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Data: 16/11/2014 11:00:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 22821 del 28 Ottobre 2014. Su quali presupposti si deve fondare la decisione del giudice che, in via cautelativa, conferma la sanzione della sospensione della patente al conducente fermato in presunto stato di ebbrezza alcolica? E ancora, può un mero errore strumentale inficiare la decisione assunta in via cautelativa? La Suprema corte interviene a far chiarezza sul punto, partendo dal presupposto che procedimento penale e amministrativo sono tra loro sì connessi ma indipendenti. Inoltre, “la finalità cautelare della sospensione della patente di guida ex art. 223 cod. della strada ha lo scopo di impedire nell'immediato – e quindi prima ancora che fosse accertata la responsabilità penale – che il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistessero fondati elementi di una evidente responsabilità in ordine a eventi lesivi dell'incolumità altrui, continuasse a mantenere una condotta pericolosa”. In merito all'errore riportato dallo strumento di rilevazione del tasso alcolemico la Corte prosegue spiegando che il convincimento del giudice del merito circa lo stato di ebbrezza alcolica è costruito non soltanto sulla base di tale elemento ma anche prendendo in considerazione altre caratteristiche del caso (eloquio confuso, alito alcolico, andatura barcollante, vomito ripetuto). Poichè il giudice del merito ha correttamente motivato il proprio iter logico - relativamente al ravvisarsi di una netta situazione di pericolo - nella motivazione della decisione, per i motivi di cui sopra, il ricorso è rigettato. Si noti come l'ordinanza in commento offra spunto critico circa la definizione di motivazione per relationem; categoria entro la quale non rientra sicuramente alcun procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, dato che lo stesso deve per forza riferirsi ad un provvedimento amministrativo. |
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