|
Data: 26/10/2014 12:00:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 22358 del 22 Ottobre 2014. Nel caso di specie ricorre avverso la sanzione amministrativa irrogata dalla polizia stradale ex art. 145 codice della strada (“precedenza”) il conducente del veicolo che, pur avendo attraversato l'incrocio con diritto di precedenza, ha causato un incidente. Secondo il giudice del merito il ricorrente non avrebbe seguito le prescrizioni di cui alla norma sopra citata, avendo omesso di mantenere comportamento di massima prudenza(nella specie, essersi immesso in carreggiata in condizioni che non permettessero la massima visibilità dei veicoli provenienti dal senso opposto). Veniva dunque contestata la correttezza della sentenza di merito denunciando violazione di legge per non aver il giudice tenuto adeguatamente conto di determinate circostanze di fatto, nella specie del comportamento tenuto dai conducenti degli altri veicoli coinvolti. Le questioni sollevate dal ricorrente vengono qualificate dalla Cassazione come tutte attinenti il merito della questione; e il giudice del merito ha ritenuto di valutare come “imprudente” la manovra operata dal ricorrente (il quale, peraltro, ha ammesso di non aver potuto scorgere chiaramente il sopraggiungere di altri veicoli a causa della presenza di un cantiere stradale). Il ricorso viene infatti giudicato come manifestamente infondato e deciso in sezione filtro con ordinanza: la Cassazione non può sindacare questioni di fatto se il giudice del merito ha correttamente motivato la propria decisione. In ogni caso, la regola applicabile al caso di specie è quella secondo cui “l'eventuale diritto di precedenza non esime dall'obbligo di prudenza”. |
|