare a riconoscere il diritto a indennità di disoccupazione anche in situazioni dove status lavorativo e legale non sono perfettamente coincidenti.

 



Di principio, non esistendo una norma avversativa, si può affermare che al lavoratore interinale nell'amministrazione pubblica, per analogia, si possono applicare in linea di massima le stesse condizioni previste dallo statuto dei lavoratori per altri tipi di rapporti e contratti di lavoro, sebbene lo stesso non si occupi di dipendenti del settore pubblico. A dover prevalere, in linea di conto nel momento in cui si tratti di prendere una decisione al riguardo, è la legge sulla previdenza sociale.

 

In conclusione, poi, vanno anche tenute in considerazione quelle disposizioni dello statuto di lavoratore che specificano, in modo chiaro, quali siano le condizioni per ridurre il rapporto di lavoro – con ricadute sulla retribuzione – in modo tempestivo e senza pregiudizio per il datore. Anche nel caso delle amministrazioni pubbliche, infatti, sono previste dallo statuto dei lavoratori delle clausole di garanzia applicabili ai lavoratori interinali, che prevedono l'obbligo del datore di assumersi i costi di errori della mancata corretta gestione del contratto di lavoro.




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