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Data: 24/10/2014 19:10:00 - Autore: Marina Crisafi “Il tenore letterale dell'art. 3 comma 1 della legge Balduzzi e l'intenzione del legislatore conducono a ritenere che la responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d'opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) venga ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e che, dunque, l'obbligazione risarcitoria del medico possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (che il danneggiato ha l'onere di provare)”. È questa la conclusione della elaborata sentenza del Tribunale di Milano del 17 luglio 2014 (ma resa nota il 13 ottobre) che segna una “svolta” nel settore della responsabilità medica. Dopo decenni di giurisprudenza e la rassicurazione da parte dei giudici di legittimità e di merito (cfr., tra le altre, Cass. n. 4030/2013; Trib. Arezzo 14.2.2013), una volta sanati i primi contrasti, che la legge n. 189/2012, la c.d. legge Balduzzi, non ha minimamente scalfito il sistema della responsabilità civile in ambito sanitario, seguendo le sue regole consolidate (per approfondire, v. guida “La responsabilità medica”), il Tribunale meneghino compie un revirement in materia, introducendo un “regime diverso”. Pronunciandosi su un giudizio di malpractice medica, intentato da un paziente al policlinico di Milano e a uno dei suoi sanitari, la sentenza ha ripercorso tutte le “tappe” dell'articolato sistema di responsabilità civile in ambito medico dopo la legge Balduzzi delineandone e sintetizzandone l'ambito applicativo sulla base dell'interpretazione dell'art. 3. In particolare, ha premesso la prima sezione civile del tribunale milanese, l'applicazione del criterio di imputazione della responsabilità risarcitoria indicato dalla legge (art. 2043 c.c.), non fa cambiare nulla nel regime delineato per la “struttura sanitaria (pubblica o privata) né su quello del medico che ha concluso con il paziente un contratto d'opera professionale (anche se nell'ambito della c.d. attività libero professionale svolta dal medico dipendente pubblico): in tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi”. Il richiamo nella norma di cui all'art. 3 all'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. per l'esercente la professione sanitaria che non risponde penalmente (per essersi attenuto alle linee guida), ma la cui condotta evidenzia una colpa lieve, dunque, per il giudice milanese, “non ha nessun riflesso sulla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, che ha concluso un contratto atipico con il paziente (o, se si preferisce, è comunque tenuta ex lege ad adempiere determinate prestazioni perché inserita nel S.S.N.) ed è chiamata a rispondere ex art. 1218 c.c. dell'inadempimento riferibile direttamente alla struttura anche quando derivi dall'operato dei suoi dipendenti e/o degli ausiliari di cui si è avvalsa (art. 1228 c.c.)”. Il diverso regime opera, invece, allorquando “il paziente/danneggiato agisca in giudizio nei confronti del solo medico con il quale è venuto in "contatto" presso una struttura sanitaria, senza allegare la conclusione di un contratto”: in tal caso, “la responsabilità risarcitoria del medico va affermata soltanto in presenza degli elementi costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c. che l'attore ha l'onere di provare”. E, nell'ipotesi in cui, oltre al medico sia convenuta dall'attore anche la struttura sanitaria presso la quale il professionista ha operato, la disciplina delle responsabilità, ha affermato il tribunale, andrà, quindi, distinta “quella ex articolo 2043 c.c. per il medico e quella ex articolo 1218 c.c. per la struttura, con conseguente diverso atteggiarsi dell'onere probatorio e diverso termine di prescrizione del diritto al risarcimento; senza trascurare tuttavia che, essendo unico il "fatto dannoso" (seppur distinti i criteri di imputazione della responsabilità), qualora le domande risultino fondate nei confronti di entrambi i convenuti, essi saranno tenuti in solido al risarcimento del danno a norma dell'articolo 2055 c.c.”. Le implicazioni della sentenza de qua sono notevoli, ma se l'interpretazione operata dal tribunale di Milano sarà in grado di invertire l'orientamento giurisprudenziale degli ultimi anni in materia di responsabilità medica, è ancora presto per dirlo. |
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