Data: 04/11/2014 12:13:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 22280 del 21 Ottobre 2014. 

Se la dipendente pubblica, in ufficio, scivola su una matita e riporta gravi lesioni permanenti, l'infortunio non � indennizzabile ai sensi del Dpr 1124/1965 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Secondo i giudici del merito, infatti il rischio del lavoratore "non era diverso da quello che incombe su ogni altro soggetto che si sposti a piedi per ragioni non di ufficio".

Nel caso di specie il rischio "connesso agli spostamenti spaziali, che incombe su chiunque si muova da un luogo all'altro" non era reso "maggiore dall'attivit� lavorativa svolta dall'infortunata�.

In altro giudizio la danneggiata, nel ricorrere avverso lo Stato italiano, aveva lamentato mancato adeguamento del nostro ordinamento alla Direttiva CEE 89/391 del 12 Giugno 1989 circa l'utilizzo, sui luoghi di lavoro, di misure idonee a promuovere sicurezza e salute dei lavoratori durante l'orario d'ufficio. 

In realt� gi� prima dell'emanazione della direttiva nel nostro ordinamento vigeva un principio simile, contenuto nell'art. 2087 codice civile, secondo il quale �il datore di lavoro deve adottare le misure che, secondo le particolarit� del lavoro, secondo le particolarit� del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrit� fisica e la personalit� morale dei prestatori di lavoro�. Il ricorso � rigettato.


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