Data: 30/10/2014 18:35:00 - Autore: Marina Crisafi

Condotto ad una mostra canina dalla padrona, che lo teneva saldamente al guinzaglio, il cane aggrediva un bambino di due anni, mordendolo al volto e provocandogli gravi danni. La donna veniva condannata nel merito per il reato di cui all'art. 590 codice penale per lesioni colpose, a causa della negligenza per non aver vigilato correttamente sull'animale e non avergli fatto indossare la museruola.

Lamentando difetto di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva per non aver espletato perizia medica sul bambino, l'imputata ricorreva quindi per Cassazione, invocando a sua discolpa che la museruola � strumento alternativo al guinzaglio, che legava l'animale alla sua padrona.

Ma la S.C. le d� torto.

In punto di prova, la Corte (sentenza n. 44095 del 23 ottobre 2014), ha infatti confermato la decisione di merito sia in ordine alla circostanza del morso che alla sua riconducibilit� al cane dell'imputata, dimostrata sia attraverso le plurime deposizioni testimoniali che dalla certificazione medica e dalle foto del volto del bambino ove erano visibili i segni dell'aggressione.

Quanto al difetto di motivazione sulla prova per colpa, � vero � ha affermato la Cassazione � che l'ordinanza del Ministero della salute n. 10/2007 ("Tutela dell'incolumit� pubblica dall'aggressione di cani") sancisce l'obbligo per i detentori di cani di applicare la museruola o il guinzaglio quando si trovano in vie o luoghi aperti al pubblico, ma � anche vero che al proprietario spetta l'obbligo di �vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone - e dunque di - scegliere il mezzo pi� adeguato (museruola o guinzaglio) idoneo a garantire la sicurezza dei terzi presenti in luoghi pubblici�.

Nel caso di specie, � evidente secondo i giudici di piazza Cavour il profilo di colpa dell'imputata nell'omessa vigilanza del cane, giacch� la stessa �in presenza di pi� persone nell'ambito di una mostra, avrebbe dovuto tenere una condotta di particolare attenzione ed idonea ad evitare l'evento poi verificatosi�, per cui, su quest'assunto, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. 


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