Data: 05/11/2014 09:22:00 - Autore: Mara M.
Per i sinistri stradali con danni alla persona i cui esiti non siano andati oltre le "lesioni lievi" (cd. micropermanenti), occorre calcolare l'importo del risarcimento sulla base delle pi� contenute soglie previste dall'art. 139 del D.lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private), anzich� sui pi� generosi parametri elaborati dalla Giurisprudenza di merito e consolidati negli ultimi anni (si veda in proposito: Il calcolo del danno biologico). 
� quanto stabilisce la Corte Costituzionale con la sentenza n. 235 del 16 ottobre scorso, che ha dichiarato infondata la questione di legittimit� costituzionale sollevata in relazione all'articolo 139. 
L'eccezione di incostituzionalit� faceva valere una presunta violazione dei principi di uguaglianza dei cittadini e di tutela della salute umana sulla base del rilievo che le tabelle per la liquidazione del danno biologico previste dall'art. 139 e applicabili alle lesioni fino a 9 punti di invalidit� permanente, risultano applicabili solo in alcuni ambiti per cui se da un lato i giudici devono attenersi a una tabella con importi tarati su soglie basse per liquidare le lesioni conseguenti ad esempio a incidenti stradali, dall'altro hanno facolt� di riconoscere danni maggiori in caso di lesioni equipollenti che siano per� originate da vicende diverse
La Consulta ha per� rigettato la questione sostenendo che la norma, pur comprimendo per la parte lesa le possibilit� risarcitorie, rappresenta tuttavia un buon "compromesso" per assicurare un "livello accettabile e sostenibile di premi assicurativi" mantenendo in equilibrio il sistema assicurativo nazionale.

Secondo il giudice che ha sollevato la questione di legittimit� sarebbe stato violato anche l'articolo 2 della costituzione perch� viene fissato un limite al risarcimento del danno alla persona "senza un adeguato con temperamento degli interessi in gioco". La norma appariva anche in contrasto con l'articolo 3 primo comma della costituzione proprio per il diseguale trattamento di chi ha subito le stesse lesioni dovute per� a cause diverse.
La difesa dello Stato ha contestato ogni presunta illegittimit� deducendo che la previsione di un risarcimento ridotto nel campo dell'infortunistica stradale determina un contemperamento di opposti interessi in gioco perch� assicurano un risarcimento commisurato all'effettiva incidenza della microlesione subita dal danneggiato realizzando allo stesso tempo l'obiettivo di ridurre i costi affrontati dalle societ� di assicurazione considerata la frequenza di lesioni micro permanenti.

La difesa dello Stato ha anche sostenuto che non ci sarebbe un trattamento diverso tra il danneggiato da un sinistro stradale e il danneggiato da altra causa perch� il secondo non ha ex legge una copertura assicurativa. 
Come si legge nel testo della sentenza la consulta afferma che "la prospettazione di una disparit� di trattamento − che, in presenza di identiche (lievi) lesioni, potrebbe conseguire, in danno delle vittime di incidenti stradali, dalla applicazione della normativa impugnata, in quanto limitativa di una presunta maggiore tutela risarcitoria riconoscibile a soggetti che quelle lesioni abbiano riportato per altra causa − � smentita dalla constatazione che, nel sistema, la tutela risarcitoria dei danneggiati da sinistro stradale �, viceversa, pi� incisiva e sicura, rispetto a quella dei danneggiati in conseguenza di eventi diversi.
Infatti solo i primi, e non anche gli altri, possono avvalersi della copertura assicurativa, ex lege obbligatoria, del danneggiante � o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore � che si risolve in garanzia dell'an stesso del risarcimento".
A sua volta, continua la Corte, l'assunto per cui gli introdotti limiti tabellari non consentirebbero di tener conto della diversa incidenza che pur identiche lesioni possano avere nei confronti dei singoli soggetti, trascura di dare adeguato rilievo alla disposizione di cui al comma 3 del denunciato art. 139, in virt� della quale � consentito al giudice di aumentare fino ad un quinto l'importo liquidabile ai sensi del precedente comma 1, con "equo e motivato apprezzamento", appunto, "delle condizioni soggettive del danneggiato".
Per il resto si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegata.

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