Data: 29/10/2014 14:19:00 - Autore: Mara M.

Tutte le strade portano� al nero. Cos� si potrebbe �titolare� la sentenza n. 20897/2014 della Corte di Cassazione, che riconosce al Fisco la facolt� di utilizzare qualsiasi elemento probatorio, anche di tipo induttivo, per determinare l'esatto ammontare del reddito prodotto da un contribuente durante il periodo di imposta. Compreso l'uso di presunzioni supersemplici � quelle, cio�, non connotate dai caratteri della gravit�, precisione e concordanza �, pur in presenza di una contabilit� formalmente regolare. 

Cos�, mentre da un lato la Consulta pone un limite all'utilizzabilit� dei prelievi bancari ingiustificati per provare gli acquisti non dichiarati dei liberi professionisti, dall'altro i giudici di Piazza Cavour spianano la strada all'inversione dell'onere della prova (con l'utilizzo delle presunzioni supersemplici, appunto) per dimostrare i corrispettivi sottratti al Fisco. 

In particolare, nella controversia decisa in terzo grado dalla sentenza n. 20897/2014, � stato ritenuto lecito il ricorso alla lettura dei consumi elettrici prodotti da un'imprenditrice sottoposta ad accertamento, per dedurne il reddito effettivo. Il caso di specie vedeva contrapposti l'Agenzia delle Entrate e la titolare di un negozio di lavanderia/tintoria. Quest'ultima, raggiunta da un avviso di accertamento che le contestava in via presuntiva maggiori ricavi/corrispettivi in materia di Irpef, Ilor e Iva, impugnava l'atto, ottenendo ragione sia presso la CTP (Commissione Tributaria Provinciale) sia in appello, presso la CTR (Commissione Tributaria Regionale). Entrambi gli organi giudicanti avevano infatti ritenuto illegittimo l'accertamento, perch� emesso in violazione delle norme sull'onere della prova e basato semplicemente su studi di settore. 

Ma la Corte di Cassazione, adita dall'ente riscossore, ha del tutto sovvertito gli orientamenti della giurisdizione di merito, rendendo esecutivo l'accertamento e statuendo che l'ente impositore pu� procedere ad accertamento induttivo ogni qualvolta ravvisi gravi incongruenze tra importi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attivit� svolta o dagli studi di settore (cfr anche Cass. 20414/2014).

Testo Sentenza Cassazione n.20897/2014 


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