Data: 23/12/2022 10:00:00 - Autore: Federica Gazzelloni

Cos'� l'istigazione al suicidio

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L'istigazione al suicidio � un reato previsto e punto dall'art. 580 del Codice penale, secondo il quale "Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, � punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, � punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima".

Pene e aggravanti

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Le pene suddette vengono aumentate se la persona che viene istigata o eccitata o aiutata:
  • ha meno di 18 anni;
  • � inferma di mente o � affetta da una deficienza psichica;
  • � affetta da un'altra infermit�;
  • abusa di sostanze alcooliche o stupefacenti.
Se poi il soggetto che viene istigato � un minore di anni 13 o comunque non ha la capacit� di intendere e di volere, si applicano le disposizioni del reato di omicidio di cui agli articoli 575-577 c.p., che contemplano il reato base di omicidio e le circostanze aggravanti del reato stesso.

Bene tutelato

Il bene tutelato dalla norma � la vita, e tal fine la norma punisce la determinazione o il rafforzamento in altri del proposito suicida se il suicidio si concretizza o cagiona una lesione grave o gravissima.

Elementi costitutivi del reato

Sono, quindi, elementi costitutivi del reato la pluralit� dei soggetti cos� come delle condotte (istigazione e determinazione), l'oggetto del reato che � la persona che viene istigata o determinata, l'evento plurimo composto da pi� eventi necessari di natura fisica e psichica e infine l'accordo della volont� dei due soggetti coinvolti.

Competenza e aspetti procedurali

Secondo l'art 5 del Codice di Procedura Penale la competenza in ordine al reato de quo � della corte d'assise.
Quanto ai casi di connessione, ossia ai casi in cui il reato � commesso da pi� persone in concorso e cooperazione fra loro, si rimanda alla disposizione di cui all'art. 12 del Codice di procedura penale.

La sentenza della Consulta sull'eutanasia

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Prima di analizzare la giurisprudenza sul reato di istigazione � necessario ricordare che la Corte Costituzionale, anche dietro la spinta di correnti di pensiero che sostengono la libert� degli individui gravemente malati di ricorrere all'eutanasia, con la sentenza n. 242/2019 ha dichiarato "l�illegittimit� costituzionale dell�art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilit� di chi, con le modalit� previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) � ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalit� equivalenti nei sensi di cui in motivazione �, agevola l�esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalit� di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente".
Questo perch�, come rileva la Consulta nella motivazione: "Le condotte di istigazione al suicidio sarebbero, infatti, certamente pi� incisive, anche sotto il profilo causale, rispetto a quelle di chi abbia semplicemente contribuito alla realizzazione dell�altrui autonoma determinazione. Del tutto diverse risulterebbero, altres�, nei due casi, la volont� e la personalit� del partecipe."
Trattasi evidentemente di un intervento di enorme rilievo soprattutto perch� fondato sull'affermazione del diritto del malato di chiedere, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 219/2017, la sospensione delle cure a cui � sottoposto.

Cassazione sull'istigazione al suicidio

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L'istigazione al suicidio, come definita dalla Cassazione nella sentenza n. 48360/2018 � un "reato commesso con violenza contro la persona, dal momento che l'istigazione rappresenta una forma subdola di coartazione della volont�, idonea a sopraffare - o comunque a condizionare - l'istinto di conservazione della persona."
In una precedente sentenza di grande rilievo, la n. 57503/2017 la Cassazione ha invece chiarito che l'art. 580 c.p.: "punisce l'istigazione al suicidio e cio� a compiere un fatto che non costituisce reato a condizione che la stessa venga accolta e suicidio si verifichi o quantomeno il suicida, fallendo nel suo intento, si procuri una lesione grave o gravissima. L'ambito di tipicit� disegnato dal legislatore esclude, dunque, non solo la rilevanza penale dell'istigazione in quanto tali contrariamente a quanto previsto in altre fattispecie, come ad esempio quelle previste dagli articoli due 66,3 102,4 114,414 bis o 415 CP ma altres� dell'istigazione accolta cui non consegue la realizzazione di alcun tentativo di suicidio ed addirittura di quella seguita dall'esecuzione da parte della vittima del proposito suicida da cui derivano, per�, solo delle lesioni lievi o lievissime. La soglia di rilevanza penale individuata dalla legge in corrispondenza della consumazione dell'evento meno grave impone quindi di escludere la punibilit� del tentativo, dato che, per l'appunto, non � punibile neppure pi� gravi fatto dell'istigazione seguita da suicidio mancato da cui deriva una lesione lieve o lievissima".

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