Data: 27/10/2014 16:00:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi

  Avv. Francesco Pandolfi

 cassazionista

La nota a commento che segue riguarda la sentenza del Tar Lazio Sez 1bis n.8104/13 ( di accoglimento delle istanze del ricorrente ), molto interessante sotto il profilo della valutazione dell'operato amministrativo in materia di corso di formazione degli allievi marescialli.

Nello specifico, il Tribunale ha criticato l'iter procedurale seguito dal Ministero ( carente nell'aspetto motivazionale ), accogliendo il ricorso dell'interessato.

Il ricorrente impugna il provvedimento n. 8xxxx12 con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al termine del xxx° corso biennale di formazione allievi marescialli, lo ha destinato alla Legione CC "Sxxxx Cxxxxi attribuendogli la destinazione presso il comune di D.

L'interessato premette di essersi collocato al xx° posto della graduatoria finale di merito, con punteggio di xxxx su xxx neo promossi.

Invitato dall'Amministrazione a segnalare tre preferenze, egli ha indicato nell'ordine: -Legione Toscana; -Legione Lazio; -Legione Emilia Romagna.

L'Amministrazione lo ha assegnato, invece, alla Legione Sardegna.

Il ricorrente deduce violazione dell'art. 976 c.o.m., difetto di motivazione e disparità di trattamento.

Come seguono le censure:

1)l'Amministrazione non ha minimamente preso in considerazione le preferenze indicate dal ricorrente e lo ha destinato in Sardegna, tra l'altro, senza alcuna motivazione;

2)molti neo promossi, collocatisi dopo il ricorrente nella graduatoria finale, sono stati assegnati proprio nelle sedi richieste da quest'ultimo;

3)non sono state indicate le ragioni per cui i soggetti posizionatisi in graduatoria molto al di sotto del ricorrente sono stati destinati nelle sedi prescelte dal Ca.;

4)non risultano accennati, nei provvedimenti, i criteri generali cui l'Amministrazione avrebbe dovuto attenersi nel determinare le sedi di prima assegnazione;

5)l'art. 976 c.o.m. impone all'Amministrazione di seguire un criterio di assegnazione della destinazione sulla base della graduatoria di merito.

L'Amministrazione ha depositato documenti e relazione.

All'udienza del 1xxxx la causa è stata trattenuta per la decisione

Il ricorso è fondato.

Recita l'art. 979 c.o.m.: "I marescialli dell'Arma dei carabinieri promossi a conclusione dei corsi di formazione sono assegnati, secondo il vigente profilo d'impiego, di preferenza alle stazioni per compiervi almeno 2 anni di servizio".

La disposizione va letta in combinato disposto con il precedente art. 976 c.m.o. ai sensi del quale: "Al termine della fase di formazione l'amministrazione stabilisce, secondo l'ordine della graduatoria di merito, la prima assegnazione di sede di servizio per il militare.

2. Le successive assegnazioni di sede di servizio avvengono d'autorità o a domanda.... omissis..."

Nel caso di specie, l'intimata Amministrazione non ha fatto buon governo delle disposizioni che regolano l'impiego dei marescialli al termine del corso di formazione.

L'interpretazione sistematica delle disposizioni in esame implica che al termine della fase di formazione l'Amministrazione debba tenere conto (art. 976 c.m.o.) dell'ordine della graduatoria di merito ai fini della prima assegnazione del maresciallo alla sede di servizio.

E' la norma stessa, enucleata dal tenore testuale della disposizione in commento, che vincola l'Amministrazione a seguire l'ordine della graduatoria nell'assegnazione delle sedi servizio.

Ed infatti, in pedissequa applicazione della prefata disposizione, l'Amministrazione aveva chiesto ai marescialli di indicare tre sedi di preferenza.

Il Collegio non ignora la rilevanza che assume l'interesse pubblico primario al corretto andamento dell'Istituzione militare e, dunque, l'opportunità che l'Amministrazione coordini l'assegnazione della sede con le esigenze di servizio alle quali la prima cede.

Sennonché, nel caso di specie, l'Amministrazione procedente ha del tutto trascurato le tre preferenze indicate dal ricorrente adducendo, come motivazione peraltro postuma (vedi relazione di servizio), l'opportunità di coprire zone delicate e sensibili con il personale ritenuto più meritevole al corso.

Al riguardo, l'Avvocatura dello Stato ha supportato la decisione mediante deposito della circolare 14 ottobre 2002, n. xxxxx con la quale l'Amministrazione ha predefinito i criteri di assegnazione in relazione al profilo di impiego, di carriera e professionale degli appartenenti al ruolo degli Ispettori.

L'allegato B) alla lettera circolare prevede che "I criteri di destinazione dei marescialli neo-promossi sono i seguenti: -assegnazione: ad una delle sedi richieste dai frequentatori dei corsi formativi classificatisi nel 1/10, al fine di mantenere l'incentivo necessario a stimolare gli allievi allo studio durante il corso; dei militari più qualificati (ancorché non inclusi nel 1/10) anche a quelle regioni maggiormente impegnate sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica che, sebbene non richieste dagli allievi, necessitano di personale preparato".

Nonostante la direttiva sia rimasta inoppugnata, l'operato dell'amministrazione non di meno presta il fianco alle rubricate censure di illogicità e violazione del canone di imparzialità alla luce, non soltanto delle citate fonti normative primarie bensì, anche con riferimento specifico alla circolare de qua.

Il Collegio è consapevole della discrezionalità di cui gode l'Amministrazione nell'assegnazione/trasferimento del proprio personale a copertura delle sedi di servizio, trattandosi di attività strettamente funzionale al perseguimento del buon andamento dell'Istituzione militare.

Sennonché, quando nel relativo procedimento trovano rappresentazione interessi secondari secondo la scansione dettata dalla fonte primaria (id est, art. 976 c.m.o.) si rende, allora, ancora più stringente l'obbligo di fornire una motivazione puntuale e congruente sulle ragioni sottese alla decisione assunta.

L'Amministrazione resistente, con il suo operare, si è riservata, autoreferenzialmente ed apoditticamente, la possibilità di assegnare i marescialli (tranne il 1/10°) a qualunque sede di servizio, trascurando la posizione in graduatoria dei marescialli (art. 976 c.m.o.) nonché le preferenze all'uopo indicate da costoro su sollecitazione della stessa Amministrazione.

L'intimato Ministero con il proprio operato, ha finito per favorire arbitrariamente marescialli collocatisi nella graduatoria di merito in posizione poziore rispetto all'interessato – vedi il militare P. collocatosi al xxx° posto e destinato in T., sede da questi prescelta - senza che questo trovi, nei confronti del ricorrente, una plausibile ed evidenziata ragione giustificatrice sul piano del profilo di impiego del militare nonché degli interessi da costui rappresentati in seno al procedimento amministrativo.

Va rimarcato, che la stessa Amministrazione si è determinata nel senso di acquisire al procedimento de quo l'interesse dei marescialli, sollecitandoli ad indicare tre preferenze.

E' evidente, pertanto, che tale interesse non avrebbe potuto, successivamente, essere del tutto pretermesso senza incorrere in un evidente eccesso di potere.

L'illegittimità si coglie ancor più sul piano della irragionevolezza e della violazione della circolare 14 ottobre 2002, ove considerato che i xx militari inviati nella Stazione della S. risultano essersi tutti collocati nella graduatoria di merito con punteggi bassissimi, nelle ultime posizioni.

Il ricorrente, nelle note di udienza, ha evidenziato che il militare più vicino alla sua posizione (xx° posto) è E. il quale si è collocato al 1xx° posto; tutti gli altri militari inviati in Sardegna occupano le ultime posizioni, oltre duecento e trecento posti dopo quella dell'interessato.

Palesa, dunque, forti perplessità il comportamento dell'Amministrazione, anche e proprio alla luce della menzionata circolare, che ha deciso di assegnare alla stazione in Sardegna 4x marescialli, su xx, tutti collocatisi nelle ultime posizioni in graduatoria (soltanto uno era arrivato tra i primi dieci) includendo tra costoro anche il ricorrente classificatosi, però, al xx° posto; ancor più lo è, ove tenuto conto che il militare P. , collocatosi al xx° posto (dopo il ricorrente), risulta accontentato nella sua richiesta di destinazione in Toscana mentre nessuno dei marescialli collocatisi nelle medesime posizioni del ricorrente è stato preso in considerazione per la sua assegnazione alla stazione de qua.

L'Amministrazione èvoca l'art. 979 c.m.o. come disposizione regolatrice della fattispecie.

Ad avviso del Collegio, l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 979 cit. è ontologicamente e funzionalmente diverso da quello appena esaminato di cui all'art. 976 cit. regolando, esso, non la sede di servizio del maresciallo (intesa come destinazione geografica), bensì, l'Ufficio/Struttura di assegnazione del medesimo al termine del corso orientando, a tal fine, l'Amministrazione a preferire le "Stazioni" per completarne la formazione iniziale e rimettendo ad essa la possibilità di valutare l'impiego del maresciallo anche in strutture più complesse ove le attitudine di costui lo consentissero.

L'Amministrazione, per giustificare l'assegnazione della prima sede in assenza di una adeguata, particolare motivazione, sostiene che il provvedimento de quo appartiene alla categoria degli "ordini".

Il Collegio osserva che di "ordini" in senso stretto può parlarsi per le "successive assegnazioni di sede di servizio" le quali "avvengono d'autorità o a domanda" (v. comma 2°, art. 976 c.m.o.).

Il provvedimento impugnato, per le ragioni sopra esposte, non si sottrae all'obbligo di una congruente e puntuale motivazione la cui carenza ne inficia, pertanto, la legittimità.

Il ricorso è, in conclusione, fondato e va, perciò, accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

  

Avv. Francesco Pandolfi        

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