|
Data: 17/10/2014 12:20:00 - Autore: Luigi Del Giudice di Luigi Del Giudice - Il Ministero della Salute con l'ordinanza del 2 settembre del 2014, vieta la vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina. Sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attivita'. In tal senso si ricorda che chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta. I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'eta' anagrafica dell'acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Si ricorda , infine, che tale ordinanza ha efficacia per mesi dodici dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (04/10/2014). Ministero della Salute Ordinanza 02 settembre 2014 Divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche con presenza di nicotina. (14A07507) (G.U. Serie Generale , n. 231 del 04 ottobre 2014) IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 32 della Costituzione; Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale", che attribuisce al Ministro della sanita' (ora della salute) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza a emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino piu' ambiti territoriali regionali; Visto l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche; Visto il parere del 4 giugno 2013 reso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanita', con cui si forniscono una serie di raccomandazioni e prescrizioni, affinche' il Ministero della salute adotti le conseguenti e sufficienti azioni preventive e di divieto tra le quali, in particolare, che venga mantenuto il divieto di vendita ai minori di anni 18 di sigarette elettroniche con presenza di nicotina; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 giugno 2013, concernente il divieto di vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina e il divieto di utilizzo delle medesime sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dei centri di formazione professionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 29 luglio 2013, il cui termine di validita' e' scaduto il 28 luglio 2014; Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, con il quale e' stato disposto il divieto dell'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunita' di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonche' presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale; Vista la Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE e in particolare il considerando 48 che lascia liberi gli Stati membri, tra l'altro, di introdurre un limite di eta' per le sigarette elettroniche o i contenitori di liquido di ricarica; Visto il rapporto redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS) in data 21 luglio 2014, in materia di sigarette elettroniche con nicotina, nell'ambito delle iniziative collegate all'esecuzione della Convenzione Quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo, autorizzata e ratificata dall'Italia con legge 18 marzo 2008, n. 75; Tenuto conto che il citato rapporto riporta, tra l'altro, le determinazioni e le raccomandazioni scientifiche, adottate dal Gruppo di Studio sulla regolamentazione dei prodotti di tabacco nella materia in questione, tra le quali, al punto 51, il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche con nicotina; Dato atto che e' all'esame del Senato della Repubblica un disegno di legge (Atto Senato n. 1324), riguardante varie norme in materia sanitaria, contenente una disposizione con cui viene sancito il divieto della vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina; Rilevato, pertanto, che allo stato, in carenza di una specifica disposizione normativa prevista dall'ordinamento, permangono le ragioni di necessita' e urgenza, esplicitate nella menzionata ordinanza del 26 giugno 2013, che impongono l'adozione di misure cautelari finalizzate alla prevenzione dei rischi connessi all'uso delle sigarette elettroniche, da parte dei minori e alla tutela della loro salute; Ritenuta l'opportunita', per quanto sopra evidenziato e nelle more dell'emanazione di una norma nella materia de qua, di adottare una nuova ordinanza che confermi il divieto di vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina; Ordina: Art. 1 1. E' vietata la vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina. 2. Le autorita' sanitarie e di controllo e gli organi di polizia giudiziaria sono preposti alla vigilanza sull'esatta osservanza del presente provvedimento, con applicazione delle sanzioni indicate all'art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Art. 2 1. La presente ordinanza ha efficacia per mesi dodici dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Avverso il presente provvedimento puo' essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La presente ordinanza sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 settembre 2014
Il Ministro: Lorenzin Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 4296 Dott. Luigi Del Giudice |
|