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Data: 27/10/2014 16:45:00 - Autore: L.V. LUCA VACCARI - CEA at A. F. & G. - È giunto a scadenza lo scorso 30 settembre il termine temporale per effettuare il pagamento (e quindi anche il computo fiscale) di tutte le forme di retribuzione in natura dei lavoratori, maturate nel corso del periodo di tempo compreso tra i mesi di dicembre dello scorso anno e di luglio 2014. Se inizialmente la scadenza era prevista con due mesi di anticipo (31 luglio), in realtà il Governo ha poi deciso di prorogarla per permettere alle imprese di adattarsi al nuovo regolamento introdotto proprio due mesi fa.
All'atto pratico, questo nuovo regolamento del Governo va a stabilire alcune condizioni per quanto riguarda le categorie di retribuzione, e inoltre, i criteri che si possono adoperare per determinare il valore delle prestazioni in natura erogate ai lavoratori, sia in termini liquidi sia in beni o servizi ad uso proprio, che possano rientrare in linea di conto per la base imponibile. Ma, in termini di legge, quali sono queste forme accessorie di retribuzione che vanno prese in considerazione?
Partiamo quindi da quelle che si possono inquadrare in denaro: si tratta essenzialmente di contanti, assegni o buoni elargiti, come del resto, di azioni o di quote sociali che sono state consegnate ai lavoratori dai rispettivi datori, e ancora, di premi assicurativi o di natura previdenziale. Questi ultimi vanno indicati in modo totale all'interno della base imponibile.
In seconda analisi, troviamo invece tutte quelle prestazioni come possono essere servizi scolastici, di formazione o simili, erogati da strutture autorizzate ai figli dei propri dipendenti – magari a costo zero o a prezzi calmierati: in questo caso, va preso in considerazione invece il costo marginale per l'erogazione del servizio da parte della struttura. Lo stesso principio vale per quanto riguarda eventuali servizi di nursery erogati dal datore di lavoro in favore dei figli dei dipendenti.
Alla medesima categoria, appartengono del resto eventuali usi di abitazioni – messe a disposizione da parte del datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che siano di proprietà o meno di quest'ultimo – come del resto, di veicoli, tenendo presente le modalità di calcolo indicate dal Ministero delle finanze.
In ultima analisi, sempre nella medesima categoria di prestazioni in natura, rientrano anche eventuali prestiti erogati a tassi di interesse di favore nei confronti dei dipendenti: in questo caso, è la differenza tra il costo del denaro a tassi di mercato e quelli effettivamente pagati, ad essere la base di calcolo.
Tra le forme di retribuzione che invece sono esentate dalla base di calcolo, si trovano invece quelle relative a costi supportati per l'alloggio, il viaggio come del resto per trasferte al di fuori della sede di lavoro, o ancora, per eventuali forme di risarcimento per il decesso del lavoratore agli eredi, sospensioni, licenziamento, dimissioni e tutte le prestazioni connesse in termini di previdenza sociale alla stessa azienda per i propri lavoratori.
Non devono infine entrare in linea di conto, per stabilire la base imponibile, nemmeno eventuali assegni a favore delle spese di formazione del lavoratore sostenute dal datore, quando le stesse siano imputabili alla necessità di assicurare un miglior know-how ai propri dipendenti in linea con quelle che sono le dinamiche di mercato derivanti dall'attività svolta dall'azienda.
Ana Fernandez
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