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Data: 15/10/2014 14:30:00 - Autore: Cristina Bassignana A cura dell'avvocato Cristina Bassignana - www.avvocatobassignana.it E–mail info@avvocatobassignana.it Cassazione Civile, sezione I, 16 Luglio 2014 n. 16280 E' ravvisabile lo stato di abbandono del minore nonostante la dichiarazione di disponibilità dei nonni? E' il quesito al quale la Corte di Cassazione ha risposto fornendo un giudizio negativo in quanto i nonni non hanno favorito adeguate condizioni di vita all'armonioso sviluppo psico – fisico dei minori. Le motivazioni poste alla base della decisione possono essere così sintetizzate. L'articolo 1 della Legge sull'adozione e sull'affidamento prevede il diritto del minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia d'origine. La Cassazione, però, richiamando un costante orientamento giurisprudenziale, afferma che tale diritto del minore può subire limitazioni quando la famiglia non è in grado di prestare in maniera permanente le cure necessarie né di assicurare l'obbligo di mantenere, educare, istruire i figli. Inoltre, anche nel caso in cui al minore siano prestate le cure essenziali, occorre effettuare un'ulteriore indagine e quindi verificare che l'ambiente domestico sia in grado di garantire un equilibrato ed armonioso sviluppo della personalità del bambino. L'articolo 12 della Legge sull'adozione e sull'affidamento richiede che i parenti entro il quarto grado abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore. Nel caso di specie, però, la situazione dei minori si presentava particolarmente delicata in quanto avevano subito abusi sessuali e maltrattamenti in famiglia ed i nonni, in seguito alle verifiche e agli accertamenti che si erano resi necessari, sono risultati inidonei a sostituire o supportare i genitori dei minori e non sono stati in grado di proteggerli dai comportamenti lesivi posti in essere dagli stessi. La Cassazione, nel caso di specie, ha pertanto espresso il principio secondo cui "in tema di dichiarazione dello stato di abbandono del minore, la disponibilità ad occuparsene manifestata da uno dei parenti entro il quarto grado, che alleghi di aver mantenuto rapporti significativi con il minore, deve essere valutata con particolare rigore nel caso in cui il fanciullo sia stato oggetto di abusi sessuali e/o maltrattamenti nella famiglia d'origine, e dunque colpito in modo gravissimo nella sua più profonda dimensione emotiva; pertanto, lo stato di abbandono può essere escluso soltanto in presenza di rapporti pregressi ed attuali, fra il minore ed il predetto parente, caratterizzati da una sufficiente “autonomia” di tale congiunto dai genitori e tali da assicurare, direttamente o mediante sostegni esterni, una situazione affettiva, morale e materiale, da accertare con riscontri obbiettivi, idonea a prefigurare un adeguato equilibrio psicofisico e l'armonioso sviluppo della sua personalità". |
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