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Data: 29/10/2014 17:30:00 - Autore: Abg. Francesca Servadei
Abg. Francesca Servadei - francesca.servadei@libero.it Nonostante
l'incessante campagna di sensibilizzazione realizzata dai mass media, la tutela degli animali ha
necessitato un intervento legislativo al fine di sanzionare comportamenti che
vedono come vittime il migliore amico dell'uomo e non solo. Infatti con la
Legge 20 luglio 2004, n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonch� di impiego degli
stessi in combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate e successive modifiche, il Legislatore ha modificando il Codice Penale, introducendo,
con l'articolo 1 della citata Legge, il
Titolo IX Bis, del Codice Penale rubricato �Dei delitti contro il sentimento
degli animali�, e riscrivendo totalmente
l'articolo 727 ; inoltre con un ulteriore
intervento legislativo, mediante il D. Lgs.
7 luglio 2011, num. 121, � stato inserito nel corpo normativo del Codice Penale l'articolo 727bis. � lecito
osservare che la Legge 189/2004 all'articolo 2 tutela in modo
particolare cani e gatti vietando l'utilizzo degli stessi per la produzione,
confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento ed articoli di pelletteria nonch� la loro commercializzazione o
introduzione nel territorio italiano. Inoltre
tale Legge ha modificato l'articolo 638 del Codice Penale con l'inciso � salvo che il fatto costituisca
pi� grave reato�; il citato articolo, rubricato � Uccisione o danneggiamento di
animali altrui� cos� modificato, assume quindi carattere sussidiario.
Il regime sanzionatorio introdotto dalla Legge 189/2004 �
mitigato dall'articolo 19 ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice Penale, il quale statuisce
la non applicabilit� �ai casi previsti
dalle leggi speciali in materia di
caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali,
di sperimentazione scientifica degli stessi, di attivit� circense, di giardini
zoologici, nonch� delle altre leggi speciali in materia di animali�, continua
specificando che �le disposizioni del
Titolo IX Bis del II Libro del Codice Penale non si applicano altres� alle
manifestazioni storiche e culturali autorizzare dalla Regione competente�.
Precedentemente alla citata Legge le fattispecie in esame
venivano disciplinate ai sensi del previgente articolo 727 del Codice Penale;
tale articolo, inserito nelle Contravvenzioni di Polizia e pi� precisamente
nelle Contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi tutelava non tanto gli
animali, quanto piuttosto la morale umana che poteva essere compromessa dalla visione di situazioni nelle quali gli
animali venivano maltrattati. Oggigiorno a seguito della Legge 189/2004, nonch�
ad interventi normativi a livello europeo la situazione � notevolmente
cambiata..
Una particolare attenzione deve essere rivolta all'articolo
727 del Codice Penale, rubricato �Abbandono di animali�, cos� come modificato
dalla Legge 189/2004, il quale prevede
la pena dell' arresto fino ad un anno e la pena pecuniaria dell'ammenda da � 1.000,00 a
� 10.000,00 � per chiunque
abbandoni animali domestici ovvero abbandoni animali che abbiano acquisito abitudini dalla cattivit�. La
III Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza
del 10 aprile 2012, num. 13338
ha statuito che
nel caso in cui il padrone abbia affidato il cane presso una struttura privata
ed abbia sospeso i pagamenti ovvero non abbia pi� ritirato l'animale, risponde
del reato di cui all'articolo 727 del Codice Penale laddove, a causa della irresponsabilit� e mancanza di capacit� professionali della
struttura stessa, sia concretamente prevedibile che la stessa struttura abbandoni l'animale; tale orientamento della
giurisprudenza dei Giudici di Piazza Cavuor � stato confermato dalla sentenza
20 marzo 2013, num. 12852. La III
Sezione della Suprema Corte, con la
sentenza del 7 febbraio 2013, num. 5971, ha statuito la configurabilit� del reato di �Abbandono di
animali� nella condotta dell'agente che cagioni
un patimento all'animale consistente non esclusivamente nel voler interrompere
qualsiasi rapporto con l'animale, ma significa anche inadempimento da parte
dell'agente dei propri doveri di custodia, traducendosi quindi l' abbandono
ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale il lasciare animali in auto, nella
stagione estiva, per un considerevole periodo di tempo (nel caso de quo circa cinque ore) con una esigua scorta di
acqua nonch� un minimo ricambio di aria. Con una pi� recente sentenza la III Sezione della Corte di
Cassazione, del 24 febbraio 2014, num. 8678,
ha ravvisato la condotta di abbandono in quei comportamenti umani tali da offendere
il sentimento di benevolenza nei confronti degli animali, ma anche in
tutte quelle condotte volte a provocare sofferenza all'animale stesso; con tale
pronuncia la Suprema Corte ha ravvisato che il Legislatore, con il rinovellato articolo, ha voluto che il reato di abbandono si
realizzi non solo se le condizioni di
custodia risultino essere incompatibili
con la natura stessa dell'animale, ma � necessario che esse provochino anche gravi sofferenze; tale
gravit� di sofferenza si discosta da
quella indicata ai sensi dell'articolo 544 ter del Codice Penale traducendosi quindi in una inconciliabile
situazione di vita dell'animale rispetto alla situazione di benessere che
l'animale dovrebbe vivere escludendo pertanto l'applicabilit� del II comma
dell'articolo 727 a
temporanee situazioni.
L'articolo 727 bis del codice Penale, introdotto dal Decreto
Lgs.121 del 2011, invece disciplina la tutela della flora e della fauna
protetta, infatti la norma rubricata �Uccisione, distruzione, cattura,
prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche
protette�, punisce, con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda fino
a quattro mila euro, salvo che il fatto
sia pi� grave, chiunque uccide, cattura o
detiene esemplari appartenenti ad una
specie animale selvatica protetta ;
il Legislatore per queste condotte per� ha previsto una clausola di
salvaguardia laddove la quantit� di animali sia trascurabile e non incida in
maniera determinante sulla conservazione della specie. Alla stessa pena
pecuniaria risponde chiunque, fuori dai
casi consentiti, distrugge, preleva o
detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;
anche per tali condotte � stata prevista una clausola di salvaguardia nel caso
in cui la quantit� di vegetazione protetta sia non ingente e non comprometta lo
stato di conservazione della specie.
L'articolo 544 bis, rubricato �Uccisione
di animali�, � una figura di reato comune, in quanto non � necessario che
il soggetto agente ricopra una particolare qualifica; trattasi di reato causale
puro, riconoscendo nella norma la condotta antigiuridica a qualsiasi
comportamento atto a produrre l'evento-morte dell'animale; come regime
sanzionatorio il Legislatore ha previsto la reclusione da quattro mesi a due
anni; non � prevista nessuna misura cautelare in carcere n� altra misura
cautelare personale. Una particolare attenzione deve essere rivolta sull'inciso
crudelt� e senza necessita; con il primo si fa riferimento a tutte quelle
modalit� di uccisione che urtano la sensibilit� umana, rimanendo per� viva
quella visione antropocentrica che � stata superata con il novellato articolo
727 del Codice Penale; invece con il secondo inciso summenzionato, il
Legislatore ha voluto sottolineare la esclusione della configurabilit� di tale
figura di reato ove vi rientra lo stato di necessit� di cui all'articolo 54 del
Codice Penale e quindi ogni situazione nelle quali l'uccisione dell'animale sia
cagionata per evitare un pericolo imminente ovvero per contrastare
l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni, danno ritenuto inevitabile.
L'articolo 544 ter, rubricato � Maltrattamento
di animali�, ha riprodotto quello
che ante-riforma 189/2004 era il contenuto dell'articolo 727 del Codice
Penale, innalzando a rango di fattispecie delittuose quelle condotte rilevanti a
titolo contravvenzionale. Affinch� si configuri la lesione all'animale �
necessario il requisito della crudelt�
e della necessit� con i medesimi
significati riconosciuti ai sensi dell'articolo 544bis; trattasi di un reato
comune il cui elemento soggettivo � il dolo specifico consistente nella
consapevolezza e nella volont� di realizzare le condotte cos� indicate nella
norma in esame. Il Legislatore ha previsto come regime sanzionatorio la pena
della reclusione da tre mesi a diciotto mesi ovvero la multa da � 5.000,00 a � 30.000,00;
nell'ultimo comma � prevista l'aggravante consistente nell'aumento della pena sino alla met� laddove
dalle condotte deriva la morte dell'animale. Trattasi di una figura di reato che pu� realizzarsi mediante diverse condotte,
quali: lesione ad animale, sottoposizione dell'animale a sevizie, a
comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili, a trattamenti dai quali derivano
danni alla loro salute; nel secondo comma il Legislatore punisce la
somministrazione di sostanze stupefacenti ovvero vietate, configurandosi quindi
il cosidetto reato di doping a danno di
animali, . La Corte
di Cassazione, con sentenza 17 settembre
2013, num. 38034, ha
ravvisato la condotta di cui all'articolo 544 ter del Codice Penale, nell'utilizzo
del collare elettronico anti �abbaio, in quanto secondo la Suprema Corte, trattasi di uno
strumento incompatibile con la natura del cane, consistente nella emissione di
scariche elettriche mediante un telecomando a distanza, provocando nell'animale
stesso diverse reazioni. Le scariche elettriche di questi collari, usati
principalmente per l'addestramento, incidono sulla integrit� psicofisica
dell'animale generando nello stesso
stati d'animo quali ansia, paure, depressione ed aggressivit�.
L'articolo 544 quater, rubricato � Spettacoli
o manifestazioni vietati�, aprendosi con una clausola di salvaguardia assume perci� carattere sussidiario, la cui
configurabilit� si applica laddove il fatto non costituisce pi� grave reato; con
tale articolo il Legislatore, anche in questa sede, ha elevato a rango di
fattispecie delittuose condotte che precedentemente ( ex art. 727 c.p. ante
189/2004) erano sanzionate a titolo di
contravvenzione; inoltre � stata introdotta una nuova figura di reato, quale la
promozione di spettacoli e manifestazioni; nonostante nel primo comma della
norma si legge l'inciso chiunque ,
trattasi di un reato proprio, in quanto le condotte ascrivibili si riferiscono
all'organizzatore ovvero al promotore dello spettacolo o della manifestazione.
Affinch� la condotta sia penalmente rilevante � necessario che dallo spettacolo
ovvero dalle manifestazioni derivino sevizie all'animale ovvero strazio per lo stesso; per
sevizia si intende la consapevole volont� di infliggere sofferenza fisica all'animale al fine di vederlo soffrire;
mentre per strazio si intende far subire atroci sofferenze all'animale. Il regime sanzionatorio previsto � quello
della reclusione da quattro mesi a due anni e la multa da � 3.000,00 a � 30.000,00, per tale pena il Codice
Penale prevede un aumento da un terzo
sino alla met� laddove gli spettacoli
ovvero le manifestazioni siano poste in essere in relazione a scommesse
clandestine, ovvero dalle stesse si tragga vantaggi per s� o per altri o nel
caso in cui da tali condotte ne derivi la morte dell'animale.
L'articolo 544 quintes, rubricato �Divieto di combattimento tra animali�, sanziona diverse condotte, che
in tale sede, possono essere cos� schematizzate: a) la promozione e la
direzione di combattimenti non autorizzati che compromettono l'integrit�
psicofisica dell'animale; b) , fuori dai casi di concorso di persone, l' allevamento ovvero addestramento di
animali destinati a combattimenti non autorizzati; c) organizzazione o
scommesse relative a combattimenti ovvero a
competizioni non autorizzate, a prescindere dal concorso di persone ed a
prescindere che l'organizzatore ovvero colui che scommette si trovi o no sul
luogo del combattimento. Per quanto concerne il regime sanzionatorio � prevista,
per le condotte di cui alla lettera a) la reclusione da uno a tre anni e la
multa da � 50.000,00 ad � 160.000,00; tale pena � aumentata da un terzo alla
met� laddove se vi � il concorso con
minori o con persone armate, se vi � una promozione di dette attivit� mediante videoriproduzioni ovvero ogni tipo di
materiale riproducente scene di combattimento o competizioni e nel caso in cui il reo si occupa di
riprendere o registrare combattimenti o competizioni. La pena per la condotta di cui
alla lettera b) � della reclusione da
tre mesi a due anni e la multa da � 5.000,00 a 30.000,00; la medesima pena �
applicabile anche a proprietari o detentori degli animali consenzienti alle
attivit� di cui alla lettera a). La pena, invece, per la condotta di cui alla
lettera c) � della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da � 5.000,00 a 30.000,00.
L'articolo 544 sexies, rubricato �Confisca
e pene accessorie�, chiude il quadro normativo del Titolo IX Dei delitti contro il sentimento per gli
animali. Tale norma disciplina il sistema delle pene accessorie in caso di
condanna ovvero applicazione della pena
su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Rito,
ordinando, per tutti i delitti sopra menzionati, con esclusione del reato di
Uccisione di animali, la confisca dell'animale purch� appartenga a persona
diversa dal reo; inoltre la sentenza di condanna ovvero l'applicazione della
pena su richiesta della parti ex art. 444 Codice di Procedura Penale, laddove �
pronunciata nei confronti di chi trasporta, commercia ovvero alleva gli animali
dispone la sospensione delle relative attivit�
per un periodo minimo di tre mesi e massimo a tre anni. Il Legislatore ha
previsto l'interdizione dalle attivit� sopraccitate nel caso in cui il reo sia
recidivo.
La tutela per gli animali non � limitata, territorialmente,
ai confini italiani, anzi � lecito osservare che tale protezione ha le sue
radici nel contesto europeo; infatti, la Convenzione Europea per
la Protezione
degli Animali da Compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, contiene ben 23 articoli. Nel Preambolo della Convenzione viene riconosciuto
all'uomo l'obiettivo morale di rispettare tutte le creature viventi, sottolineando il loro contributo a migliorare
il valore della vita sociale. Come si potrebbe pensare l'animale da compagnia
non � esclusivamente il cane ed il gatto e questo � quanto si legge
dall'articolo 1 della Convenzione;
infatti, il citato articolo non qualifica unicamente �cane � o �gatto�
quale animale da compagnia, ma sostiene che trattasi di �ogni animale tenuto, o
destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio
domestico, per suo diletto e compagnia�, ampliando quindi di gran lunga il
concetto di animale domestico. Particolarmente importante � il Capitolo II,
rubricato Principi per il mantenimento degli animali da compagnia; trattasi
di ben dieci principi, dall'articolo 3 all'articolo 13, ove vengono sanciti
importantissimi precetti per tutelare, ma anche vivere in armonia con il
proprio animale domestico. Nell'articolo 3 viene affermato il principio secondo
il quale �nessuno causer� inutilmente dolori, sofferenze, o angosce ad un
animale da compagnia� e che � nessuno deve abbandonare un animale da compagnia�.
Di significativa importanza � il successivo articolo, rubricato �Mantenimento�,
il quale ha la funzione di responsabilizzare colui che decide di tenere ovvero
di occuparsi di un animale da compagnia;
infatti si legge che prendendo in considerazione
le esigenze dell'animale secondo la propria razza � necessario procurare
sufficiente cibo ed acqua, nonch� consentire all'animale di svolgere
l'opportuno esercizio e disporre opportune protezione al fine di non
consentirne la fuga; laddove tali condizioni non siano soddisfatte e laddove
queste condizioni risultino insufficienti, l'animale non pu� essere tenuto come
animale da compagnia. La
Convenzione stabilisce il non utilizzo di metodi coercitivi per l'addestramento; tale principio trova riscontro nell'articolo 544 ter del Codice Penale,
riguardo la quale la Corte
di Cassazione, come sopra gi� detto, vieta impiego del collare elettronico
anti-abbaio. La citata Convenzione permette l'utilizzo di animali da
compagnia per le pubblicit�, spettacoli, esposizioni,
competizioni e manifestazioni analoghe
nel rispetto delle condizioni
indicate nell'articolo rubricato �Mantenimento�, vietando la somministrazione
di sostanze che possano alterare le naturali prestazioni laddove l'animale da
compagnia si trovi nel corso di competizioni ovvero in qualsiasi momento e che
tale somministrazione comprometta la sua
salute. L'articolo 10 vieta le mutilazioni all'animale da compagnia, quali
taglio di orecchie, taglio di coda, recisione di corde vocali ed esportazione
di unghie o denti, tali mutilazioni sono
autorizzate solamente in casi eccezionali, ossia nel caso in cui un medico
veterinario considera un intervento non curativo
necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un
determinato animale, ovvero per impedire la riproduzione; l'articolo
continua affermando che gli interventi nei quali l'animale potr� subire
dolori devono essere svolti in anestesia
e laddove trattasi di interventi per i quali non � richiesta l'anestesia �
necessario che essi siano effettuati da persona competente secondo quanto
dispone la Legge
nazionale.
Abg. FRANCESCA SERVADEI - francesca.servadei@libero.it STUDIO LEGALE SERVADEI, CORSO GIACOMO MATTEOTTI NUM. 49, ALBANO LAZIALE (ROMA) TEL 069323507- CELL. 3496052621
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