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Data: 14/10/2014 13:00:00 - Autore: Avv. Nicola Traverso Avv. Nicola Traverso - Il 30 luglio 2014 i sindacati di categoria e le associazioni datoriali hanno sottoscritto il nuovo Accordo Economico Collettivo che regola i rapporti tra agenti e rappresentanti di commercio e le aziende preponenti del settore industriale (e della cooperazione). Questo accordo sostituisce quello del 20/3/2002, scaduto il 31/3/2005, al quale erano seguiti rinnovi taciti di anno in anno, e introduce importanti novità nella complessiva disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza. Tra queste ultime vanno evidenziate: 1) la riduzione al 15% (rispetto al 20% previsto dal precedente AEC) del limite oltre il quale le aziende non possono diminuire le provvigioni (oltre che la zona: territorio, clientela e prodotti) senza il consenso dell'agente. Viene così modificato l'art. 2 dell'AEC (“Zona ed esclusiva – Variazioni”) comprimendo il diritto delle mandanti di operare unilateralmente variazioni di “media entità” (cioè quelle che incidano oltre il 5% e fino al 15% delle provvigioni spettanti all'agente/rappresentante nell'anno civile precedente la variazione). Viene quindi abbassata la soglia di qualificazione della variazione unilaterale come “rilevante”. Ciò significa che l'agente potrà usufruire del preavviso scritto non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto anche per le variazioni comprese tra il 15% e il 20%, che nel precedente regime erano ricomprese nell'alveo della variazione di media entità. Inoltre, il nuovo art. 2 prevede la possibilità per l'agente/rappresentante di risolvere il contratto per fatto imputabile alla mandante in caso di variazione che incide in misura maggiore del 5% (soglia sotto la quale si parla di “lieve entità”). Pertanto, la facoltà di recesso si estende favorevolmente anche ai casi di media entità, laddove fino ad oggi tale facoltà era concessa solamente ai casi di variazione cd. sensibile. 2) la modifica del metodo di calcolo della “Indennità meritocratica”, cioè quell'indennità che – in aggiunta alla indennità di clientela e al FIRR – viene corrisposta all'agente nel caso in cui abbia considerevolmente incrementato la clientela o il giro d'affari nella zona affidata. L'introduzione e la modifica di questa indennità hanno l'obiettivo di ridurre (se non eliminare definitivamente) il contenzioso che negli ultimi anni ha caratterizzato la quantificazione degli importi economici da erogare per lo scioglimento del contratto di agenzia, cercando di avvicinare l'importo erogato a quello che spetterebbe all'agente in applicazione del Codice Civile (art. 1751 c.c.). L'Accordo Economico Collettivo del 2014 ha introdotto inoltre le seguenti novità: 3) l'addebito del valore del campionario può essere previsto esclusivamente in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento non dovuto alla normale usura da utilizzo; 4) è più facile la trasformazione del contratto a tempo determinato in quello indeterminato; 5) il termine per la comunicazione all'agente della mancata accettazione degli ordini da parte del preponente passa da 60 a 30 giorni; 6) il periodo di tempo entro cui vale il diritto alle provvigioni per ordini successivi alla cessazione del rapporto aumenta da 120 a 180 giorni; 7) il periodo di prova può essere previsto solo per il primo contratto 8) in caso di ritardo nel pagamento delle provvigioni si applicano gli interessi moratori al maggior tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 92/2012; 9) riguardo al pensionamento, viene introdotto il diritto all'indennità anche a seguito del conseguimento della pensione anticipata Enasarco, nonché al conseguimento della pensione INPS, sia di vecchiaia si anticipata; 10) riguardo a gravidanza e adozione, viene esteso da 8 a 12 mesi il periodo di sospensione del mandato senza la possibilità per l'azienda di recedere; 11) vengono aggiornate le disposizioni regolamentari di cui agli artt. 12 e 25 dell'AEC, con riferimento al tasso di rendimento del FIRR, secondo quanto previsto nell'accordo di modifica del 20/12/2007. In conclusione, il nuovo accordo collettivo sarà efficace dal 1/9/2014, ad eccezione delle novità in tema di indennità meritocratica, le quali saranno operative dal 1/1/2016. Da ultimo, va sottolineato che il 17/9/2014 è stato siglato anche il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza nel settore della Piccola e Media Industria, che ha sostanzialmente recepito tutte le suesposte novità già concordate tra le associazioni di categoria e i sindacati per il settore della grande industria. Avv. Nicola Traverso |
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