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Data: 26/10/2014 16:00:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 22063 del 17 Ottobre 2014. A seguito di domanda presentata dall'interessato, il giudice del merito ha disposto l'annullamento delle dimissioni dallo stesso presentate poiché accertato che furono adottate in stato di incapacità; veniva dunque dichiarata la continuità del rapporto di lavoro con condanna dell'azienda alla corresponsione delle retribuzioni spettanti al lavoratore “dalla data della sentenza a quella dell'effettivo ripristino del rapporto lavorativo”. Il lavoratore tuttavia ha impugnato tale decisione richiedendo che fosse riconosciuto il diritto alla retribuzione sin dall'origine e non solamente a seguito di intervenuta sentenza. La questione affrontata è dunque la seguente: a seguito di annullamento giudiziale di dimissioni, da quando decorre il diritto alla retribuzione del lavoratore da reintegrare? Alla domanda di cui sopra la Cassazione ha fornito una risposta che sostanzialmente ricalca la decisione già assunta dal giudice del merito. Bisogna infatti prendere in considerazione che, al di là del diritto al risarcimento del danno – il quale opera in maniera indipendente rispetto al diritto alla retribuzione - “la natura sinallagmatica del rapporto (di lavoro) richiede ai fini dell'adempimento dell'obbligazione retributiva che sia messa a disposizione la prestazione lavorativa”. Il lavoratore non ha dunque diritto alla corresponsione delle retribuzioni maturate “dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro, atteso che la retribuzione presuppone la prestazione dell'attività lavorativa, onde il pagamento della prima in mancanza della seconda rappresenta un'eccezione che, come nelle ipotesi di malattia o licenziamento non sorretto da giusta causa o giustificato motivo, deve essere espressamente prevista dalla legge”; di conseguenza, mancando nel caso in esame espressa ipotesi normativa, “nel caso di annullamento delle dimissioni le retribuzioni spettano dalla data della sentenza che dichiara la loro illegittimità”. Il ricorso è rigettato. |
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