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Data: 29/10/2014 09:10:00 - Autore: Mara M. In un caso deciso in secondo grado dalla sentenza n. 283/01/2014 della CTR di Cagliari, è stato affermato il principio secondo cui un mutuo di importo anche notevolmente superiore al prezzo dell'immobile acquistato non può far presumere tout-court che ci sia stata sottofatturazione dell'acquisto e non appare quindi legittima la rettifica del prezzo ai fini fiscali. Nel caso di specie, una società di persone del cagliaritano aveva effettuato 5 acquisizioni immobiliari nel giro dell'anno 2005, fruendo di mutui bancari di ammontare sensibilmente superiore (circa l'80%) ai prezzi indicati nei rispettivi atti di compravendita. La stessa società e i suoi soci venivano perciò sottoposti ad accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate che infine contestava loro una sottofatturazione degli acquisti e, quindi, una maggiore IVA dovuta. Se la CTP di Cagliari accoglieva le ragioni dell'Ufficio finanziario, rigettando il ricorso proposto dai contribuenti/soci, la CTR della stessa Regione ha invece sposato i motivi dei ricorrenti, ritenendo che il maggior valore dei mutui ottenuti, rispetto ai prezzi degli immobili risultanti dagli atti, appariva giustificato da una documentata sopravvalutazione della perizia realizzata dal tecnico dell'istituto di credito. La Commissione ha inoltre rilevato che l'erogazione di mutui di importi "abbondanti" rispetto allo scopo è prassi piuttosto usuale (specie nei periodi di congiuntura economica positiva) e già nota alla amministrazione finanziaria.
Va ricordato che, in merito al problema della sottofatturazione del prezzo di un immobile, la Corte di Cassazione (sezione tributaria, sentenza n. 1549/2007) ha chiarito che l'ufficio finanziario può accertare l'esistenza di una simulazione relativa (prezzo di vendita) idonea a pregiudicare il diritto dell'amministrazione a percepire l'importo corretto dell'Iva senza bisogno di un preventivo giudizio di simulazione essendo compito del giudice tributario, in caso di contestazione, controllare incidentalmente, attraverso l'interpretazione del contratto che si ritiene simulato, l'esattezza dell'accertamento e la legittimità della pretesa tributaria.
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