Data: 27/10/2014 18:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 22330 del 22 Ottobre 2014. 

Se l'albero, caduto su una vettura che procede lungo la strada pubblica, si trova in un fondo privato adiacente, su chi ricade la responsabilità ex art. 2051 codice civile (responsabilità da custodia)? E la responsabilità ex art. 2043?

Nel caso preso in esame dalla Cassazione, in primo grado il giudice di merito aveva ritenuto opportuno condannare in solido, per quote diverse, sia il proprietario del fondo, sia l'ente pubblico gestore della strada; in appello, però, l'Ente  veniva sollevato da responsabilità, con conseguente condanna del solo proprietario del fondo privato.

Il caso finiva dinanzi la Suprema Corte che riconosceva invece la sussistenza della responsabilità solidale

Anche se è vero che il gestore della strada pubblica non può certo obbligare il proprietario del fondo adiacente ad operare modifiche su tale appezzamento (nella specie, provvedere alla rimozione dell'albero pericolante, già in passato gravemente danneggiato da un incendio) su tale soggetto grava tuttavia un generale onere di messa in sicurezza della via pubblica, sino alla possibilità di disporre la chiusura al transito della strada minacciata

Nel corso della causa di merito non è infatti emerso che l'ente responsabile avesse mai provveduto a segnalare la criticità, né a sollecitare il proprietario del fondo a prendere provvedimenti. 

La sentenza impugnata è cassata con rinvio e il giudice del merito dovrà decidere sulla base del seguente principio di diritto: “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, pur non essendo custode dei fondi privati che la fiancheggiano, né avendo alcun obbligo di provvedere alla manutenzione di essi, ha tuttavia l'obbligo di vigilare affinchè dai suddetti fondi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada e, in caso affermativo, attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere. Ne consegue che è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2043 codice civile, l'ente proprietario della strada pubblica il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza d'una situazione di pericolo proveniente da un fondo privato, non la segnali al proprietario di questa, né adotti altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione”.


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