Data: 17/10/2014 09:26:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli
Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com
Tribunale di Milano: ammesso il ricorso di cui art. 700 c.p.c. per  la cancellazione del nominativo  dall'archivio della Centrale d'Allarme Interbancaria.
In questo caso c'era stato un tardivo invio alla banca della quietanza di pagamento.
Immagine di copertina: opera d'arte di Franca Rosa Bugnolo - Gattinara- Vercelli-
Ormai da un po' di mesi porto avanti il mio progetto il cui scopo e' quello di far conoscere i provvedimenti emessi dai vari Tribunali di merito che spesso sono fonte di novità e  soluzioni alternative.
Il caso in questione e' piuttosto singolare e riguarda la vicenda, affrontata dal Tribunale di Milano, nella persona della dott.ssa Silvia Brat, di un imprenditore che attraverso un ricorso ex art. 700 CPC, presentato dall' avv. Andrea Di Mauro, del Foro di Catania, chiedeva fosse ordinata la cancellazione del proprio nominativo dall'archivio della Centrale di Allarme Interbancaria.
Nel ricorso ovviamente venivano narrati i percorsi temporali della vicenda; in particolare si affermava che il ricorrente aveva emesso, in data 21.05.2014,  in favore di un notaio l'assegno bancario n. [...] per un importo pari ad euro 6.510,00.
Questo assegno però a causa di un disguido rimaneva insoluto, fino al 28.05.2014 data in cui, in favore del beneficiario, veniva pagato l'importo facciale dell'assegno.
La Compagnia bancaria, presso la quale il ricorrente era titolare di conto corrente , in data 27.05.2014 inviava un preavviso di revoca ai sensi dell'art. 9 bis della L. n. 386/90.
Tale norma prevede che il trattario deve inviare al traente un preavviso di revoca, nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista.
Con il preavviso di revoca il trattario deve comunicare al traente che, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione del titolo senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento del titolo - oltre gli accessori - il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10-bis (Archivio della Centrale d'Allarme Interbancaria) della Legge n. 386/1990 e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione (per l'intero sistema bancario e postale) ad emettere assegni. 
Tornando al caso in questione vediamo di comprendere quali siano state le ragioni che hanno poi convinto il giudice ad accogliere il ricorso.
Dopo aver ricevuto l'avviso di revoca il ricorrente, in data 28.7.14, ossia entro il termine di 60 giorni, aveva corrisposto al beneficiario dell'assegno la penale del 10% e gli interessi per il ritardato pagamento. 
Tutto questo era puntualmente documentato dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal notaio (beneficiario dell'assegno) ed autenticata da altro notaio  in data 29.7.2014.
Nella vicenda però non sono mancati degli intoppi,  infatti , nello stesso giorno la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà veniva inviata da un collaboratore del notaio all'agenzia della banca resistente ma in quel giorno gli uffici erano chiusi per cui la consegna veniva effettuata solo il 30.7.14. 
Quindi nell'atto difensivo si  contestava che la Compagnia Bancaria, nonostante fosse consapevole dell'avvenuto pagamento da parte del ricorrente, avesse comunque iscritto il suo nominativo nella CAI. 
Sulla base di queste doglianze veniva chiesta la cancellazione dal CAI del nominativo dell'imprenditore sottolineando non solo i presupposti del fumus boni juris ma anche il periculum in mora integrato dall'avvenuta sospensione di una pratica di finanziamento da parte di un'altra banca proprio in ragione di questa segnalazione.
La resistente si limitava ad eccepire  l'inammissibilità del ricorso con riferimento al carattere residuale  dello strumento cautelare azionato, riteneva di aver operato correttamente ma non contestava  i fatti e la loro collocazione temporale.
Parte resistente in via pregiudiziale, sosteneva che il ricorso ex art. 700 c.p.c. ai sensi dell'art. 10 del D. lgs. n. 150/11 al II comma,poteva riguardare solo i provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali con facoltà di ottenerne la sospensione dell'efficacia esecutiva.
In realtà dopo l'abrogazione del comma 6 dell'art. 152 del Codice della Privacy il rimedio di cui all'art. 10 III comma del D.lgs. n. 150/2011 permane esclusivamente con riferimento ai provvedimenti del garante in materia di protezione dei dati personali. In tutti gli altri casi, ovvero quando occorra verificare la legittimità dell'operato di soggetti terzi, è da ritenersi applicabile lo strumento cautelare atipico di cui all'art. 700 c.p.c.
Con riferimento all'iscrizione del nominativo nell'archivio informatico e' richiesto il decorso del termine di sessanta giorni per il pagamento tardivo dell'assegno senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento e la comunicazione al traente, da parte del trattario, del preavviso di revoca.
Entro la scadenza del suddetto termine  il traente deve effettuare il pagamento tardivo completo degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.
Con riferimento invece alla prova del pagamento, l'art. 15 del DM n. 458/01 prevede che “la prova del pagamento tardivo dell'assegno nel sessantesimo giorno deve essere fornita dall'interessato durante l'orario di apertura dello stabilimento trattario”. 
Secondo il percorso argomentativo seguito dal giudicante nessuna disposizione legislativa individua la condotta che il trattario deve tenere nell'ipotesi in cui, dopo la scadenza del termine di sessanta giorni, venga fornita all'istituto di credito la prova dell'avvenuto pagamento tardivo secondo i termini e le modalità prescritte dalla legge.
Proprio sulla scorta di ciò ,il giudicante riteneva dovesse essere privilegiato l'aspetto sostanziale dell'avvenuto pagamento,comprensivo della penale e nei termini previsti,  rispetto al profilo formale della prova dell'avvenuto pagamento, per molteplici ragioni. In prima istanza non c'è alcuna precisazione in ordine alle modalità ed alla tempistica della prova del pagamento; in secondo luogo proprio per evitare  un ulteriore aggravio della posizione del traente non vi è alcuna necessità di rispettare un termine quanto alla prova del pagamento tardivo.
In ultima istanza, pur dovendosi sottolineare che è certamente a cura del traente acquisire tempestivamente la prova dell'avvenuto pagamento con le relative penali non puo' trascurarsi che l'ottenimento della quietanza di pagamento del portatore,con firma autenticata, presuppone non solo un'attivazione da parte del traente, ma anche una corrispondente attività da parte del beneficiario, ossia del portatore dell'assegno.
In buona sostanza, dopo aver filtrato l'accaduto era emerso che che la banca nel momento in cui aveva proceduto alla segnalazione in questione, in data 29.7.14, non era a conoscenza dell'avvenuto, completo pagamento come, del resto, non contestato dallo ricorrente che ha assunto di essersi attivato il giorno stesso, ossia il 29.7.14, avendo peraltro trovato gli uffici chiusi. 
Oltre a tale considerazione, non poteva non rilevarsi che il termine del pagamento in questione doveva essere fissato al giorno 28.7.14. 
La somma di tutte queste considerazioni hanno dimostrato la mancanza di consapevolezza, quanto alla resistente, dell'avvenuto pagamento tardivo, con esclusione, quindi, di una qualche responsabilità, posto che l'istituto di credito si era attivato ai fini della segnalazione il primo giorno utile, ossia il 29.7.14.
Alla luce di tutto ciò, il giudicante  ha ritenuto che, avendo il ricorrente provvedendo al pagamento dell'importo facciale, della penale e dei relativi interessi ed abbia ottenuto la quietanza da parte del beneficiario, nelle forme di legge, non sussistevano  più ragioni per la permanenza del suo nominativo nel predetto archivio, proprio per la funzione specifica della stessa CAI, assente in un simile contesto.
Argomentando oltre, e' stato evidenziato nell'ordinanza la sussistenza del periculum in mora, un pregiudizio che medio tempore il ricorrente aveva subito a livello di immagine imprenditoriale. 
Infatti, l'inserimento del nominativo nell'archivio CAI poteva avere pesanti riflessi negativi sia nel circuito bancario sia in ambito imprenditoriale ove il ricorrente operava  in veste di legale rappresentante di diverse società.
In merito a ciò la difesa del ricorrente aveva provato il rigetto di una pratica di finanziamento per € 20.000,00 da parte di un altro Istituto di Credito, proprio in ragione della segnalazione.
Sulla scorta di tutte queste considerazioni il ricorso ex art. 700 c.p.c e' stato accolto 
ordinando alla Banca resistente di provvedere alla cancellazione del nominativo del ricorrente dall'archivio della Centrale d'Allarme Interbancaria mentre  le spese di lite sono state  compensate tra le parti per la diversità di orientamenti giurisprudenziali in merito.
Qui sotto il testo dell'ordinanza.
 
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Dott. Silvia Brat
 
A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 13.10.14 ha emesso la seguente
 
ORDINANZA
 
Va premesso che il ........ chiedeva ex art. 700 cpc che fosse ordinata la cancellazione del proprio nominativo dall'archivio della Centrale di Allarme Interbancaria di cui all'art. 10 bis L. n. 386/90 come modificato dal D.lgs. n. 507/1999.
A fondamento del ricorso il....... assumeva che in data 21.5.14 aveva emesso in favore del notaio...... l'assegno bancario n. ...........per l'importo di € 6.510,00, assegno che, per un temporaneo disguido, era rimasto insoluto; che l'importo facciale dell'assegno era stato pagato in favore del beneficiario il 28.5.14; che la .............. spa, presso la quale il ricorrente era titolare del conto corrente di corrispondenza n............... il 27.5.14 aveva inviato il preavviso di revoca ex art. 9 bis della L. n. 386/90; che il ricorrente, al fine di evitare le gravissime conseguenze scaturenti dall'iscrizione del nominativo nell'archivio CAI, in data 28.7.14 ossia entro il termine di 60 giorni di cui all'art. 8 L. citata, aveva corrisposto al beneficiario dell'assegno la penale del 10% e gli interessi per il ritardato pagamento, come documentato dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal notaio .........ed autenticata dal notaio dott. ........,,,,, in data 29.7.14; che nella stessa data del 29.7.14 la dichiarazione de qua era stata inviata da un collaboratore del notaio all'agenzia della banca odierna resistente, ma di fatto, a causa della chiusura degli uffici, era stata consegnata solo il 30.7.14. La difesa del ricorrente si lamentava del fatto che la .............., nonostante fosse consapevole dell'avvenuto pagamento, da parte di........, di quanto previsto per legge, avesse iscritto il di lui nominativo nella CAI. Sulla scorta di tali allegazioni, il ricorrente chiedeva la cancellazione del proprio nominativo dalla CAI, evidenziando non solo i presupposti del fumus boni juris, ma anche il periculum in mora, integrato, in particolare, dall'avvenuta sospensione di una pratica di finanziamento da parte del.........proprio in ragione della segnalazione de qua.
La resistente, in via pregiudiziale, eccepiva l'inammissibilità del ricorso in ragione del carattere residuale dello strumento cautelare azionato, a fronte della disposizione di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 150/11. Nel merito, non contestava i fatti e la loro collocazione temporale, assumendo, tuttavia, di avere operato correttamente nel rispetto del disposto di cui all'art. 8 L. n. 386/90 e, per tale ragione, chiedeva il rigetto del ricorso.
Orbene, in via pregiudiziale, si osserva che l'art. 10 del D. lgs. n. 150/11 al II comma prevede, solo con riferimento ai provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali, la proponibilità di apposito ricorso con facoltà di ottenerne la sospensione dell'efficacia esecutiva (IV comma), secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 150/11. Ebbene, dopo l'abrogazione del comma 6 dell'art. 152 del Codice privacy ( esteso a tutte le controversie di cui al capo 1 riguardanti l'applicazione delle disposizione del Codice della privacy, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del garante in materia di protezione dei dati personali), permane il rimedio di cui all'art. 10 III comma del D.lgs. n. 150/11 relativo esclusivamente ai provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali. Da ciò segue che non sono soggetti al rimedio in questione tutti i provvedimenti emessi da altri soggetti diversi dal Garante. In un simile contesto, quindi, ciò che viene in rilievo, con lo strumento cautelare atipico di cui all'art. 700 cpc, è la verifica circa la legittimità dell'operato di soggetti terzi in materia di trattamento dei dati personali, alla luce della specifica diligenza richiesta nel settore volta volta trattato.
Quanto al merito, premessa la non contestazione dei dati fattuali e la loro cronologia, come in atti documentata, occorre considerare in diritto che l'iscrizione nell'archivio informatico di cui all'art. 10 bis della L. n. 386/90 è disciplinato dall'art. 9 della legge cit., che richiede, al fine dell'iscrizione nell'archivio informatico, il decorso del termine di sessanta giorni per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'art. 8 della legge cit., senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento e la comunicazione al traente, da parte del trattario, del preavviso di revoca. La ratio della normativa in esame è quella di tutelare la funzione dell'assegno quale mezzo di pagamento, prevedendo sanzioni a carico di chi emette assegni che non possono esseri pagati, in quanto emessi senza l'autorizzazione del trattario o privi di provvista.
Nel caso di assegno non pagato per difetto di provvista alla scadenza, la stessa legge consente al traente di evitare le sanzioni mediante il pagamento tardivo, ma entro il termine 60 giorni dalla scadenza del titolo. In un simile contesto normativo, è del tutto evidente il favor mostrato dal legislatore verso il pagamento tardivo e, come contraltare, la gravità dall'interdizione assoluta dall'uso degli assegni. Ora, agli effetti di cui all'art. 8, entro la scadenza del termine ivi previsto, il traente deve effettuare il pagamento tardivo completo degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente; quanto alla prova del pagamento, l'art. 15 del DM n. 458/01 prevede che “la prova del pagamento tardivo dell'assegno nel sessantesimo giorno deve essere fornita dall'interessato durante l'orario di apertura dello stabilimento trattario”. Deve, tuttavia, osservarsi che nessuna disposizione legislativa individua la condotta che il trattario deve tenere nell'ipotesi in cui, dopo la scadenza del termine di sessanta giorni, venga fornita all'istituto di credito la prova dell'avvenuto pagamento tardivo secondo i termini e le modalità prescritte dall'art. 8.
Orbene, ad avviso del giudicante, deve essere privilegiato l'aspetto sostanziale dell'avvenuto pagamento comprensivo della penale e nei termini previsti dal predetto art. 8 rispetto al profilo formale della prova dell'avvenuto pagamento, per molteplici ragioni. In primo luogo, facendo ricorso alla mera interpretazione letterale dell'art. 9, II comma, lett. b), si rileva che in detta disposizione è sancito che il traente debba fornire la prova dell'avvenuto pagamento, senza alcuna precisazione in ordine alle modalità ed alla tempistica di detta prova; ragione per la quale pare corretto fare un riferimento parallelo alla disciplina prevista per le sanzioni amministrative di cui all'art. 8, III comma. In secondo luogo, ragioni di ordine sostanziale ed inerenti l'aspetto gravemente sanzionatorio, proprio dell'interdizione bancaria, inducono ad escludere un ulteriore aggravio della posizione del traente, aggravio costituito dalla necessità di rispettare un termine quanto alla prova del pagamento tardivo: ed, invero, una simile interpretazione verrebbe ad incentivare l'iscrizione per ragioni esclusivamente formali pur a fronte dello scopo primariamente perseguito dal legislatore, ossia il pagamento completo di cui all'art. 8. Con la conseguenza che, pur in presenza di pagamento integrale di quanto previsto per legge, un'inosservanza di un termine non espressamente tipizzato comporterebbe l'iscrizione nell'archivio informatico. In terzo luogo, pur dovendosi sottolineare che è certamente a cura del traente acquisire tempestivamente la prova dell'avvenuto pagamento con le relative penali secondo le rigorose modalità previste dall'art. 8, III comma, non può, peraltro, trascurarsi che l'ottenimento della quietanza di pagamento del portatore con firma autenticata presuppone non solo un'attivazione da parte del traente, ma anche una corrispondente attività da parte del beneficiario, ossia del portatore dell'assegno; laddove, per converso, il pagamento tardivo presuppone esclusivamente un'attivazione del solo traente, il quale è tenuto al rispetto rigoroso del termine e delle modalità previste. Ora, proprio tenendo conto di una simile, evidente differenza, mentre le conseguenze del mancato o incompleto pagamento tardivo debbono necessariamente riflettersi sul traente, altrettanto non può dirsi in relazione al mancato, tempestivo ottenimento della quietanza; pena il far rifluire sul traente pesanti conseguenze sanzionatorie, non integralmente dipendenti dalla di lui condotta. Inoltre, l'interpretazione sostanzialista è coerente con la funzione informativa dell'archivio di cui all'art. 10 bis L. 386/1990, che è previsto a tutela del sistema creditizio, in quanto l'inserimento dei dati dei traenti degli assegni bancari emessi senza autorizzazione o senza provvista è una segnalazione di soggetti quali “cattivi pagatori”, che non si giustifica nel caso in cui risulti il pagamento integrale di quanto previsto per legge.
Trasfondendo tali principi nel caso in esame, si rileva che certamente la banca odierna resistente, allorché ha proceduto alla segnalazione in questione, in data 29.7.14, come risulta dalla produzione effettuata in via telematica con la nota integrativa del 9.10.14, non era a conoscenza dell'avvenuto, completo pagamento come, del resto, non contestato dallo stesso ..............: che ha assunto di essersi attivato il giorno stesso, ossia il 29.7.14, avendo peraltro trovato gli uffici chiusi. Oltre a tale considerazione, non può non rilevarsi che il termine del pagamento in questione doveva essere fissato al giorno 28.7.14. Tali rilievi escludono certamente la consapevolezza, quanto alla resistente, dell'avvenuto pagamento tardivo, con esclusione, quindi, di una qualche responsabilità, posto che l'istituto di credito si è attivato ai fini della segnalazione il primo giorno utile, ossia il 29.7.14.
Alla luce, tuttavia, dell'interpretazione sostanzialista sopra illustrata, si reputa che, una volta che l'odierno ricorrente abbia provveduto al pagamento dell'importo facciale, della penale e dei relativi interessi ed abbia ottenuto la quietanza da parte del beneficiario, nelle forme di legge, non sussistano più ragioni per la permanenza del di lui nominativo nel predetto archivio, proprio per la funzione specifica della stessa CAI, assente in un simile contesto.
Quanto al periculum in mora, è del tutto evidente il pregiudizio che medio tempore il ricorrente subisce a livello di immagine imprenditoriale. Ed, invero, l'inserimento del nominativo nell'archivio CAI non può non avere pesanti riflessi negativi sia nel circuito bancario, per l'ovvia visibilità, sia in ambito imprenditoriale, ove il ricorrente opera in veste di legale rappresentante di diverse società; con il conseguente prodursi di effetti negativi a catena determinati da una sorta di inaffidabilità “implicita” dell'imprenditore segnalato. A tale riguardo, la difesa del ricorrente ha, inoltre, provato, con la missiva in data 1.8.14, di cui al doc. n. 10 il rigetto di una pratica di finanziamento per € 20.000,00 da parte di ...................spa, proprio in ragione della segnalazione oggetto del presente procedimento.
In accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc, va dunque ordinata, a cura di ................. spa, la cancellazione di ............. dall'archivio della Centrale d'Allarme Interbancaria ex art. 10 bis L. n. 386/90 come modificata dal D.lgs. n. 507/99.
La diversità di orientamenti giurisprudenziali in merito all'osservanza della prova del pagamento tardivo ex art. 8 legge citata oltre alla prova della non conoscenza, da parte della banca, dell'avvenuto pagamento tardivo al momento della segnalazione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
 
p.q.m.
1) in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., ordina a ............ spa, di provvedere alla cancellazione del nominativo di .................,dall'archivio della Centrale d'Allarme Interbancaria ex art. 10 bis L. n. 386/90 come modificata dal D.lgs. n. 507/99;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
 
Si comunichi.
 
Milano, 15.10.14.
 
Il Giudice
Dott. Silvia Brat

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